Livello: serie
Estremi cronologici: 1482 - 1954Consistenza: 86 unità
L'ufficio fu istituto in ogni diocesi in seguito al Concordato del 1929
per la vigilanza e il controllo sui beni ecclesiastici. E' un organo esecutivo
alla diretta dipendenza dell'ordinario. Controlla l'amministrazione dei benefici
vacanti e provvisti; cura la consegna e la riconsegna delle temporalità
beneficiarie; ha la custodia dei titoli e dei valori mobiliari appartenenti agli
enti, delle cauzioni, dei capitali in attesa di collocamento.
Mentre
spettano all'Ufficio la redazione del verbale di consegna, mediante inventario
di tutti i beni immobili e mobili e dello stato patrimoniale ed economico, e la
redazione del verbale di riconsegna, alla presenza del rappresentante
governativo, delle temporalità beneficiarie, la redazione degli atti relativi
alla nomina del titolare di un beneficio ecclesiastico e all'immissione in
possesso e conseguenti, anche dopo il Concordato del 1929, spettano al
cancelliere vescovile (v. 8.5 Atti beneficiali).