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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Atti di appello dinanzi ai priori

Livello: serie

Estremi cronologici: 1499-1764

Consistenza: 72 unità

Gli statuti trecenteschi colligiani, confermati dai capitoli di sottomissione a Firenze del 1349, avevano attribuito al capitano del popolo la funzione di giudice dei primi appelli per le sentenze pronunciate in primo grado dalla corte podestarile in materia sia civile sia criminale, affidando invece al collegio priorale il definitivo grado di giudizio dei secondi appelli 1 . A partire dalla seconda metà del Trecento, a fronte della frequenza con cui si provvide ad eleggere il solo podestà quale rettore, vennero affidate ai priori, dapprima temporaneamente poi in via definitiva nel 1419, anche le funzioni di giudici dei primi e dei secondi appelli 2 .
Gli statuti del 1513 confermarono questo assetto, attribuendo definitivamente ai priori colligiani la definizione degli appelli di prima e seconda istanza in materia civile e criminale 3 , analogamente a quanto avvenuto in altre comunità eminenti del Ducato mediceo 4 . Oltre alla definizione degli appelli che rientravano più propriamente nella sfera giurisdizionale dei rettori, al collegio priorale era affidato anche il potere di dirimere controversie di carattere amministrativo, sorte cioè a seguito del pronunciamento degli organi comunitativi preposti ad esempio alla ripartizione delle imposte 5 . In entrambi i casi il ruolo di attuario nelle cause esaminate dai priori era svolto dal cancelliere, investito di questa incombenza sin dal 1419 nella sua veste di notaio della comunità 6 . In molti casi questa distinzione funzionale non è riscontrabile da un punto di vista documentario, dove è da segnalare una forte commistione fra gli atti relativi alla revisione delle sentenze pronunciate dai Podestà e quelle degli altri uffici comunitativi.
Le modalità di conservazione degli atti presentati in tutte le cause di appello era mutuata dalla prassi in uso per gli atti giudiziari prodotti dalla corte podestarile: da notare soltanto che gli atti riferentisi ad una stessa causa venivano riuniti in un unico fascicolo poi a sua volta conservato in filze assai voluminose, spesso non repertoriate, che abbracciavano più anni (sottoserie Filze degli atti di appello ) 7 . Come per le sentenze del Danno dato inoltre per l'ultimo quarto del XVI secolo si è conservato un "Specchio" delle sentenze di appello pronunciate fra 1575 e 1610.
Il carattere forse di estrema particolarità di questo tipo di documentazione ebbe come conseguenza una scarsa attenzione nei confronti della sua conservazione: non è infrequente imbattersi nell'archivio colligiano in numerosi inserti sciolti relativi ad atti di appello, un tempo probabilmente afferenti alle medesime unità e ricondizionati singolarmente nel corso del riordinamento del 1896 (sottoserie Atti di appello sciolti ) 8 .
Resta da segnalare come per il periodo 1739-1774 gli atti di appello siano conservati nelle filze superstiti del Carteggio e atti dei cancellieri comunitativi.