Livello: serie
Estremi cronologici: 1558 - 1809Consistenza: 42 unità
"Le tassazioni erano imposte in base a due distinti criteri: quello personale e
quello reale. Le contribuzioni personali, il testatico e la tassa sul sale,
erano legate alla persona e da essa dipendevano nella loro integrità; le
contribuzioni d'estimo erano collegate con l'elemento reale, con il bene
immobile ed in base alle caratteristiche del medesimo venivano imposte. Da ciò
derivava la necessità di periodiche revisioni dei registri d'estimo, facendo in
modo di controllare se erano state apportate le modifiche in ossequio ai
trasferimenti di proprietà. Tali revisioni, sebbene fossero previste con
periodicità piuttosto breve, in considerazione della loro difficoltosa
effettuazione, non risultarono troppo frequenti". 1
Nel corso dei secoli
XVII - XVIII a compilare questi registri furono chiamati dei pubblici
agrimensori che, talvolta, li compilarono in maniera esemplare, arricchendoli
con disegni, prospetti e stemmi, spesso a colori, oltre naturalmente a dare la
descrizione analitica di case e di terreni, con il valore di stima, con le
misure (questo, in genere, solo per i terreni) e con l'importo della tassa da
pagare. Si tratta quindi di materiale estremamente prezioso, poiché è testimone
dell'entità patrimoniale delle singole Comunità, delle loro capacità
contributive e, di conseguenza, della ricchezza dei cittadini ivi
residenti.
Si può ben capire quanto fossero importanti le revisioni
periodiche, i controlli sulle modifiche, i trasferimenti di proprietà, dal
momento che le contribuzioni derivanti dall'estimo erano direttamente collegate
con il bene immobile e con le sue caratteristiche: i registri d'estimo dovevano
essere rinnovati ogni cinque anni. Questa regola era stabilita dallo Statuto
lucchese del 1446 e ribadita da quello del 1539.
Il primo così decretava:
"Statuimus quod singulis quinque annis dicta quantitats vel alia quam commune
lucanum ordinaverit, distribuatur inter pleberia et communia suburbana et deinde
inter communia pleberiorum et demum inter singulares personas communium. Et sic
extimi reficiantur et renoventur. Et propterea eligi debeant extimatores et
officiales ad predicta facienda", inoltre si aggiungeva: "In Vicariis vero
disponimus quod singulis quinque annis debeant refici extimi cuiuslibet Vicarie
extimando bona mobilia et immobilia et se moventia cuiuscunque persone. Et ad
predicta eligi debeant et deputari extimatores et mensuratores et officiales et
observando formam que in reficiendis extimis vicariarum observari hactenus
consuevit. Ita videlicet quod in qualibet Vicaria servetur modus qui in ipsa
Vicaria in refectione extimi est solitus observari". 2 Lo Statuto del 1539
ribadiva esattamente la stessa disposizione. 3
Un'altra normativa disciplinava le
"Misurazioni" e già nello Statuto del 1446 si disponeva che tali operazioni
dovevano essere eseguite ogni venticinque anni da esperti agrimensori e
misuratori: "Et post completam mensurationem terrarum dicta salaria solvi
debeant per possessores terrarum que sic mensurarentur". 4
Lo Statuto del 1539
ribadiva esattamente la stessa disposizione. 5
Il Consiglio Generale, in un decreto del
29 luglio 1546, ordinava che entro tre anni dovevano essere rinnovate le
"misure" del territorio lucchese. 6 Questa fu l'ultima
compilazione eseguita sotto la Repubblica: successivamente l'estimo si tenne "in
corrente", per quello che riguardava i beni stabili, mediante correzioni
eseguite di volta in volta. In mancanza di rilevazioni catastali sistematiche,
gli estimi delle Comunità vicariali rimangono gli unici documenti descrittivi
del territorio ai quali affidarsi per una attendibile ricostruzione della
proprietà immobiliare nel periodo repubblicano.
Si tratta di documenti che,
in genere, non si ritrovano nelle carte del Governo lucchese poiché la stessa
serie, conservata nell'Archivio di Stato di Lucca, e per lo più formata da
registri dei secoli XIV - XVI, con pochi documenti per il Seicento ed il
Settecento.
L'Estimo, in un primo tempo, fu comune alla città ed alla
campagna; solo agli inizi del XIV secolo restò esclusivamente per gli abitanti
del Suburbio, del Distretto e delle Vicarie: questa divisione di tributi si
mantenne fino all'istituzione del moderno catasto. La differenziazione fra città
e campagna venne riportata nello Statuto lucchese del 1446, dove al capitolo X
si legge: "Statuimus quod nullus civis lucanus possit extra civitatem lucanam in
territorio et districtu civitatis predicte pro possessionibus quas tenet et
possidet in territorio lucano modo aliquo extimari, gravari vel collectizari pro
aliquibus oneribus realibus personalibus seu mistis set ab omnibus predictis
oneribus in toto lucano districtu reddatur immunis". 7 La stessa normativa
veniva riportata nello Statuto del 1539. 8