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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Statuti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1548 - 1805

Consistenza: 19 unità

Anche ai Bagni di Lucca le Comunità che formavano la Vicaria erano titolari di un'autonomia molto ampia che, sebbene venisse delimitata dalla presenza degli organi del Governo centrale, con particolare riferimento alle materie di interesse economico, rimaneva pur sempre estesa soprattutto riguardo alla organizzazione ed alla strutturazione delle stesse Comunità. La loro vita era regolata dagli Statuti i quali, suddivisi in capitoli, fissavano ogni attività: dalle composizioni e competenze degli organi deliberativi e di governo, alle cariche dei funzionari esecutivi; le disposizioni si estendevano dagli obblighi in materia di tassazione, alla tutela dell'ordine pubblico con specifica attenzione alla conservazione del patrimonio ambientale e si occupavano dei controlli sulla gestione dei pubblici beni e sull'esercizio relativo all'assegnazione degli incanti di proprietà comunali.
Le disposizioni contenute negli statuti venivano approvate dal Consiglio di Comune e successivamente erano inviate agli Anziani per l'apposizione del visto di convalida. Tra l'una e l'altra fase intercorrevano tempi piuttosto brevi e talvolta si verificavano interventi attraverso i quali erano modificati e addirittura eliminati alcuni articoli. Tali forme di ingerenza furono messe in atto senza incidere troppo sui contenuti, lasciando alle Comunità una rilevante libertà di attuare un proprio ordinamento; le modifiche si resero necessarie solamente per norme che avrebbero potuto contrastare con le disposizioni generali della Repubblica.
Anche le deliberazioni dei sopracitati Consigli, che seguivano la pubblicazione degli Statuti, dirette a modificare o a disciplinare nuove materie non incluse nei precedenti Capitoli, dovevano essere convalidate dagli Anziani. Le autorizzazioni di solito erano concesse "a tempo", cosicché non mancavano le richieste di conferma che abitualmente erano decennali, anche se non sempre si aveva un rigido rispetto delle scadenze. In conseguenza del numero spesso elevato delle nuove deliberazioni che rivedevano i Capitoli si aveva una complicazione nella interpretazione degli Statuti e si rendeva necessario un radicale intervento di revisione delle parti desuete degli stessi: a causa di tale processo si verificò una proliferazione di testi statutari.
Nel corso del diciassettesimo e diciottesimo secolo gli Anziani, per meglio analizzare le proposte di modifica che provenivano dalle Comunità, erano soliti affidare ad uno di loro il compito di effettuare una illustrazione dei contenuti al Collegio e conseguentemente esprimevano il loro intendimento e si aveva l'apposizione delle formule di rito e dei relativi sigilli.
È opportuno precisare che tanto gli Statuti, quanto le successive modifiche deliberative ad essi concernenti, avevano validità se era stato apposto il debito sigillo cereo, impresso da parte della Cancelleria degli Anziani di Lucca. Nel corso della descrizione dei singoli pezzi riportati nell'inventario si è provveduto ad indicare analiticamente la presenza di questi elementi ed il loro attuale stato di conservazione.
In questa serie sono presenti gli statuti relativi alle Comunità del Bagno a Corsena, di Benabbio, di Casoli, della Controneria, di Crasciana, di Limano, di Lucchio e di Vico Pancellorum, mentre mancano quelli di Brandeglio, Casabasciana, Cocciglia, Lugliano, Montefegatesi e Palleggio. I motivi di tali dispersioni non sono noti ma, fortunatamente, per Brandeglio, Casabasciana e Montefegatesi le copie dei capitoli statutari si trovano nella serie "Statuti Comunità Soggette" dell'Archivio di Stato di Lucca1 e per Montefegatesi esiste anche un'edizione a stampa2.
Lo statuto del Bagno a Corsena datato 1612 che, fino all'anno 2002 risultava scomparso, è stato ritrovato presso una libreria antiquaria di Milano ed il Comune di Bagni di Lucca ha esercitato il diritto di rivendica. Il manoscritto è così ritornato nel suo luogo di origine, arricchendo la memoria storica della Comunità.
È da ricordare che tale statuto era stato pubblicato da Alessandro Carina nel 18713.