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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Sale

Livello: serie

Estremi cronologici: Sec. XVIII

Consistenza: 2 unità

La tassa del sale era versata da ogni persona, sia maschio che femmina, che avesse superato i cinque anni di età. Le imposizioni erano stabilite secondo il criterio "per bocca". L'Offiziale doveva tenere rifornita di sale la Comunità e doveva provvedere al ripartimento di esso, secondo le quantità assegnate a ciascuna famiglia, informandosi sul numero delle "bocche", facendo le distribuzioni ogni tre o sei mesi e operando le riscossioni.
La tassa sul sale ha avuto un carattere proprio in quanto, presupponendo un corrispettivo, poneva l'utente in una posizione mediana che potremmo definire contrattuale di diritto pubblico. "Nella fattispecie si aveva uno dei due soggetti (pubblica amministrazione) in posizione dominante e l'altro (privato) in posizione subordinata. Lo Stato, e per esso la Vicaria, e per essa la Comunità, e per essa l'Offiziale, imponeva determinate ed irrinunziabili condizioni che non potevano essere disattese; l'utente accettava l'imposizione ma, nel contempo, esigeva la corresponsione di un preciso quantitativo di sale. Il rapporto presentava, pertanto, una sia pure sfumata forma di contrattualità ed era sostanzialmente diverso da quello che può discernersi alla base delle vere e proprie forme di tassazione (estimo e testatico)".1
Con un decreto del 24 gennaio 1649 fu istituito, anche nella Comunità del Bagno, un Offiziale destinato a ricevere dal Governo il sale e a distribuirlo alle famiglie: fu chiamato, sull'esempio di altre Comunità, Salinaro. Tale incarico aveva la durata di un anno e veniva assegnato a chi offriva migliori condizioni all'incanto. Il Salinaro aveva il compito di recarsi a Lucca, con mandato del Comune, di ricevere il sale occorrente per la Comunità, nella quantità assegnata dal Governo, distribuirlo a seconda degli ordini stabiliti, ritirarne l'importo e consegnarlo al Camarlingo.
La distribuzione veniva effettuata secondo il numero della popolazione e del bestiame che ogni famiglia allevava. Veniva valutato che ogni individuo, al di sopra dei cinque anni, consumasse 12 libbre di sale in un anno; che ogni otto capi di bestie grosse ne consumassero uno staio di 60 libbre ed uno staio servisse anche per ogni 20 capi di bestie minute. Il Commissario mandava gli elenchi delle persone e del bestiame all'ufficio del sale di Lucca ed in base a queste note veniva fatta la ripartizione ai diversi Comuni della Vicaria.2
Le "levate del sale" si facevano, in certi periodi, ogni sei mesi ed in altri ogni tre mesi. Il prezzo del sale non era uniforme: alcune Vicarie e alcune Comunità godevano di agevolazioni in seguito alle diverse composizioni stipulate con il Governo lucchese ed in base a privilegi speciali. In seguito ad antiche convenzioni, confermate da una decisione del Consiglio Generale di Lucca del 30 dicembre 1524, le Comunità della Vicaria della Val di Lima pagavano il sale due quattrini la libbra, eccettuato il Comune di Lucchio, al quale ne era assegnata una certa quantità ad un quattrino e mezzo.3
Una disposizione del 9 maggio 1584 invitò le Vicarie che godevano di questi privilegi ad accettare l'aumento del prezzo del sale, poiché il costo era accresciuto anche per il Governo della Repubblica: fu stabilito di portarlo a tre quattrini per libbra. Nella delibera sopra citata il Consiglio Generale così si espresse: "Atteso che i prezzi dei sali che il magnifico Comune nostro era solito di comprare per dispensare nello Stato ai suoi habitatori è augmentato assai più di quello che l'anni addietro era solito comprarsi per le Vicarie le quali erano et sono solite et obbligate levarne ogni sei mesi una certa somma dalla dogana del sale, per l'avvenire debbino levare et pagare dalla ditta dogana al prezzo che l'Eccellentissimo Consiglio l'ha tassato per il suo decreto fatto sotto il giorno X aprile 1584 del presente anno, per il tempo che si dispuone nel ditto decreto".4
Il decreto del 10 aprile 1584 stabiliva che :"Il prezzo del sale bianco per il ditto termine di anni cinque sia di quattrini tre per libbra et del sale rosso quattrini quattro per libbra".5
Nel corso dei secoli successivi il sale subì continue variazioni di prezzo fino ad arrivare a dieci quattrini per libbra.6