Livello: serie
Estremi cronologici: 1586 - 1845Consistenza: 68 unità
La serie della contabilità contiene i registri che si riferiscono al movimento
					delle partite di debito e di credito e fornisce una precisa configurazione della
					situazione economica del territorio della Vicaria della Val di Lima. I
					documenti, inoltre, dimostrano nella loro ricchezza di annotazioni come l'ente
					pubblico trovasse non poche difficoltà nella conduzione finanziaria, in una
					realtà a carattere prevalentemente rurale e priva di ulteriori sbocchi
					alternativi. Proprio a causa di questo tipo di economia, durante le annate di
					carestia, quasi tutti i centri dello Stato lucchese dovettero ricorrere
					all'Offizio sopra l'Abbondanza per ottenere grano ed altri cereali che, spesso,
					non venivano pagati. I debiti aumentarono vertiginosamente, rendendo sempre più
					precaria la situazione finanziaria.
 In questa serie è possibile reperire
					una massa di notizie di grande interesse per la comprensione della situazione
					finanziaria e patrimoniale dei cittadini ed è fonte importantissima per la
					ricostruzione degli ambienti sociali di queste piccole realtà territoriali. Le
					Comunità, gestite da propri consigli e da propri organi amministrativi ed
					esecutivi, avevano un'autonomia piuttosto vasta anche se, a partire dal XVI
					secolo, furono introdotti particolari controlli da parte del Governo Centrale.
					Questa autonomia produsse, nell'amministrazione contabile delle Vicarie, nel
					secolo XVII, non pochi aspetti negativi a causa di una mancanza di uniformità e
					di regolarità nella tenuta dei registri.
 Il progressivo crescere
					dell'indebitamento preoccupò a tal punto il Governo della Repubblica che, il 15
					ottobre 1646, dovette istituire un apposito "Offizio sopra i Disordini delle
					Comunità delle Vicarie", composto da sei cittadini, con l'incarico di
					controllare la gestione contabile e amministrativa delle Comunità, mediante
					l'invio in loco di Deputati o Protettori con compiti ispettivi. Il decreto del
					Consiglio Generale così concludeva: "Che per porger per quanto si può qualche
					remedio a si gran male non habbiamo saputo antepuorle miglior ripiego che quello
					viene rappresentato in una relatione di 6 Spettabili Cittadini fatta sopra
					questo particolare che sarebbe che per l'Eccellentissimo Consiglio si venisse
					all'elettione di un numero di sei Cittadini con nome di Offitio o Cura da
					continuarsene la riforma ogni anno fino che il bisogno lo richiedesse per
					esaminare lo stato di ciascuno dei prefati Comuni, per udire i loro mandati, per
					informarsi dei loro bisogni e dei ripieghi che potessero avere per
					l'aggiustamento dei fatti, loro atteso che in questa forma si potrebbe sperare
					che a quelli che maneggiassero questo negotio fossero per esserli dalla loro
					prudenza suggeriti sempre ripieghi e modi propri e atti a poter giovare quando
					ad un Comune e quando all'altro a segno che, a poco a poco, riuscirebbe forse di
					rimetterli tutti in buono stato, cosa che non può farsi in breve tempo, come non
					può darsi che un ripiego solo sia per potersi adattare a tutti
					indifferentemente, e tanto più si spererebbe che una simile intrapresa fosse per
					sortire felicemente, quando che il soprascritto Offitio con i suoi memoriali
					potrebbe farsi sentire all'Eccellentissimo Consiglio per tutto quello che
					stimasse a proposito di supplicarlo in aiuto di quest'opera che haverebbe per
					oggetto di ridurre i sudditi di Montagna nel buono stato che godevano prima, e
					di conservarli all'Eccellentissimo Consiglio senza alcuna diminutione. Habbiano
					ben noi stimato di soggiungere che mentre l'Eccellentissimo Consiglio si
					compiacesse di approvare il suddetto ripiego, che fosse necessario dare autorità
					al medesimo Offitio di poter far venire avanti di sé quei sudditi che li
					occorressero per occasione del negotio commessoli, con pena all'inobedienti di
					scudi 50 e di un mese di carcere". Durante la stessa riunione furono eletti i
					sei cittadini ai quali fu "conceduta l'autorità di far chiamare et assecurare i
					sudditi; la quale muta debba durare per tutto l'anno 1647 e per tutto il
					presente anno 1646. S'intenda Cura e dopo s'intenda Offitio".1
					Oltre ai sei membri che componevano l'Offizio dei Disordini, vennero aggiunti
					ventisei cittadini con il titolo di Deputati in base ad un decreto del 17 luglio
					1675 nel quale si stabiliva che si doveva "procedere all'elettione di 26
					cittadini per sopraintendere alla rescossione dei debiti di dette Comunità per
					due anni prossimi, con facoltà di essere raffermati per due altri anni".2 Una delle prime cure di questi
					Deputati fu quella di riformare i registri dei debiti e dei crediti, nel
					tentativo di vedere chiaro in situazioni spesso ingarbugliate e
					incomprensibili.
 Il problema del risanamento della contabilità comunale non
					fu risolto, tuttavia, con tale Offizio e non si ottenne un concreto cambiamento
					fino all'introduzione del sistema napoleonico che provocò il declassamento in
					"parrocchie" delle "comunità" ed il conseguente depauperamento delle funzioni
					istituzionali ad esse assegnate, con l'introduzione del principio
					dell'accentramento amministrativo a vantaggio dei centri capoluoghi di Cantone
					che, con le riforme napoleoniche, coincidevano con le Comunità maggiori delle
					Vicarie.
 Con decreto del 28 gennaio 1801, l'Offizio sopra i Disordini cessò
					la sua attività e le sue funzioni passarono al Ministero della Giustizia.