Livello: serie
Estremi cronologici: 1727 dic. 3 - 1912 feb. 17Consistenza: 4 unità
L'atto con il quale la competente autorità ecclesiastica concede, a
norma dei sacri canoni, un ufficio ecclesiastico si chiama provvista canonica.
Si compone di tre momenti così individuati: la scelta o determinazione della
persona; il conferimento del titolo o ufficio con le facoltà e i diritti
relativi (collatio, institutio
tituli); l'immissione nel possesso ovvero investitura
(possessionis datio, institutio
corporalis). Di queste tre fasi, la seconda, cioè la
collazione, ne costituisce l'atto centrale, in quanto con essa si trasmette
veramente il potere sacro, e si costituisce il titolare nel relativo grado della
gerarchia di giurisdizione. Qualora l'autorità ecclesiastica, insieme al
conferimento, abbia anche la scelta della persona, si avrà una libera
collazione; qualora il beneficio sia conferito su presentazione di un patrono,
la collazione viene detta istituzione, e conferma o ammissione se il beneficio
sia conferito dietro scelta elettiva di un collegio. L'immissione in possesso ha
valore essenzialmente per fissare un termine a
quo per l'esercizio effettivo dei diritti che spettano
all'investito, in particolare per il possesso delle temporalità beneficiarie
annesse all'ufficio. La provvista o collazione di un beneficio ecclesiastico si
perfeziona con la presa di possesso dell'ufficio e la consegna delle temporalità
beneficiarie. L'immissione in possesso, effettuata dall'Ordinario diocesano o da
un suo delegato, avviene mediante la consegna al neoeletto dei luoghi che
serviranno al suo ministero: al parroco, per es., vengono consegnate le chiavi
della chiesa, la sedia presbiteriale, la chiave del ciborio del SS.mo
Sacramento, i vasi sacri, il battistero, il confessionale, le campane; al
canonico, le insegne canonicali, lo scranno in coro, eccetera.