Livello: sezione
Estremi cronologici: 1717 gen. 1 - 1959 apr. 13Consistenza: 222 unità
Nel sinodo del 1694 fu stabilito che ogni anno i parroci dovessero far
vidimare dal cancelliere vescovile i libri parrocchiali e, nel contempo, dovessero
consegnargli il «riscontro», ossia una copia degli atti parrocchiali fatti
nell'anno, debitamente compilata e sottoscritta di mano del parroco. L'obbligo di
portare ogni anno alla Curia una copia autentica degli atti registrati nei libri
parrocchiali, i cosiddetti duplicati, rinnovato anche dai sinodi del 1721 e del
1892, fu sanzionato dal Codex iuris
canonici del 1917.