Livello: serie
Estremi cronologici: 1527-1775Consistenza: 51 unità
La definizione delle cause riguardanti i danni, colposi o intenzionali,
arrecati alle proprietà private o comunitative prende tradizionalmente in Toscana il
nome di "Danno dato". L'amministrazione di questa branca della giurisdizione,
compresa nell'ambito di quella civile, era affidata generalmente a organi di nomina
comunitativa regolamentati da statuti specifici. L'organizzazione di tale settore
appare caratterizzata sul lungo periodo da una forte fluidità delle istituzioni ad
esso preposte, che tuttavia non incise sostanzialmente sulla sua grande rilevanza
nella vita comunitativa.
Secondo gli statuti del 1307 la cognizione dei danni
dati spettava al notarius camparie et domini
capitani, incaricato anche della confezione degli atti della
corte del capitano. Già nel 1308 tuttavia si stabilì che il notarius camparie si occupasse solo dei danni
dati affiancando al capitano un altro notaio per le altre incombenze
1
.
Un secolo dopo, nel 1407, si procedette alla redazione autonoma degli statuti del
Danno dato, organizzati in un solo libro ripartito in 83 capitoli, comprendenti
quelli relativi alla salvaguardia della Selva del Comune
2
. Nel 1510 si procedette ad
un'ulteriore redazione, modificata a più riprese fino al 1537
3
.
Risale al 1577 l'ultima compilazione degli statuti ripartiti in 55 rubriche
4
.
Aldilà dell'alternanza delle modalità di
elezione
5
, il notaio era
tenuto a perseguire gli autori dei danni recependo le accusationes o querele dei privati, le denunce dei
custodes localmente incaricati
della vigilanza
6
, o agendo
ex officio in prima persona
tramite inquisitiones. All'interno
dello stesso "libro actorum et processum"
7
, ma ben separate, il notaio provvedeva alla
registrazione delle singole accusationes o inventiones, seguite da brevi annotazioni, prima fra tutte
l'avvenuta citazione formale ("citatus cum dimissione cedule"). Una volta
notificatagli l'accusa il reus aveva
cinque giorni di tempo per presentarsi e negare gli addebiti dando così avvio al
procedimento vero e proprio ("comparuit e negavit mihi notario stante termino
quinque dierum"), confessare ("comparuit et confessus fuit") o trovare un accordo
con l'attore ("licentiatus per apodissam in filzam"). A margine della posta poi
veniva annotato l'esito del procedimento, che poteva risolversi in una condanna
("condannatus"), nell'assoluzione ("absolutus"), o nell'intervenuto accordo fra le
parti ("licentiatius").
In quest'ultimo caso era concessa entro 15 giorni dalla
citazione all'accusato la possibilità di raggiungere un accordo con la parte lesa,
che doveva sottoscrivere un'"apodissa" da consegnare al notaio del Danno dato:
questi a sua volta poteva cassare l'accusa dopo che il reo avesse pagato al notaio
di Gabella sette soldi "per abolitionem cuiusdam accusationis"
8
. Le sentenze dei
procedimenti che invece non trovavano una risoluzione compromissoria, venivano
registrate dal notaio in un libro a parte, il "liber sententiarum et
condempnationum" alle cui carte facevano riferimento a margine le poste di accusa
del libro "actorum et processuum". Generalmente alla fine del loro mandato i notai
del Danno dato provvedevano a rilegare in un'unica filza (
Libri del Danno
dato
) il libro delle accuse e querele e
invenzioni, il libro delle sentenze e gli atti in fogli sciolti presentati dalle
parti durante i procedimenti, ma non è infrequente che provvedessero a condizionare
singolarmente i libri dei processi allegandovi gli atti e conservando a parte i
libri delle sentenze. Le stesse sentenze venivano poi trascritte dal notaio
pro tempore nei cosiddetti
"Specchi" delle
sentenze del Danno dato
, grandi registri
riassuntivi, che venivano utilizzati dal notaio di Gabella per la riscossione delle
condanne
9
.
Questo
sistema rimase in vigore fino al 1615, quando per ovviare alle "molte difficultà et
spese" incontrate per la sua nomina
10
, si abolì la
figura del notaio forestiero e con esso la provvigione ammontante ad un quarto di
ogni condanna inflitta che a norma di statuto gli spettava
11
. La ricezione
delle accuse fu affidata ad un notaio estratto ogni sei mesi e la definizione dei
procedimenti rientrò fra le competenze di un giudice assessore, entrambi colligiani,
fino a quando nel 1633, dietro esplicita indicazione dei Nove, la giurisdizione del
Danno dato rientrò fra le competenze dei rettori
12
,
con la conseguenza dal punto di vista documentario che i registri dei notai del
Danno dato furono destinati a contenere le sole accuse ricevute, mentre gli atti
relativi all'istruzione e alla definizione delle cause finirono con l'essere
conservati nei Libri del Civile
podestarili
13
. Nel 1637 si
registra per un breve periodo il ritorno all'antica prassi di affidare l'ufficio ad
un notaio forestiero, salvo poi affidarsi stabilmente ad un notaio colligiano
14
. Nel 1711 per ovviare alle gravi carenze riscontrate
nell'opera di vigilanza, seguite all'abolizione della remunerazione delle accuse, si
stabilì di ripristinare la provvigione di un quarto della condanna inflitta a favore
del notaio del Danno dato in modo da rivitalizzare l'antica consuetudine di
"visitare il contado (...), vedere se i lavoratori adempischino agli obblighi che
hanno (...), visitare la Selva del Comune"
15
. Con la
riforma giudiziaria del 1772 la competenza in materia di Danno dato fu
definitivamente affidata al giusdicente
16
.
Afferiscono alla serie 51 unità, ripartite in tre sottoserie -
Libri del Danno
dato
,
"Specchi" delle sentenze del Danno
dato
e
Bastardelli delle accuse e delle
inquisizioni del Danno dato
. Per
Libri del Danno dato si intendono
unità composte, salvo diversa indicazione, dalla legatura di un libro delle accuse,
querele e invenzioni, uno delle sentenze e di una filza in filo di atti. Tutto il
materiale riguardante il Danno dato aveva subito già pesanti dispersioni nel XVIII
secolo, aggravate probabilmente dalla scarsa sollecitudine con cui i notai
colligiani che avevano rivestito l'ufficio, avevano provveduto a restituire i loro
libri una volta terminato il mandato, così come accaduto per i Libri dei notai del banco delle cause civili
17
.