Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1563 apr. 10 - 1776 apr. 29Consistenza: 10 unità
Accolgono gli atti dei processi criminali o penali. Prima di
iniziare il procedimento, il vicario generale doveva compiere una riservata
indagine preliminare (inquisitio) sui fatti, le circostanze e sul fondamento
dell'imputazione, quando il delitto non fosse né notorio né del tutto certo;
l'inchiesta poteva essere fatta ex
officio o in seguito a accusa o querela di parte.
Terminata l'indagine previa, se la notizia o la denuncia appariva infondata,
gli atti venivano archiviati; nel caso invece vi fossero stati elementi
sufficienti per dare corso al processo criminale, si iniziava la vera fase
giudiziale con la compilatio processus pro
informatione Curiae e, formata l'inquisitio, si citava il presunto reo
cum termino saltem trium dierum ad
respondendum. L'imputato aveva diritto ad essere
assistito da un avvocato o procuratore e, se non vi avesse provveduto
direttamente, era il giudice, se lo reputava necessario, a imporgliene uno,
di fiducia o d'ufficio, prima della litis
contestatio. Contro l'imputato citato e non comparso, si
procedeva in contumacia che, tuttavia, poteva essere purgata con la
comparizione personale entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza.
All'imputato venivano notificate l'accusa e le prove che la confortavano,
raccolte nel processo informativo, in modo da dargli piena possibilità di
difendersi. Contro l'imputato che si trovasse in stato di carcerazione
preventiva (in viribus
Curiae), si procedeva habito
ab eo constituto et responsione ad inquisitionem.
Seguiva la discussione della causa con l'eventuale esame dei testimoni sui
capitoli proposti a difesa; all'imputato non poteva essere deferito il
giuramento. La libertà provvisoria era concessa, in determinati casi, su
cauzione. Iustificata concludenter accusatione
seu querela, il giudice si pronunciava anche sulla
riparazione dei danni subiti dalla persona offesa dal reato. In caso di
proscioglimento, chi aveva sporto querela restava condannato ad damna, expensas, et interesse querelati, nisi causam
iustam habuerit accusandi; in caso di calunnia, si
rischiava addirittura una pena etiam corporis
afflictiva
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