Quelle relative al periodo granducale riguardano l'esercizio di poteri,
d'ingerenze e controlli dello Stato su quasi tutta la vita ecclesiastica: la
designazione o addirittura la nomina degli ufficiali ecclesiastici; il non
gradimento di una data persona per un determinato ufficio; l'esame, prima della
loro pubblicazione, degli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche; il diritto
del sovrano come proprietario eminente anche di tutti i beni ecclesiastici; la
facoltà di sopprimere enti non ritenuti necessari, di sorvegliare l'emissione
dei voti religiosi, di controllare l'amministrazione dei beni, eccetera.
Quelle relative alla legislazione ecclesiastica italiana fino al 1929 hanno
attinenza ai controlli governativi sui patrimoni degli enti conservati sia
quanto al loro incremento, sia quanto all'amministrazione, ordinaria o
straordinaria; agli istituti giurisdizionali del regio patronato, dell'exequatur
e del placet nelle provviste beneficiarie; ai diritti di regalia esercitati a
mezzo degli Economati dei benefici vacanti e ai sequestri di temporalità; ai
tributi dell'imposta di manomorta e della tassa di passaggio di usufrutto; agli
assegni supplementari da parte del Fondo per il culto (congrue parrocchiali).
Si hanno, inoltre, atti riguardanti la formazione dello stato civile
toscano, tenuto dai parroci dal 1818 al 1864, e i rapporti della Curia con Enti
cittadini (Municipio, Conservatorio delle Pericolanti, Spedali di Prato) e con
lo Spedale fiorentino degli Innocenti per l'assegnazione di doti (v. nn. 420 e
421).