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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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8. Benefici

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1324 set. 4 - 1963 nov. 21

Consistenza: 169 unità

Nel vecchio Codex iuris canonici, il beneficio ecclesiastico è definito «un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio» (can. 1409). Nell'ambito della diocesi, i benefici a base patrimoniale sono la mensa vescovile, le prebende e cappellanie capitolari, i benefici parrocchiali e coadiutorali; quelli a base collegiale i capitoli, sia cattedrali che collegiali. I benefici possono essere residenziali (o duplici) o non residenziali (o semplici), secondo che importano o non importano nel titolare dell'ufficio l'obbligo della residenza; amovibili o inamovibili, a seconda che il conferimento è a titolo revocabile o perpetuo; curati (quelli che hanno annessa la cura delle anime), non curati (sine cura) gli altri. Alle «istituzioni pie» del diritto canonico appartengono alcune chiese e alcune fabbricerie, i santuari, i seminari, le fondazioni di culto (tra cui, benefici semplici, cappellanie ecclesiastiche, e simili).