Livello: serie
Estremi cronologici: 1600 - 1808Consistenza: 2 unità
Il tema dei danni dati è ricorrente in quasi tutte le statuizioni rurali, infatti
					il risarcimento dei danni causati ai beni dei privati e della Comunità
					costituiva una delle voci variabili nella imposizione della Colta. Le normative
					statutarie si soffermavano ampiamente su questa materia, specificando in maniera
					dettagliata le situazioni punibili e stabilendo per ognuna di esse la pena
					corrispettiva. Ciascun abitante delle Comunità, maggiore di sedici anni, aveva
					il diritto-dovere di poter rilevare e denunciare i danni effettuati ai suoi beni
					o a quelli di qualunque altro comunitativo; doveva "giurare in mano de' dodici
					Governatori di aver fatta quell'accusa realmente vera e giuri di aver visto fare
					il danno".1
 La persona che
					aveva subito il danneggiamento doveva chiedere al dannatore il risarcimento per
					ciò che aveva subito. Nel caso in cui il dannatore non fosse stato d'accordo
					sulla cifra da rimborsare si ricorreva all'operato degli Stimatori del Comune ".
					. . fatta detta stima, se il Dannatore non pagherà tra quindici giorni, caschi
					in pena del doppio della stima fatta". Le somme ricavate dalle pene venivano
					divise in due parti destinate, rispettivamente, al Comune e a colui che riceveva
					il danno.2 Diverso era il
					caso, sempre più frequentemente previsto e ricordato nei decreti comunitativi,
					del danno arrecato sui beni di proprietà comunale. In tali circostanze la penale
					veniva devoluta per un terzo all'accusatore e per due terzi al Comune.3
 Ogni anno nel mese di gennaio
					i Governatori avevano l'obbligo di eleggere tre Stimatori, i quali dovevano
					procedere all'esame dei danni sia in beni privati, sia in beni comunali ed era
					loro compito determinarne l'entità; venivano convocati dal danneggiato il quale
					li pagava a seconda del tempo impiegato per effettuare la stima, cioè a seconda
					della lontananza del luogo dove si erano recati per esprimere il loro giudizio.
					Colui che aveva richiesto l'opera di questi tecnici doveva poi pagarli "dandone
					il Cancelliere debito in colta al medesimo e credito a suddetti Stimatori alle
					loro Partite".4
 Il danno
					poteva essere provocato sia dagli animali che dalle persone. Pene e divieti
					erano sanciti per i comunitativi ed i forestieri che raccogliessero castagne e
					legname nelle selve altrui; segassero erba nei boschi, facessero ciocchi o
					radici di castagno; era inoltre proibita la raccolta abusiva di uva, mele, noci,
					nocelle, ghiande, etc.; rigide regole disciplinavano la pesca nei fiumi e nei
					torrenti; pene severe venivano applicate nei confronti di coloro i quali
					andassero a Comune armati o a creare disturbo.
 Così "Sia accusato Salvatore
					Mechino e Giovanni Antonio Bernardini per passare e far danno nello scassato di
					Giuliano Biochi, luogo detto a Lame, data la sopra detta accusa da Giuliano
					Biochi con suo giuramento, alla presenza del Governo. La contrassegnata accusa
					paga di pena lire 4";5 così
					"Sia accusato Mariano del Capitano Pellegrino Vitaggi per venire alla Casa del
					Comune col bastone. La contrassegnata accusa paga di pena lire 12";6 così "Sia accusato il branco delle
					capre di Mariano Zerbini a pascolare e far danno per le selvi del Col. di
					Stabbio, fuori del suo. La contrassegnata accusa paga lire 7, soldi 10".7
 La Comunità permetteva agli
					accusati di difendersi portando testimoni a loro favore, così stabiliva un
					decreto comunitativo: "La suddetta Comunità ordina e statuisce che qualsivoglia
					Persona che venisse accusata, in qualsivoglia luogo o danno deva produrre due
					Testimoni che quelle Bestie non abbino fatto quel danno o non siano state in
					quel luogo e giurino che quelle Bestie non abbiano fatto quel danno e un
					testimonio solo non vale per buttar giù quella polizza; però il detto Comune
					vuole che siano due Testimoni degni di fede, non parenti al Dannatore,
					altrimenti l'accusa non sia cancellata".8

 
     
    