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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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5.4.4 Licenze e dispense

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1727 dic. 20 - 1806 apr. 2

Consistenza: 2 unità

Il matrimonio deve essere celebrato nella parrocchia, e normalmente nella chiesa parrocchiale, ove uno degli sposi (di regola la sposa) abbia il domicilio o il quasi domicilio; con la licenza del proprio parroco o del proprio vescovo, tuttavia, il matrimonio può essere celebrato altrove. La dispensa dalle denunzie o pubblicazioni canoniche può essere concessa, per un motivo legittimo, dall'Ordinario. Le dispense, dal 1881 ed anche prima di allora, sono raccolte insieme alle buste (v. n. 367) e ai registri di testimoniali (v. n. 395).


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