Livello: serie
Estremi cronologici: 1931 - 1951Consistenza: 3 unità
Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, ove non siano
riservate alla Sede apostolica, sono di competenza del tribunale del luogo in
cui il matrimonio fu celebrato o di quello del luogo in cui la parte convenuta
ha il domicilio. Per effetto dell'applicazione del Concordato dell'11 feb. 1929,
che riconosce effetti civili al matrimonio canonico e alle relative pronunce di
nullità emesse dai tribunali ecclesiastici, per quanto concerne l'Italia, con il
motuproprio Qua cura dell'8 dic.
1938 del papa Pio XI, per le sole cause matrimoniali, i tribunali diocesani sono
stati sostituiti dai tribunali regionali, uno per ogni regione conciliare. La
competenza per il giudizio di appello è devoluta ad un altro tribunale regionale
designato specificamente (ad es. dal tribunale etrusco, con sede a Firenze, si
fa appello a quello emiliano, con sede a Bologna). I tribunali ecclesiastici con
due sentenze conformi possono dichiarare la nullità di un matrimonio religioso.
E soltanto attraverso la dispensa pontificia può essere sciolto, per
inconsumazione, un tale matrimonio.