I provvedimenti cauzionali di sequestro, come avverte l'inventario
del 1757 (v. n. 622), dalla fine del XVII secolo, non ebbero più una
registrazione a sé stante, ma vennero inventariati nelle filze dei
procedimenti civili: «Si osservi che simili atti si fanno in oggi ai
civili». Le pene pecuniarie esatte dai trasgressori di determinate leggi e
quelle applicate per i delitti, erano depositate presso il camarlingo
generale, che doveva registrarle in peculiari
libro in attesa di essere devolute per scopi pii. Anche
i pegni, con la precisa indicazione del credito e del bene oppignorato,
venivano annotati su apposito registro.