Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1307 - 1615 dicembre 12Consistenza: 5 unità
La trentennale configurazione degli statuti del 1307-1308 era
stata fortemente modificata nella sostanza dai cambiamenti istituzionali
occorsi fra 1337 e 1340 sotto l'impulso del sempre più ingombrante
protettorato fiorentino, cambiamenti che avevano reso evidente la necessità
di emendare e correggere il vecchio dettato statutario1. Nell'agosto del 1340 era stata approvata
una nuova redazione degli statuti di Gabella, purtroppo oggi perduti, in
sostituzione dei precedenti risalenti al 13072. Nello stesso periodo si era proceduto
alla promulgazione di numerose reformationes da inserire esplicitamente "in corpore
statutorum", segno evidente di un grande fermento legislativo in atto3. Di tutt'altra natura
era invece il fermento che di lì a poco a Firenze, nel settembre del 1342,
avrebbe dato vita all'effimera signoria del duca di Atene Gualtieri di
Brienne, destinata ad interrompersi violentemente nell'agosto 13434. I fiorentini troppo
impegnati sul fronte interno finirono con l'allentare la loro vigile
attenzione sulle vicende colligiane lasciando mano libera alle aspirazioni
autonomistiche della Terra valdelsana evidentemente mai del tutto sopite.
Primo frutto della rediviva libertà colligiana fu la redazione dei primi tre
libri dei nuovi statuti da parte di Duccio di Tello e Cardino di Dino fra
1343 e 1344.
Vale la pena ripercorrere rapidamente il cursus honorum et studiorum di questi
interessanti personaggi: entrambi notai, troviamo per la prima volta Cardino
svolgere funzione di notaio del camerlengo generale nel giugno 13325. Grazie ad una deliberazione del Consiglio del capitano del
popolo dell'ottobre 1333 secondo la quale tutti i colligiani che avessero
voluto seguire gli studi di diritto o di medicina sarebbero stati
sovvenzionati con una retta quinquennale di venticinque lire annue6, Cardino e Duccio furono impegnati negli studi di
diritto presso lo Studium
senese fra il gennaio 1334 e almeno il novembre 1335 seguendo le
lectiones decretalium del
vicario vescovile Filippo Gualterotti da Poggibonsi7 e le lectiones
codicis di diritto civile tenute da Francesco di Bino
Accarigi da Siena8. Presumibilmente
addottoratisi, Cardino e Duccio svolsero un ruolo di primo piano nella vita
politica colligiana del decennio successivo. Oltre ai numerosi incarichi
istituzionali di primo piano rivestiti fra 1341 e 13479, il ruolo di Duccio
sembra legato soprattutto alla pratica giuridica e notarile. Egli compare
infatti nelle redazioni di tutte le statuizioni generali o particolari
compilate a Colle fra 1332 e 134510, ma
soprattutto ottenne dal Comune, fra il febbraio 1339 e il novembre 1343,
l'incarico "ad docendum rectoricam et notariam" ai colligiani che avessero
voluto intraprendere la professione notarile11.
Cardino rivestì cariche di primissimo piano nella vita
politica colligiana nel biennio 1344-134512, fin quando nell'ottobre 1345 fu nominato notaio delle
Riformagioni del Comune di Firenze, carica che rivestì fino alla sua morte
avvenuta il 23 agosto 1348 durante la grande pestilenza13.
I nuovi
statuti redatti da Cardino e Duccio, composti dai libri relativi
all'ordinamento istituzionale del Comune (Libro I) e da quelli regolanti la
giurisdizione civile e criminale dei rettori (rispettivamente Libro II e
Libro III), vennero preliminarmente approvati dal Consiglio generale di
Colle il 14 agosto 1343 salvo poi essere sottoposti a numerose revisioni e
riscritture fino almeno al febbraio 134514. Il periodo di grande
incertezza nella vita politica ed istituzionale fiorentina seguito alla
caduta del duca di Atene15, ebbe
riflesso nella laboriosa e travagliata elaborazione cui la nuova redazione
statutaria colligiana fu sottoposta a più riprese. Il 21 ottobre 1343 il
Consiglio generale incaricò il notaio delle Riformagioni Giovanni di ser
Angelo da Città di Castello della compilazione di due copie degli statuti in
"cartis pecudinis", essendone l'archetipo precedentemente compilato soltanto
in "cartis bombicinis"16: l'incarico fu portato a termine soltanto un anno e mezzo
dopo, il 12 febbraio 1345, come si evince dal rimborso di 3 lire e 16 soldi
stanziato per le spese sostenute da ser Giovanni a Siena "pro statutis
Comunis ligari, miniari et coperiri faciendis"17. Più che alla negligenza di ser Giovanni il ritardo nella
consegna dei lavori fu forse imputabile alle continue modifiche cui il
dettato statutario venne sottoposto in questo periodo, prima di giungere
alla configurazione attuale e prima probabilmente di avere piena attuazione.
A dispetto dell'approvazione datata all'agosto 1343, il lavoro dello
"scriptor statutorum Comunis de Colle" doveva essere ancora in pieno
svolgimento fra l'ottobre 1343 e perlomeno l'agosto 134418,
ostacolato evidentemente dalla turbolenta situazione interna19.
Le evidenti corrispondenze fra l'evoluzione
istituzionale che il Comune colligiano visse nel biennio 1343-1345 e il
dettato degli statuti mutili in nostro possesso sembrano, credo con
sufficiente chiarezza, poter confutare l'ipotesi che li vorrebbe compilati
agli inizi del 134120. L'assetto
delineato da questi statuti è infatti in evidente contrasto con il clima di
pieno conformismo filofiorentino che sembra caratterizzare invece la vita
istituzionale colligiana nel decennio 1331-134121. Tutta una serie di elementi, che se collocati nel 1341
potevano apparire come un contraddittorio e temerario tentativo di
"disobbedienza" ai consigli pressanti e alle imposizioni fiorentine in campo
istituzionale"22, appaiono invece assai coerenti col clima politico
venutosi a creare nel periodo della signoria su Firenze del duca di Atene e
in quello immediatamente successivo, quando i ceti dirigenti colligiani si
dimostrarono capaci di saper occupare celermente i vuoti lasciati dal
momentaneo disimpegno fiorentino. Ne sono prova evidente ad esempio la
mancata ricezione negli statuti della riforma elettorale del 134023, l'elezione dei
rettori assolutamente svincolata da ogni riferimento all'autorità
fiorentina24, l'elezione del solo
Consiglio generale25 e la piena integrazione dei capitani di Parte guelfa a
quest'ultimo in termini di composizione ed autorità 26.
Le vicende
legate alla formazione del codice di questi statuti non sembrano concludersi
tuttavia col febbraio 1345, quando come si è visto abbiamo notizia della sua
legatura e miniatura.
Il 21 maggio 1347 il Consilio generale colligiano,
preso atto che "per capssationem veterum statutorum dicti Comunis, nulla
statuta reperiantur in corpore statutorum dicti Comunis de Silva dicti
Comunis nec dapnum dantibus in ea", decise di affidare ai priori la balìa
"leges, statuta condendi" in merito27. Dopo pochi giorni, il 6 giugno, i nuovi statuta, redatti da ser Tello, padre di
Duccio28, furono approvati ed aggiunti "in volumine statutorum
Comunis in fine" rispettivamente quali "Liber dapnorum datorum" e "Liber de
silva Comunis"29.
L'abrogazione degli "statuta vetera" cui ci si riferiva esplicitamente in
questa delibera era stata formalmente pronunciata nel frammento non datato e
sottoscritto, costituito dalle attuali cc. 85-86, appartenente al
Liber extraordinariorum seu
variorum, redatto con ogni probabilità dallo stesso
Tello, contestualmente alla compilazione da parte del cancelliere Giovanni
di Angelo dei primi tre libri degli statuti di Duccio e di Cardino nel
1344-1345 o al massimo entro il maggio 134730. La
compilazione degli statuti del Danno dato e della Selva furono inoltre
probabilmente l'occasione per la redazione da parte di ser Tello dei
rispettivi rubricari cui dovette aggiungersi quello del Liber extraordinariorum, giuntici oggi in
frammenti costituenti le cc. 1-4 del codice Comune di Colle 1. La successione cronologica delle
redazioni dei vari gruppi normativi costituenti il corpus statutorum Comunis Collis proposta
in questa sede, sembra inoltre essere suffragata da almeno altri due
elementi. Per prima cosa secondo quanto riportato nel testo della
sottomissione di Colle a Firenze del 1349, nella parte dedicata alle
"correctiones, additiones et detractiones seu cassationes statutorum Comunis
et Populi Terre Collis", l'ordine con cui vennero indicati i capitoli
abrogati o modificati fu con ogni probabilità quello della loro legatura nel
codice, ovvero i primi tre Libri compilati fra 1343 e 1344, gli unici in
quel momento distinti da una numerazione romana progressiva, il "Libro
extraordinario" e i due "Libri dannorum datorum"31, ipotesi confermata poi anche dalla cartulazione
trecentesca del codice32. Al volumen
statutorum dovevano poi senz'altro aggiungersi gli
statuti di Gabella, compilati nel 1340 e parzialmente modificati fra 1343 e
134433. Nel 1349 il
corpus statutario
colligiano pare quindi strutturato in base ad una configurazione comune a
quella di molte altre realtà toscane ancorata "al modello classico della
distribuzione della materia in quattro-cinque libri"34. Nel caso colligiano
a quella data essi potevano essere fatti risalire ad almeno quattro gruppi
normativi in origine autonomi, redatti e sottoscritti in epoche diverse e
non ancora accomunati da una numerazione progressiva romana che li
distinguesse, fatta eccezione per gli statuti compilati da Duccio e Cardino
nel 1343-1344, come sembra confermato anche da una delibera del Consiglio
generale del febbraio 1348, che in parte abbiamo già analizzato35. In
quell'occasione infatti, constatato che questi ultimi "careant titulo ante
dicta statuta et careant subscriptione notarii post vel retro dicta statuta"
si decise che
ser Duccius possit, teneatur et debeat, sine suo preiuditio, in dicto volumine statutorum titulum ponere et scribere, sub ea forma verborum que sibi congrua videbuntur et placebunt et tempus describere in titulo quo dicto ser Duccio et ser Cardino Dini commissa fuerunt dicta statuta ad componendum et dictandum vel faciendum, prout de tempore predicto constat manu dicti ser Francisci Dini vel alterius notarii in actis predictis et possit et debeat dictus ser Duccius, sine preiuditio sui, ascribere sibi soli dicta statuta ab eo edita et composita fore in dicto titulo statutorum ac etiam possit, teneatur et debeat, sine sui preiuditio, publice post dicta statuta in volumine dictorum statutorum cum publico singno suo se et nomen suum et sui nominis subscriptionem apponere, eo modo et forma de quibus eidem videbitur convenire et sibi placebit36.
Attualmente per le gravi lacune del codice non è possibile verificare se in effetti ser Duccio provvide a sottoscrivere gli statuti con il suo signum o ad apporvi il titulum richiesto37, ma questa informazione sembra confermare che a quella data non ci si potesse riferire ad un corpus normativo ripartito organicamente in libri segnati da I a VIII38. Fu con ogni probabilità dopo il 1349 che si provvide a revisionare in modo sistematico le singoli componenti del volumen statutorum colligiano così da metterle in relazione vicendevolmente ed armonizzarle col dettato degli Ordinamenta nova ratificati con la sottomissione a Firenze. Nelle numerose postille a margine dei capitoli, alcune delle quali sono state attribuite da Renzo Ninci all'opera successiva al 1349 del notaio colligiano Ambrogio Ristorini39, i singoli libri vengono indicati con un numero romano progressivo in base al quale è possibile ricavare con certezza la corrispondenza coi Libri degli statuti di Duccio e Cardino indicati fin dall'origine come I-II-III, fra il Libro VI e il "Liber dampnorum datorum", fra il Libro VII e il "Liber de Silva Comunis" e fra il Libro VIII e il "Liber extraordinariorum seu variorum"40. Probabilmente uno fra il Libro IV o il Libro V era occupato dagli statuti di Gabella del 1340 corretti nel 1343-1344, mentre non possediamo elementi sufficienti per ipotizzare quale materia accomunasse le norme che costituivano il rimanente liber41; resta da notare che in questo periodo facessero ancora parte del corpus statutario colligiano, sicuramente alcune delle norme risalenti agli Ordinamenta populi redatti nel 1308, alle quali ci si riferiva ancora come vigenti negli anni Quaranta del Quattrocento42. Fra le attuali assenti, sicuramente invece comprese nel codice statutario, le norme relative alla giurisdizione di appello e all'ufficio del capitano del popolo, attivo fino al 1419. Lo stato attuale della documentazione non ci permette di poter stabilire se tali norme costituissero a quella data ancora un insieme organico confluito in un liber autonomo o se fossero state ricomprese in altri libri.
Alla luce di quanto affermato finora credo sia possibile quindi poter fugare ogni dubbio in merito alla datazione dei frammenti statutari alle cc. 1-4 e 85-86 contenenti i rubricari, alcuni capitoli del Liber extraordinariorum seu variorum e la loro approvazione finale sulla cui recente attribuzione al 140743, che ritengo errata, si basa anche l'altrettanto inesatta datazione al 1341 del frammento costituito dalle cc. 5-50 contenenti i Libri I-II-III opera di Cardino e Duccio44. Quest'ultima ipotesi trova principalmente fondamento nell'interpretazione delle parole della ratifica finale che come visto può essere verosimilmente datata al periodo 1344-1347 ed attribuita alla mano di Tello di Duccio. Partendo dal testo dell'approvazione si scopre che l'espressione
Et omnia et singula statuta vetera in veteribus vel antiquis duobus voluminibus statutorum contenta, scilicet in statuto quod dicebatur statutum domini potestatis et in statuto quod dicebatur statutum domini capitanei Terre Collis, facta in anno millesimo trecentesimo quadragesimo retro in dicto Comuni de Colle nec deinceps habeant usum legum set per presentia capitula intelligantur et sint (...) derogata et etiam abrogata, cassa, irrita, cancellata et abbolita et nullum legis robur deinceps habeant vel vires alterius firmitatis45
sulla quale per buona parte si basa la datazione al 1341 e al 1407 di questi frammenti46, parrebbe leggersi in realtà
facta47 anno millesimo trecentesimo quadragesimo retro in dicto Comuni de Colle48
con un chiaro riferimento quindi all'abrogazione degli statuti compilati nel Comune di Colle "prima del" 1340 e non "nel" 1340. Il cambiamento di prospettiva non è da poco e consente di armonizzare dati altrimenti poco concordi. La ratifica, contiene l'abrogazione esplicita degli "statuta vetera" del 1307-1308 e le successive aggiunte, con l'inserimento di un termine ante quem che garantiva implicitamente anche la cassazione della riforma elettorale del febbraio 1340 (cioè 1339 secondo lo stile fiorentino di datazione ovvero "ante 1340"), lasciando piena validità agli statuti compilati dal 1340 in avanti, come quelli di Gabella, approvati in quell'anno e rimasti in vigore fino al 140749, ma non a quelli del Danno dato e a quelli della Selva del Comune, entrambi compilati nel 133250, che come visto per la "capssationem veterum statutorum" dovettero essere nuovamente ratificati nel 1347. Questa interpretazione ci consente di fare luce sull'effettiva composizione e struttura delle redazioni statutarie del 1307-1308 e del 1343-1347, con la prima composta da dieci libri più uno, ripartiti in due volumi rispettivamente dedicati allo "statutum domini capitanei", attualmente superstite, e allo "statutum domini potestatis" ora perduto, e la seconda composta nella sua versione stratificata da un unico volumen composto da almeno otto libri, la cui formazione come visto è da far risalire a momenti diversi51. L'assenza inoltre nella ratifica di ogni riferimento anche formale all'autorità fiorentina sembra essere pienamente coerente con la situazione politica tratteggiata per il periodo 1343-1347 più che per quello di un quarantennio più tardi, nel 1407, quando si ipotizza sia stata redatto un nuovo statuto di cui adesso possederemmo soltanto i frammenti costituiti dall'approvazione finale e i rubricari mutili dei Libri VI-VII-VIII52.
Il fondato dubbio che questi ultimi frammenti non siano ascrivibili al 1407 è
alimentato poi da almeno altri tre elementi. Il primo ci deriva dalla
constatazione che ogni riferimento alle rubriche del Libro VIII rintracciato
nella documentazione colligiana prima del 1407, periodo di piena e
inconfutabile validità degli statuti compilati negli anni Quaranta del
Trecento, corrisponda a quelle indicate dal rubricario in nostro possesso
erroneamente attribuito al 1407: in particolar modo nel 1387 una balìa
nominata dal Consiglio generale "pro statutis revidendis et de novo
faciendis", elencò una lunga lista di rubriche vigenti da confermare (quelle
del 1343-1347) fra le quali numerose del Libro VIII, che corrispondono
perfettamente sia nel titolo sia nell'ordine numerico a quelle del nostro
rubricario53. Il secondo elemento è la documentata constatazione
che in realtà nel 1407 non si procedette ad una nuova complessiva stesura
statutaria, ma solamente alla revisione e riscrittura degli statuti di
Gabella e del Danno dato, nonché alla correzione di alcune rubriche degli
altri libri54, coerentemente alla tendenza in atto in quel
periodo nelle zone sotto l'influenza fiorentina, dove se frequente fu
l'emanazione di "singole norme statutarie, o di insiemi di norme, inerenti
al diritto pubblico, civile, penale, al Danno dato e alla polizia
urbana"55,
potè altrettanto rara dirsi la "rielaborazione di interi statuti cittadini,
o anche di singoli libri"56. Fra il gennaio e il
marzo 1407 constatata la desuetudine di "multa statuta et ordinamenta
Comunis dicte Terre Collis et maxime Gabelle", venne nominata una
commissione composta dai priori e da sette "consultores" aventi piena
autorità "cassandi et cancellandi quecumque statuta, ordinamenta et
reformationes eis videbuntur inutilia et de novo ordinandi, condendi,
faciendi et componendi ea que eis utilia videbuntur", prescrivendone loro la
nuova redazione "in uno libro"57. I lavori
della commissione portarono alla stesura di un nuovo statuto di Gabella,
composto da 127 rubriche58, e di uno statuto del Danno dato, ripartito in 83
rubriche59, entrambi formati da un
solo libro. La scoperta della compilazione di uno statuto autonomo del Danno
dato rende ancora più labile l'ipotesi che nel 1407 si fosse proceduto in
contemporanea alla stesura di una redazione generale60, che avrebbe compreso guarda caso due libri relativi alla
stessa materia, il VI e il VII, rispettivamente Liber damnorum datorum e Liber de Silva Comunis, che abbiamo visto
invece essere stati ricompilati certamente nel 1347. Analizzando le 83
rubriche dello statuto del Danno dato del 1407 scopriamo che l'origine di
due dei tre nuclei di rubriche individuati derivano dalle norme contenute
nei Libri VI e VII del 134761. Con ogni probabilità, seguendo una prassi comune agli
statutarii dell'epoca, nel
1407 si provvide a riorganizzare ed omogeneizzare la materia trattata in
libri distinti nel 1343-1347 organizzandola in un unico libro e
aggiungendovi le nuove provvisioni nel frattempo promulgate. Il terzo ed
ultimo elemento infine che sembra confutare l'ipotesi della datazione dei
nostri frammenti al 1407 è di carattere paleografico. Pur teoricamente tutti
compilati dalla mano di ser Iacopo Pelliccioni, è invece facilmente
riscontrabile la differenza, anche nelle soluzioni grafiche adottate, fra
gli statuti di Gabella e del Danno dato del 1407 e i frammenti in questa
sede datati al periodo 1344-1347 e attribuiti alla mano di ser Tello di
Duccio. Questi ultimi tradiscono semmai forti analogie nelle scelte
codicologiche con i Libri I-II-III compilati da ser Giovanni da Città di
Castello, nel cui ambito credo siano riconducibili a prescindere, anche se
la mancanza di prove documentarie certe non può che confinare nell'ambito
delle ipotesi ogni tentativo di datazione precisa. Particolarmente
significativo è a questo proposito il confronto fra i titoli delle rubriche
e fra i capilettera dei primi tre Libri con quelli del frammento del Libro
VIII, grazie al quale si riscontra un'evidente analogia di
realizzazione62.
La definitiva
sottomissione di Colle a Firenze sancita nel febbraio 1349 aveva finito col
modificare profondamente la struttura degli statuti colligiani promulgati
meno di dieci anni prima, soprattutto in materia di pratiche elettorali con
la definitiva abrogazione della cooptazione a vantaggio dello "squittinio" e
delle "tratte" a scadenze prefissate63. Gli
Ordinamenta nova emanati
in quell'occasione avevano provveduto a limare ed adattare il dettato
statutario al mutato clima politico sostituendolo in sostanza quale testo di
riferimento per lo svolgimento della vita istituzionale comunitativa, come
ne è prova il loro inserimento nello stesso codice degli statuti64, che probabilmente
vedevano ristretto ora il loro utilizzo essenzialmente alla parte regolante
l'attività giurisdizionale dei rettori. Secondo una prassi tipica di area
fiorentina, anche a Colle la sottomissione diede avvio alla compilazione di
periodiche Reforme officiorum
che, inizialmente affidate a commissioni di reformatores fiorentini, avevano il compito di fissare
modalità e tempi delle imborsazioni degli eleggibili alle cariche
comunitative. Il codice segnato attualmente Comune di Colle 1 conserva attualmente, o conservava,
anche il testo, spesso frammentario, di cinque Reforme risalenti rispettivamente al 1352, 1354, 1356,
1358 e 1362 oltre a quelli di altri ordinamenta particolari65, che ne rivelano la funzione di
vero e proprio bacino di sedimentazione dei più importanti testi legislativi
emanati dal Comune colligiano perlomeno fino alla seconda metà del XIV
secolo66, quando progressivamente
prende corpo anche a Colle la tendenza a compilare raccolte autonome di
norme statutarie o di riformagioni relative a specifici ambiti
dell'ordinaria attività istituzionale67. Del resto la numerazione apposta nel margine superiore
destro risalente al XIV secolo che accomuna le carte costituenti
probabilmente il nucleo originario del volumen
statutorum, fa pensare ad una mole originaria ben più
consistente delle 70 attuali68.
Più che
nell'incuria cui fu abbandonato nei secoli successivi alla sua abrogazione,
la causa di tale dispersione va probabilmente ricercata anche nelle
vicissitudini che il codice visse nei mesi successivi al duro assedio patito
da Colle ad opera di Alfonso di Aragona nel 147969. Sottratti da alcuni
"stipendiarii" del duca, gli "statuta" erano stati rinvenuti e riscattati da
un misterioso mediatore a Talamone dopo lunga e laboriosa trattativa70, ed
infine riconsegnati al Comune solo nel 1482 in pessimo stato di
conservazione, ormai "caduca et vasta et in aliqua parte extincta et
disligata"71.
Finalmente nel gennaio 1483 ciò che era rimasto del codice era stato
nuovamente legato "cum tabulis novis"72, ma la sua integrità appariva ormai irrimediabilmente
compromessa. Di lì a poco, nel 1513, prendendo le mosse dalla constatazione
che gli statuti
propter temporis longitudinem ac maximam ipsius voluminis vetustatem reperitur valde caducum et male ordinatum, taliter quod aliquibus in locis legi non possit et in aliqua parte indigetur correctione et resecatione sive limitatione, in aliqua vero ampliatione tam circa dicta statuta quam etiam varias provisiones et alias reformationes que pro statutis servate sunt in aliqua parte73
si decise la compilazione di una nuova redazione e la rilegatura dei vecchi statuti "ut facilius et commodius conservari possint". Ben poco attenta dovette rivelarsi evidentemente la loro custodia, se nel 1563 un inventario dell'archivio della Cancelleria ci testimonia l'esistenza di un "libraccio di statuti vecchi in tavole rotte"74, analogamente a quanto illustrato un secolo e mezzo dopo, nel 1713, quando si descrisse un codice di "statuti e riforme antiche in cartapecora fasciate che arrivano all'anno 1318" senz'altra indicazione in merito alla sua cartulazione75. Per avere una descrizione più analitica degli "statuti vecchi" occorre attendere il 1746, anno della ricognizione di Gian Girolamo Carli nell'archivio della Cancelleria, dalla quale si apprende che in quel periodo il codice aveva ormai assunto la configurazione che avrebbe mantenuto sino ai giorni nostri, salvo minime variazioni:
si conservano tuttavia gli statuti vecchi fatti nel 1300, quando la Terra si governava a Repubblica. Ve n'è un solo esemplare manoscritto in cartapecora di carattere non così facile ad essere inteso da chi non ha pratica per gli scritti dei secoli bassi. Vi è stato da mano posteriore posto questo titolo: Statuta, reformationes, ordinamenta antiqua. Vi manca il proemio (...). Ha più Appendici, l'ultima delle quali è del 1356. Questo libro è sfasciato, ed in alcuni luoghi confuso, e colle sue Appendici occupa carte 107, non numerandosene dieci di una Riforma di tempo assai posteriore, e scritta in foglio più piccolo, la quale è stata poco avvedutamente intrusa fralle Appendici, onde dovrebbe togliersi per esser riposta a suo luogo fra le altre Riforme76.
I nuovi statuti, compilati da sei statutarii colligiani eletti nel maggio 151377, furono articolato in quattro libri, intitolati rispettivamente "de officiis", "de civilibus", "de criminalibus" e "de variis et extraordinariis". Pur essendosi gli statutarii formalmente prefissi di rimediare alle inevitabili incongruenze dei vecchi statuti "editis iam ultra annos ducentos quinquaginta et forte per multum maius tempus" 78, scopriamo che buona parte delle norme componenti la nuova redazione risalissero almeno alla stesura del 1343-1347 e agli ordinamenta particolari promulgati nel corso del XV secolo, con particolare riferimento a quelli del 1419 in materia di processo civile recepiti con qualche correzione nel Libro II79. Rispetto alle statuizioni trecentesche, complessivamente dedicate ad ogni aspetto della vita comunitativa, il nuovo statuto regolava in realtà essenzialmente le sole funzioni giurisdizionali del podestà. Le stesse norme del Libro I relative agli officia comunitativi riguardavano o l'elezione dei soli ufficiali destinati ad affiancare il rettore nelle sue funzioni di controllo ed inquisizione, o le immunità e i privilegi giurisdizionali concessi alle massime espressioni dell'autorità comunale, quali priori o capitani di Parte guelfa80. Questa conformazione è sicuramente coerente con la settorializzazione statutaria cui più in generale si assiste nelle comunità soggette a Firenze fra XV e XVI secolo, dove i "settori dinamici" più frequentemente riformati, quelli consacrati agli uffici, al Danno dato, alla vita locale, trovarono spazio in redazioni autonome rispetto agli statuti regolanti l'esercizio della giustizia criminale e civile da parte dei rettori81. Con il termine "statuti" s'intende genericamente la raccolta di norme di natura diversa, costituzionale, penale, civile, amministrativa, ordinaria e straordinaria, finalizzate al governo complessivo delle comunità. Le redazioni statutarie di origine comunitativa, presenti in grande abbondanza negli archivi di Stato e in quelli comunali toscani a partire dal XIII secolo, rappresentano il frutto della raccolta e della razionalizzazione dell'attività legislativa dei vari organismi consiliari comunitativi, aggiornata costantemente da apposite commissioni di statutarii, caricati della grande responsabilità politica, oltre che tecnica, di scegliere fra la massa della produzione normativa consiliare quelle deliberazioni cui dare validità duratura con la loro inserzione all'interno della nuova redazione statutaria (nova statuta) o in aggiunta o riforma di quella vigente (additiones e reformationes).
Il progressivo aumento dell'influenza fiorentina sulle comunità del suo dominio culminato con la stipula dei capitoli di soggezione, non incise a livello quantitativo sulla produzione statutaria delle comunità, ma piuttosto sul suo livello qualitativo, restringendo sempre più l'effettiva autonomia delle commissioni di statutarii alla normativa d'interesse prettamente locale come quella del Danno dato, ed avocando al potere centrale le questioni di natura politico-istituzionale oltre a quelle di materia civile e penale.
La parte più antica del materiale statutario colligiano ci è purtroppo giunta in condizioni estremamente frammentarie e lacunose, riunita in un unico codice pergamenaceo, segnato attualmente Comune di Colle 1, composto da 130 carte, che raccoglie i frammenti di almeno due redazioni statutarie, databili rispettivamente al 1307-1308 e al 1343-1347 oltre a varie additiones, reformationes, e reforme officiorum che dal 1313 arrivano senza continuità al 1432, non legati in ordine cronologico. Sulla base dell'analisi del codice e della documentazione coeva si sollevano alcuni dubbi in merito alla datazione recentemente proposta di alcuni frammenti statutari e alle vicissitudini che portarono all'attuale conformazione codicologica nel suo complesso 82 .
Il nucleo più antico del codice è costituito dalle cc. 51r-54v contenenti il Libro VIII mutilo dello statuto del 1307, relativo alla normativa di Gabella, e dalle carte 55r-84v, suddivise in quattro fascicoli contenenti il Libro X ("de offitio domini capitanei iudicisque appellationum Comunis de Colle"), cui debbono aggiungersi le carte 87r-88v contenenti un frammento degli Ordinamenta Populi del 1308 aggiunte agli statuti del 1307 come Libro XI. Seguono in ordine cronologico i due fascicoli composti rispettivamente dalle carte 89r-96v e 97r-104v con le additiones agli statuti del 1307 che giungono fino al 1319 83 . Il secondo nucleo, composto attualmente da circa 70 carte accomunate nel margine superiore destro da una numerazione antica risalente con ogni probabilità alla metà del XIV secolo, formava in origine quello che dalle fonti coeve viene indicato come il "volumen statutorum Comunis" compilato a più riprese fra il 1343 e almeno il 1362 e composto in origine da almeno 170 carte membranacee. Appartenenti allo stesso corpus statutario ma redatte in tempi diversi, attualmente le cc. 5r-50v contengono i Libri I-II-III degli statuti compilati fra 1343 e 1344, le cc. 1r-2v, 3r-4v i frammenti dei rubricari del "Liber Damnorum datorum" (il VI), del "Liber Silve Comunis" (il VII°) e del "Liber extraordinariorum" (l'VIII°), un frammento del quale, contenente fra l'altro l'approvazione finale, è costituito infine dalle cc. 85-86. In questa sede si ipotizza che complessivamente la compilazione di questi frammenti avvenne in momenti diversi fra il 1344 e il 1347. Aggiunte posteriori risultano poi essere le attuali cc. 109 e 117, frammenti della Reforma officiorum del 1352, le cc. 113-115 con gli Ordinamenta contra malleficia compiuti nel colligiano del 1356, le cc. 105-108 con la Reforma del 1356, le cc. 110-111 con quella del 1358 ed infine la c. 118, frammento di quella del 1362. Il terzo e quarto nucleo infine sono costituiti dalle carte cc. 119r-124v e 125r-128r contenenti rispettivamente le Reforme officiorum del 1432 e del 1399 rilegate in seguito. Tali nuclei sono integrabili inoltre con diversi frammenti rinvenuti nel corso del presente ordinamento.
Mentre siamo in possesso di termini certi per la datazione delle carte superstiti relative alla redazione del 1307-1308 ed alle successive additiones 84 , credo che debba essere invece nel complesso riconsiderata l'ipotesi che vede attribuita al 1341 la datazione delle cc. 5-50 e al 1407 delle cc. 1-4 e 85-86, alla luce di nuovi elementi documentari 85 .