Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


5. Cancelleria della Curia diocesana

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1576 mar. 1 - 1954 dic. 31

Consistenza: 253 unità

La Curia diocesana è formata da persone e organismi amministrativi e giudiziari, che coadiuvano il vescovo o chi ne tiene il luogo nel governo della diocesi 1 . Analogamente funzionava la Curia propositurale, relativamente alla circoscrizione territoriale della propositura nullius di Prato. La nomina di coloro che svolgono un ufficio nella Curia spetta al vescovo. Fanno parte della Curia il vicario generale, il cancelliere, vari organismi consultivi e deliberativi. Il vicario generale ha lo stesso potere esecutivo che in virtù di legge spetta al vescovo. Il cancelliere è il notaio ufficiale della Curia ed ha, come incarico principale, quello di provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente e siano custoditi nell'archivio della stessa. La separazione delle funzioni giudiziarie da quelle amministrative, prima riunite nella persona del vicario generale, venne richiesta dall'istruzione della S. Sede dell'11 giu. 1880 e, quindi, attuata dal Codex iuris canonici del 1917. Da allora la Curia diocesana è costituita di due sezioni, una per le pratiche amministrative, l'altra per gli affari giudiziari. Della sezione amministrativa fanno parte il vicario generale, il cancelliere, gli esaminatori sinodali, i parroci consultori. Della sezione giudiziaria fanno parte l'officiale (il presidente del tribunale), che può essere coadiuvato dal viceofficiale, i giudici sinodali o prosinodali, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, il notaio o attuario. Gli uffici pastorali (catechistico, missionario, per l'Arte sacra e la liturgia, per l'Azione cattolica, ecc.), che non erano stati previsti dal Codex, furono costituiti in seguito.