Livello: sezione
Estremi cronologici: 1324 set. 4 - 1963 nov. 21Consistenza: 169 unità
Nel vecchio Codex iuris
canonici, il beneficio ecclesiastico è definito «un ente
giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di
un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti
all'ufficio» (can. 1409). Nell'ambito della diocesi, i benefici a base patrimoniale
sono la mensa vescovile, le prebende e cappellanie capitolari, i benefici
parrocchiali e coadiutorali; quelli a base collegiale i capitoli, sia cattedrali che
collegiali. I benefici possono essere residenziali (o duplici) o non residenziali (o
semplici), secondo che importano o non importano nel titolare dell'ufficio l'obbligo
della residenza; amovibili o inamovibili, a seconda che il conferimento è a titolo
revocabile o perpetuo; curati (quelli che hanno annessa la cura delle anime), non
curati (sine cura) gli altri. Alle
«istituzioni pie» del diritto canonico appartengono alcune chiese e alcune
fabbricerie, i santuari, i seminari, le fondazioni di culto (tra cui, benefici
semplici, cappellanie ecclesiastiche, e simili).