Livello: sezione
Estremi cronologici: 1704 mar. 29 - 1954Consistenza: 82 unità
Sono i legati a scopo di religione, gravati cioè da un onere il cui
contenuto è un atto di culto (determinate preghiere, celebrazioni di messe, funzioni
sacre, feste religiose). Oltre che come veri legati modali, i legati pii possono
essere costituiti come fondazione autonoma, previo riconoscimento della competente
autorità. Invece di incaricare un preesistente soggetto di diritto, persona fisica o
morale, di provvedere o far provvedere all'adempimento della pia volontà, il
disponente può destinare un patrimonio autonomo per la fondazione di una nuova
persona giuridica che avrà come fine istituzionale l'adempimento dello scopo pio. A
questa categoria appartengono il beneficio semplice e la cappellania ecclesiastica.
Esecutore di diritto di ogni pia volontà è l'Ordinario, che esercita il conseguente
diritto della perpetua sorveglianza mediante visita di controllo ed esigendo esatto
rendiconto dagli esecutori delegati dai fondatori. Ogni provvedimento di riduzione,
di moderazione o di commutazione degli oneri pii, gravanti i legati, è normalmente
riservato alla Santa Sede.