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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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13.2.6 Atti criminali

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1563 apr. 10 - 1776 apr. 29

Consistenza: 10 unità

Accolgono gli atti dei processi criminali o penali. Prima di iniziare il procedimento, il vicario generale doveva compiere una riservata indagine preliminare (inquisitio) sui fatti, le circostanze e sul fondamento dell'imputazione, quando il delitto non fosse né notorio né del tutto certo; l'inchiesta poteva essere fatta ex officio o in seguito a accusa o querela di parte. Terminata l'indagine previa, se la notizia o la denuncia appariva infondata, gli atti venivano archiviati; nel caso invece vi fossero stati elementi sufficienti per dare corso al processo criminale, si iniziava la vera fase giudiziale con la compilatio processus pro informatione Curiae e, formata l'inquisitio, si citava il presunto reo cum termino saltem trium dierum ad respondendum. L'imputato aveva diritto ad essere assistito da un avvocato o procuratore e, se non vi avesse provveduto direttamente, era il giudice, se lo reputava necessario, a imporgliene uno, di fiducia o d'ufficio, prima della litis contestatio. Contro l'imputato citato e non comparso, si procedeva in contumacia che, tuttavia, poteva essere purgata con la comparizione personale entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza. All'imputato venivano notificate l'accusa e le prove che la confortavano, raccolte nel processo informativo, in modo da dargli piena possibilità di difendersi. Contro l'imputato che si trovasse in stato di carcerazione preventiva (in viribus Curiae), si procedeva habito ab eo constituto et responsione ad inquisitionem. Seguiva la discussione della causa con l'eventuale esame dei testimoni sui capitoli proposti a difesa; all'imputato non poteva essere deferito il giuramento. La libertà provvisoria era concessa, in determinati casi, su cauzione. Iustificata concludenter accusatione seu querela, il giudice si pronunciava anche sulla riparazione dei danni subiti dalla persona offesa dal reato. In caso di proscioglimento, chi aveva sporto querela restava condannato ad damna, expensas, et interesse querelati, nisi causam iustam habuerit accusandi; in caso di calunnia, si rischiava addirittura una pena etiam corporis afflictiva 1 .


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