Livello: serie
Estremi cronologici: 1586 - 1845Consistenza: 68 unità
La serie della contabilità contiene i registri che si riferiscono al movimento
delle partite di debito e di credito e fornisce una precisa configurazione della
situazione economica del territorio della Vicaria della Val di Lima. I
documenti, inoltre, dimostrano nella loro ricchezza di annotazioni come l'ente
pubblico trovasse non poche difficoltà nella conduzione finanziaria, in una
realtà a carattere prevalentemente rurale e priva di ulteriori sbocchi
alternativi. Proprio a causa di questo tipo di economia, durante le annate di
carestia, quasi tutti i centri dello Stato lucchese dovettero ricorrere
all'Offizio sopra l'Abbondanza per ottenere grano ed altri cereali che, spesso,
non venivano pagati. I debiti aumentarono vertiginosamente, rendendo sempre più
precaria la situazione finanziaria.
In questa serie è possibile reperire
una massa di notizie di grande interesse per la comprensione della situazione
finanziaria e patrimoniale dei cittadini ed è fonte importantissima per la
ricostruzione degli ambienti sociali di queste piccole realtà territoriali. Le
Comunità, gestite da propri consigli e da propri organi amministrativi ed
esecutivi, avevano un'autonomia piuttosto vasta anche se, a partire dal XVI
secolo, furono introdotti particolari controlli da parte del Governo Centrale.
Questa autonomia produsse, nell'amministrazione contabile delle Vicarie, nel
secolo XVII, non pochi aspetti negativi a causa di una mancanza di uniformità e
di regolarità nella tenuta dei registri.
Il progressivo crescere
dell'indebitamento preoccupò a tal punto il Governo della Repubblica che, il 15
ottobre 1646, dovette istituire un apposito "Offizio sopra i Disordini delle
Comunità delle Vicarie", composto da sei cittadini, con l'incarico di
controllare la gestione contabile e amministrativa delle Comunità, mediante
l'invio in loco di Deputati o Protettori con compiti ispettivi. Il decreto del
Consiglio Generale così concludeva: "Che per porger per quanto si può qualche
remedio a si gran male non habbiamo saputo antepuorle miglior ripiego che quello
viene rappresentato in una relatione di 6 Spettabili Cittadini fatta sopra
questo particolare che sarebbe che per l'Eccellentissimo Consiglio si venisse
all'elettione di un numero di sei Cittadini con nome di Offitio o Cura da
continuarsene la riforma ogni anno fino che il bisogno lo richiedesse per
esaminare lo stato di ciascuno dei prefati Comuni, per udire i loro mandati, per
informarsi dei loro bisogni e dei ripieghi che potessero avere per
l'aggiustamento dei fatti, loro atteso che in questa forma si potrebbe sperare
che a quelli che maneggiassero questo negotio fossero per esserli dalla loro
prudenza suggeriti sempre ripieghi e modi propri e atti a poter giovare quando
ad un Comune e quando all'altro a segno che, a poco a poco, riuscirebbe forse di
rimetterli tutti in buono stato, cosa che non può farsi in breve tempo, come non
può darsi che un ripiego solo sia per potersi adattare a tutti
indifferentemente, e tanto più si spererebbe che una simile intrapresa fosse per
sortire felicemente, quando che il soprascritto Offitio con i suoi memoriali
potrebbe farsi sentire all'Eccellentissimo Consiglio per tutto quello che
stimasse a proposito di supplicarlo in aiuto di quest'opera che haverebbe per
oggetto di ridurre i sudditi di Montagna nel buono stato che godevano prima, e
di conservarli all'Eccellentissimo Consiglio senza alcuna diminutione. Habbiano
ben noi stimato di soggiungere che mentre l'Eccellentissimo Consiglio si
compiacesse di approvare il suddetto ripiego, che fosse necessario dare autorità
al medesimo Offitio di poter far venire avanti di sé quei sudditi che li
occorressero per occasione del negotio commessoli, con pena all'inobedienti di
scudi 50 e di un mese di carcere". Durante la stessa riunione furono eletti i
sei cittadini ai quali fu "conceduta l'autorità di far chiamare et assecurare i
sudditi; la quale muta debba durare per tutto l'anno 1647 e per tutto il
presente anno 1646. S'intenda Cura e dopo s'intenda Offitio".1
Oltre ai sei membri che componevano l'Offizio dei Disordini, vennero aggiunti
ventisei cittadini con il titolo di Deputati in base ad un decreto del 17 luglio
1675 nel quale si stabiliva che si doveva "procedere all'elettione di 26
cittadini per sopraintendere alla rescossione dei debiti di dette Comunità per
due anni prossimi, con facoltà di essere raffermati per due altri anni".2 Una delle prime cure di questi
Deputati fu quella di riformare i registri dei debiti e dei crediti, nel
tentativo di vedere chiaro in situazioni spesso ingarbugliate e
incomprensibili.
Il problema del risanamento della contabilità comunale non
fu risolto, tuttavia, con tale Offizio e non si ottenne un concreto cambiamento
fino all'introduzione del sistema napoleonico che provocò il declassamento in
"parrocchie" delle "comunità" ed il conseguente depauperamento delle funzioni
istituzionali ad esse assegnate, con l'introduzione del principio
dell'accentramento amministrativo a vantaggio dei centri capoluoghi di Cantone
che, con le riforme napoleoniche, coincidevano con le Comunità maggiori delle
Vicarie.
Con decreto del 28 gennaio 1801, l'Offizio sopra i Disordini cessò
la sua attività e le sue funzioni passarono al Ministero della Giustizia.