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9. Legati pii

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1704 mar. 29 - 1954

Consistenza: 82 unità

Sono i legati a scopo di religione, gravati cioè da un onere il cui contenuto è un atto di culto (determinate preghiere, celebrazioni di messe, funzioni sacre, feste religiose). Oltre che come veri legati modali, i legati pii possono essere costituiti come fondazione autonoma, previo riconoscimento della competente autorità. Invece di incaricare un preesistente soggetto di diritto, persona fisica o morale, di provvedere o far provvedere all'adempimento della pia volontà, il disponente può destinare un patrimonio autonomo per la fondazione di una nuova persona giuridica che avrà come fine istituzionale l'adempimento dello scopo pio. A questa categoria appartengono il beneficio semplice e la cappellania ecclesiastica. Esecutore di diritto di ogni pia volontà è l'Ordinario, che esercita il conseguente diritto della perpetua sorveglianza mediante visita di controllo ed esigendo esatto rendiconto dagli esecutori delegati dai fondatori. Ogni provvedimento di riduzione, di moderazione o di commutazione degli oneri pii, gravanti i legati, è normalmente riservato alla Santa Sede.