Livello: sezione
Estremi cronologici: 1576 mar. 1 - 1954 dic. 31Consistenza: 253 unità
La Curia diocesana è formata da persone e organismi amministrativi e
giudiziari, che coadiuvano il vescovo o chi ne tiene il luogo nel governo della
diocesi
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Analogamente funzionava la Curia propositurale, relativamente alla circoscrizione
territoriale della propositura nullius
di Prato. La nomina di coloro che svolgono un ufficio nella Curia spetta al vescovo.
Fanno parte della Curia il vicario generale, il cancelliere, vari organismi
consultivi e deliberativi. Il vicario generale ha lo stesso potere esecutivo che in
virtù di legge spetta al vescovo. Il cancelliere è il notaio ufficiale della Curia
ed ha, come incarico principale, quello di provvedere che gli atti della Curia siano
redatti compiutamente e siano custoditi nell'archivio della stessa. La separazione
delle funzioni giudiziarie da quelle amministrative, prima riunite nella persona del
vicario generale, venne richiesta dall'istruzione della S. Sede dell'11 giu. 1880 e,
quindi, attuata dal Codex iuris
canonici del 1917. Da allora la Curia diocesana è costituita di
due sezioni, una per le pratiche amministrative, l'altra per gli affari giudiziari.
Della sezione amministrativa fanno parte il vicario generale, il cancelliere, gli
esaminatori sinodali, i parroci consultori. Della sezione giudiziaria fanno parte
l'officiale (il presidente del tribunale), che può essere coadiuvato dal
viceofficiale, i giudici sinodali o prosinodali, il promotore di giustizia, il
difensore del vincolo, il notaio o attuario. Gli uffici pastorali (catechistico,
missionario, per l'Arte sacra e la liturgia, per l'Azione cattolica, ecc.), che non
erano stati previsti dal Codex, furono
costituiti in seguito.