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4. Vescovo. Jurisdictio

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1561 - sec. XX

Consistenza: 56 unità

Nella diocesi il vescovo esercita la potestà di governo, personalmente e con l'aiuto di collaboratori, nelle sue tre funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria. La potestà legislativa, che deve essere esercitata personalmente dal vescovo, non essendo ammessa la delega, comporta la promulgazione delle norme necessarie per il buon andamento della diocesi. La potestà esecutiva o amministrativa comporta l'esercizio dell'autorità per l'ordinato svolgimento della vita della diocesi: la nomina ai diversi uffici, la vigilanza sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, l'organizzazione delle attività promosse dai vari soggetti, ecc. Questo potere può essere esercitato dal vescovo, dal vicario generale, dai titolari degli uffici della Curia e dai delegati. La potestà giudiziaria, che comporta la tutela dei diritti dei singoli e delle comunità, è esercitata personalmente o tramite l'officiale del tribunale e i giudici. Prima del 1880, questo potere veniva esercitato tramite il vicario generale 1 . Il vescovo diocesano non può, però, esercitare alcun potere prima di aver preso possesso canonico della sua diocesi.