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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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13.7 Cause matrimoniali

Livello: serie

Estremi cronologici: 1931 - 1951

Consistenza: 3 unità

Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, ove non siano riservate alla Sede apostolica, sono di competenza del tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato o di quello del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio. Per effetto dell'applicazione del Concordato dell'11 feb. 1929, che riconosce effetti civili al matrimonio canonico e alle relative pronunce di nullità emesse dai tribunali ecclesiastici, per quanto concerne l'Italia, con il motuproprio Qua cura dell'8 dic. 1938 del papa Pio XI, per le sole cause matrimoniali, i tribunali diocesani sono stati sostituiti dai tribunali regionali, uno per ogni regione conciliare. La competenza per il giudizio di appello è devoluta ad un altro tribunale regionale designato specificamente (ad es. dal tribunale etrusco, con sede a Firenze, si fa appello a quello emiliano, con sede a Bologna). I tribunali ecclesiastici con due sentenze conformi possono dichiarare la nullità di un matrimonio religioso. E soltanto attraverso la dispensa pontificia può essere sciolto, per inconsumazione, un tale matrimonio.


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