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13.3 Simoniaci

Livello: serie

Estremi cronologici: 1723 ott. 31

Consistenza: 1 unità

La simonia confidenziale si ha nei casi di cessione temporanea ad una terza persona di un beneficio ecclesiastico, a patto però o sotto condizione che esso, in un secondo momento, sia restituito a colui che glielo aveva fatto ottenere o ad un familiare. Il papa Pio IV, con la costituzione Romanum Pontificem del 17 ott. 1564, colpì questa simonia con la scomunica maggiore latae sententiae, dalla quale, eccetto in pericolo di morte, non si poteva essere assolti che dal Papa, mentre si dichiaravano irrite le provviste effettuate.


1153 (F.38)
Lictere patentales et confidentiales contra simoniacos
Al can. Niccolò Gerbi di Prato da parte dell'auditore generale del Tribunale confidentiarum et simoniarum.
Busta, 350x250 mm. Legatura in cartone, cc. non numerate.
1723 ott. 31