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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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14. Atti parrocchiali. Duplicati

Livello: sezione

Estremi cronologici: 1717 gen. 1 - 1959 apr. 13

Consistenza: 222 unità

Nel sinodo del 1694 fu stabilito che ogni anno i parroci dovessero far vidimare dal cancelliere vescovile i libri parrocchiali e, nel contempo, dovessero consegnargli il «riscontro», ossia una copia degli atti parrocchiali fatti nell'anno, debitamente compilata e sottoscritta di mano del parroco. L'obbligo di portare ogni anno alla Curia una copia autentica degli atti registrati nei libri parrocchiali, i cosiddetti duplicati, rinnovato anche dai sinodi del 1721 e del 1892, fu sanzionato dal Codex iuris canonici del 1917.