Livello: serie
Estremi cronologici: 1513 set. 15 - 1886 mar. 6Consistenza: 133 unità
La funzione giudiziaria spettante alla chiesa viene ordinariamente
esercitata in primo grado dal tribunale diocesano. Prima della costituzione
della diocesi, tale funzione era esplicata dal tribunale del proposto di Prato,
iuxta specialem concessionem Leonis X summi
pontificis Provinciae Florentinae factam
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. Quanto ai successivi gradi della gerarchia giudiziaria, essendo
fissata dal Concilio di Trento la regola che le cause di prima istanza erano
sempre di pertinenza del tribunale del vescovo (sess. 24, de ref., cap. 20), i gravami contro le
sentenze di questo si proponevano davanti al metropolita, e cioè l'arcivescovo
di Firenze, e quindi alla Sede Apostolica. La costituzione del tribunale
ecclesiastico ordinario, che era identica per la prima e la seconda istanza,
come identiche erano le regole per la trattazione delle cause dinanzi ad essi,
era a giudice unico. Il vicario generale, che aveva la cognizione di tutte le
cause ad forum ecclesiasticum quovis modo
pertinentes, iuxta Sacrorum Canonum et Sacri Concilii Tridentini
decreta, ordinariamente doveva procedere con un processo
sommario o abbreviato. Il processo ordinario o solenne era ammesso solo per le
cause maggiori, dette anche ordinarie. Il processo giudiziale canonico era
prevalentemente scritto (in
minimis l'atto introduttivo del giudizio poteva essere
proposto oretenus) e normalmente
segreto nei confronti dei terzi; era realizzato il principio inquisitorio e
prevaleva il principio della comunicazione indiretta: il giudizio non si
iniziava con la citazione notificata da parte a parte, ma con il libello
introduttivo, cioè con l'istanza o domanda rivolta dall'attore al giudice, che
il giudice doveva ammettere: onde, una volta ammessa, la citazione era disposta
dal giudice medesimo. Oltre al giudice, facevano parte dell'organico del
tribunale ecclesiastico altri funzionari, la cui presenza era necessaria per
tutti gli atti del tribunale (ad es. il notaio o cancelliere o attuario) o era
richiesta soltanto per determinati giudizi e in date circostanze (ad es. il
perito, il camarlingo per il deposito di somme e di pegni). Altri organi
ausiliari erano i cursori, per le notificazioni, e gli apparitori, per le
esecuzioni. Le parti in causa potevano essere rappresentate in giudizio da un
procuratore e difese da un avvocato; le funzioni potevano essere esercitate
dalla stessa persona, purché iscritta all'albo (in
Rotulo) della Curia. Ai poveri era concesso il gratuito
patrocinio con la designazione, da parte del giudice, di un difensore d'ufficio.
Le cause fra consanguinei e affini entro il terzo grado, a richiesta di
parte, potevano essere compromesse per arbitri, sempre che fossero
de iure compromissibili,
poiché inter personas sanguine coniunctas convenit
litium strepitus quiescere
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. Il lodo arbitrale, che doveva essere ricevuto da uno
dei cancellieri della Curia, acquistava efficacia di sentenza giudiziale
allorché era dichiarato esecutivo con decreto del vicario generale
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