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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Danno dato

Livello: serie

Estremi cronologici: 1527-1775

Consistenza: 51 unità

La definizione delle cause riguardanti i danni, colposi o intenzionali, arrecati alle proprietà private o comunitative prende tradizionalmente in Toscana il nome di "Danno dato". L'amministrazione di questa branca della giurisdizione, compresa nell'ambito di quella civile, era affidata generalmente a organi di nomina comunitativa regolamentati da statuti specifici. L'organizzazione di tale settore appare caratterizzata sul lungo periodo da una forte fluidità delle istituzioni ad esso preposte, che tuttavia non incise sostanzialmente sulla sua grande rilevanza nella vita comunitativa.
Secondo gli statuti del 1307 la cognizione dei danni dati spettava al notarius camparie et domini capitani, incaricato anche della confezione degli atti della corte del capitano. Già nel 1308 tuttavia si stabilì che il notarius camparie si occupasse solo dei danni dati affiancando al capitano un altro notaio per le altre incombenze 1 . Un secolo dopo, nel 1407, si procedette alla redazione autonoma degli statuti del Danno dato, organizzati in un solo libro ripartito in 83 capitoli, comprendenti quelli relativi alla salvaguardia della Selva del Comune 2 . Nel 1510 si procedette ad un'ulteriore redazione, modificata a più riprese fino al 1537 3 . Risale al 1577 l'ultima compilazione degli statuti ripartiti in 55 rubriche 4 .
Aldilà dell'alternanza delle modalità di elezione 5 , il notaio era tenuto a perseguire gli autori dei danni recependo le accusationes o querele dei privati, le denunce dei custodes localmente incaricati della vigilanza 6 , o agendo ex officio in prima persona tramite inquisitiones. All'interno dello stesso "libro actorum et processum" 7 , ma ben separate, il notaio provvedeva alla registrazione delle singole accusationes o inventiones, seguite da brevi annotazioni, prima fra tutte l'avvenuta citazione formale ("citatus cum dimissione cedule"). Una volta notificatagli l'accusa il reus aveva cinque giorni di tempo per presentarsi e negare gli addebiti dando così avvio al procedimento vero e proprio ("comparuit e negavit mihi notario stante termino quinque dierum"), confessare ("comparuit et confessus fuit") o trovare un accordo con l'attore ("licentiatus per apodissam in filzam"). A margine della posta poi veniva annotato l'esito del procedimento, che poteva risolversi in una condanna ("condannatus"), nell'assoluzione ("absolutus"), o nell'intervenuto accordo fra le parti ("licentiatius").
In quest'ultimo caso era concessa entro 15 giorni dalla citazione all'accusato la possibilità di raggiungere un accordo con la parte lesa, che doveva sottoscrivere un'"apodissa" da consegnare al notaio del Danno dato: questi a sua volta poteva cassare l'accusa dopo che il reo avesse pagato al notaio di Gabella sette soldi "per abolitionem cuiusdam accusationis" 8 . Le sentenze dei procedimenti che invece non trovavano una risoluzione compromissoria, venivano registrate dal notaio in un libro a parte, il "liber sententiarum et condempnationum" alle cui carte facevano riferimento a margine le poste di accusa del libro "actorum et processuum". Generalmente alla fine del loro mandato i notai del Danno dato provvedevano a rilegare in un'unica filza ( Libri del Danno dato ) il libro delle accuse e querele e invenzioni, il libro delle sentenze e gli atti in fogli sciolti presentati dalle parti durante i procedimenti, ma non è infrequente che provvedessero a condizionare singolarmente i libri dei processi allegandovi gli atti e conservando a parte i libri delle sentenze. Le stesse sentenze venivano poi trascritte dal notaio pro tempore nei cosiddetti "Specchi" delle sentenze del Danno dato , grandi registri riassuntivi, che venivano utilizzati dal notaio di Gabella per la riscossione delle condanne 9 .
Questo sistema rimase in vigore fino al 1615, quando per ovviare alle "molte difficultà et spese" incontrate per la sua nomina 10 , si abolì la figura del notaio forestiero e con esso la provvigione ammontante ad un quarto di ogni condanna inflitta che a norma di statuto gli spettava 11 . La ricezione delle accuse fu affidata ad un notaio estratto ogni sei mesi e la definizione dei procedimenti rientrò fra le competenze di un giudice assessore, entrambi colligiani, fino a quando nel 1633, dietro esplicita indicazione dei Nove, la giurisdizione del Danno dato rientrò fra le competenze dei rettori 12 , con la conseguenza dal punto di vista documentario che i registri dei notai del Danno dato furono destinati a contenere le sole accuse ricevute, mentre gli atti relativi all'istruzione e alla definizione delle cause finirono con l'essere conservati nei Libri del Civile podestarili 13 . Nel 1637 si registra per un breve periodo il ritorno all'antica prassi di affidare l'ufficio ad un notaio forestiero, salvo poi affidarsi stabilmente ad un notaio colligiano 14 . Nel 1711 per ovviare alle gravi carenze riscontrate nell'opera di vigilanza, seguite all'abolizione della remunerazione delle accuse, si stabilì di ripristinare la provvigione di un quarto della condanna inflitta a favore del notaio del Danno dato in modo da rivitalizzare l'antica consuetudine di "visitare il contado (...), vedere se i lavoratori adempischino agli obblighi che hanno (...), visitare la Selva del Comune" 15 . Con la riforma giudiziaria del 1772 la competenza in materia di Danno dato fu definitivamente affidata al giusdicente 16 . Afferiscono alla serie 51 unità, ripartite in tre sottoserie - Libri del Danno dato , "Specchi" delle sentenze del Danno dato e Bastardelli delle accuse e delle inquisizioni del Danno dato . Per Libri del Danno dato si intendono unità composte, salvo diversa indicazione, dalla legatura di un libro delle accuse, querele e invenzioni, uno delle sentenze e di una filza in filo di atti. Tutto il materiale riguardante il Danno dato aveva subito già pesanti dispersioni nel XVIII secolo, aggravate probabilmente dalla scarsa sollecitudine con cui i notai colligiani che avevano rivestito l'ufficio, avevano provveduto a restituire i loro libri una volta terminato il mandato, così come accaduto per i Libri dei notai del banco delle cause civili 17 .