Vi sono accolte le richieste di registrazione e di collocazione
nell'archivio della Curia del proposto, poi diocesana, di documenti (in
copia o in orig.), in vista dell'opportunità di avere al sicuro atti
costitutivi di diritti. La registrazione e il deposito degli atti dovevano
essere autorizzati con decreto del giudice: «et perché desiderano insinuarsi
tal donazione, della quale n'apparisce publico instrumento, perciò ricorrono
a V. S. E. supplicandola a comettere al suo Vicario che insinui et decreti
doversi et potersi tal donazione insinuare ...» (n. 1115 c. 55). I
giuramenti promissori, prestati a garanzia di obbligazioni contrattuali, una
volta che queste erano state adempite, venivano dichiarati estinti (insieme
con l'obbligazione nata dal giuramento) con decreto del vicario generale
(assoluzione dal giuramento).