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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Danni dati

Livello: serie

Estremi cronologici: 1600 - 1808

Consistenza: 2 unità

Il tema dei danni dati è ricorrente in quasi tutte le statuizioni rurali, infatti il risarcimento dei danni causati ai beni dei privati e della Comunità costituiva una delle voci variabili nella imposizione della Colta. Le normative statutarie si soffermavano ampiamente su questa materia, specificando in maniera dettagliata le situazioni punibili e stabilendo per ognuna di esse la pena corrispettiva. Ciascun abitante delle Comunità, maggiore di sedici anni, aveva il diritto-dovere di poter rilevare e denunciare i danni effettuati ai suoi beni o a quelli di qualunque altro comunitativo; doveva "giurare in mano de' dodici Governatori di aver fatta quell'accusa realmente vera e giuri di aver visto fare il danno".1
La persona che aveva subito il danneggiamento doveva chiedere al dannatore il risarcimento per ciò che aveva subito. Nel caso in cui il dannatore non fosse stato d'accordo sulla cifra da rimborsare si ricorreva all'operato degli Stimatori del Comune ". . . fatta detta stima, se il Dannatore non pagherà tra quindici giorni, caschi in pena del doppio della stima fatta". Le somme ricavate dalle pene venivano divise in due parti destinate, rispettivamente, al Comune e a colui che riceveva il danno.2 Diverso era il caso, sempre più frequentemente previsto e ricordato nei decreti comunitativi, del danno arrecato sui beni di proprietà comunale. In tali circostanze la penale veniva devoluta per un terzo all'accusatore e per due terzi al Comune.3
Ogni anno nel mese di gennaio i Governatori avevano l'obbligo di eleggere tre Stimatori, i quali dovevano procedere all'esame dei danni sia in beni privati, sia in beni comunali ed era loro compito determinarne l'entità; venivano convocati dal danneggiato il quale li pagava a seconda del tempo impiegato per effettuare la stima, cioè a seconda della lontananza del luogo dove si erano recati per esprimere il loro giudizio. Colui che aveva richiesto l'opera di questi tecnici doveva poi pagarli "dandone il Cancelliere debito in colta al medesimo e credito a suddetti Stimatori alle loro Partite".4
Il danno poteva essere provocato sia dagli animali che dalle persone. Pene e divieti erano sanciti per i comunitativi ed i forestieri che raccogliessero castagne e legname nelle selve altrui; segassero erba nei boschi, facessero ciocchi o radici di castagno; era inoltre proibita la raccolta abusiva di uva, mele, noci, nocelle, ghiande, etc.; rigide regole disciplinavano la pesca nei fiumi e nei torrenti; pene severe venivano applicate nei confronti di coloro i quali andassero a Comune armati o a creare disturbo.
Così "Sia accusato Salvatore Mechino e Giovanni Antonio Bernardini per passare e far danno nello scassato di Giuliano Biochi, luogo detto a Lame, data la sopra detta accusa da Giuliano Biochi con suo giuramento, alla presenza del Governo. La contrassegnata accusa paga di pena lire 4";5 così "Sia accusato Mariano del Capitano Pellegrino Vitaggi per venire alla Casa del Comune col bastone. La contrassegnata accusa paga di pena lire 12";6 così "Sia accusato il branco delle capre di Mariano Zerbini a pascolare e far danno per le selvi del Col. di Stabbio, fuori del suo. La contrassegnata accusa paga lire 7, soldi 10".7
La Comunità permetteva agli accusati di difendersi portando testimoni a loro favore, così stabiliva un decreto comunitativo: "La suddetta Comunità ordina e statuisce che qualsivoglia Persona che venisse accusata, in qualsivoglia luogo o danno deva produrre due Testimoni che quelle Bestie non abbino fatto quel danno o non siano state in quel luogo e giurino che quelle Bestie non abbiano fatto quel danno e un testimonio solo non vale per buttar giù quella polizza; però il detto Comune vuole che siano due Testimoni degni di fede, non parenti al Dannatore, altrimenti l'accusa non sia cancellata".8