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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Contabilità

Livello: serie

Estremi cronologici: 1586 - 1845

Consistenza: 68 unità

La serie della contabilità contiene i registri che si riferiscono al movimento delle partite di debito e di credito e fornisce una precisa configurazione della situazione economica del territorio della Vicaria della Val di Lima. I documenti, inoltre, dimostrano nella loro ricchezza di annotazioni come l'ente pubblico trovasse non poche difficoltà nella conduzione finanziaria, in una realtà a carattere prevalentemente rurale e priva di ulteriori sbocchi alternativi. Proprio a causa di questo tipo di economia, durante le annate di carestia, quasi tutti i centri dello Stato lucchese dovettero ricorrere all'Offizio sopra l'Abbondanza per ottenere grano ed altri cereali che, spesso, non venivano pagati. I debiti aumentarono vertiginosamente, rendendo sempre più precaria la situazione finanziaria.
In questa serie è possibile reperire una massa di notizie di grande interesse per la comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale dei cittadini ed è fonte importantissima per la ricostruzione degli ambienti sociali di queste piccole realtà territoriali. Le Comunità, gestite da propri consigli e da propri organi amministrativi ed esecutivi, avevano un'autonomia piuttosto vasta anche se, a partire dal XVI secolo, furono introdotti particolari controlli da parte del Governo Centrale. Questa autonomia produsse, nell'amministrazione contabile delle Vicarie, nel secolo XVII, non pochi aspetti negativi a causa di una mancanza di uniformità e di regolarità nella tenuta dei registri.
Il progressivo crescere dell'indebitamento preoccupò a tal punto il Governo della Repubblica che, il 15 ottobre 1646, dovette istituire un apposito "Offizio sopra i Disordini delle Comunità delle Vicarie", composto da sei cittadini, con l'incarico di controllare la gestione contabile e amministrativa delle Comunità, mediante l'invio in loco di Deputati o Protettori con compiti ispettivi. Il decreto del Consiglio Generale così concludeva: "Che per porger per quanto si può qualche remedio a si gran male non habbiamo saputo antepuorle miglior ripiego che quello viene rappresentato in una relatione di 6 Spettabili Cittadini fatta sopra questo particolare che sarebbe che per l'Eccellentissimo Consiglio si venisse all'elettione di un numero di sei Cittadini con nome di Offitio o Cura da continuarsene la riforma ogni anno fino che il bisogno lo richiedesse per esaminare lo stato di ciascuno dei prefati Comuni, per udire i loro mandati, per informarsi dei loro bisogni e dei ripieghi che potessero avere per l'aggiustamento dei fatti, loro atteso che in questa forma si potrebbe sperare che a quelli che maneggiassero questo negotio fossero per esserli dalla loro prudenza suggeriti sempre ripieghi e modi propri e atti a poter giovare quando ad un Comune e quando all'altro a segno che, a poco a poco, riuscirebbe forse di rimetterli tutti in buono stato, cosa che non può farsi in breve tempo, come non può darsi che un ripiego solo sia per potersi adattare a tutti indifferentemente, e tanto più si spererebbe che una simile intrapresa fosse per sortire felicemente, quando che il soprascritto Offitio con i suoi memoriali potrebbe farsi sentire all'Eccellentissimo Consiglio per tutto quello che stimasse a proposito di supplicarlo in aiuto di quest'opera che haverebbe per oggetto di ridurre i sudditi di Montagna nel buono stato che godevano prima, e di conservarli all'Eccellentissimo Consiglio senza alcuna diminutione. Habbiano ben noi stimato di soggiungere che mentre l'Eccellentissimo Consiglio si compiacesse di approvare il suddetto ripiego, che fosse necessario dare autorità al medesimo Offitio di poter far venire avanti di sé quei sudditi che li occorressero per occasione del negotio commessoli, con pena all'inobedienti di scudi 50 e di un mese di carcere". Durante la stessa riunione furono eletti i sei cittadini ai quali fu "conceduta l'autorità di far chiamare et assecurare i sudditi; la quale muta debba durare per tutto l'anno 1647 e per tutto il presente anno 1646. S'intenda Cura e dopo s'intenda Offitio".1
Oltre ai sei membri che componevano l'Offizio dei Disordini, vennero aggiunti ventisei cittadini con il titolo di Deputati in base ad un decreto del 17 luglio 1675 nel quale si stabiliva che si doveva "procedere all'elettione di 26 cittadini per sopraintendere alla rescossione dei debiti di dette Comunità per due anni prossimi, con facoltà di essere raffermati per due altri anni".2 Una delle prime cure di questi Deputati fu quella di riformare i registri dei debiti e dei crediti, nel tentativo di vedere chiaro in situazioni spesso ingarbugliate e incomprensibili.
Il problema del risanamento della contabilità comunale non fu risolto, tuttavia, con tale Offizio e non si ottenne un concreto cambiamento fino all'introduzione del sistema napoleonico che provocò il declassamento in "parrocchie" delle "comunità" ed il conseguente depauperamento delle funzioni istituzionali ad esse assegnate, con l'introduzione del principio dell'accentramento amministrativo a vantaggio dei centri capoluoghi di Cantone che, con le riforme napoleoniche, coincidevano con le Comunità maggiori delle Vicarie.
Con decreto del 28 gennaio 1801, l'Offizio sopra i Disordini cessò la sua attività e le sue funzioni passarono al Ministero della Giustizia.