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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Grascia

Livello: serie

Estremi cronologici: 1619 - 1759

Consistenza: 5 unità

"Ne' tempi passati così differenti dai nostri per le condizioni di commercio, fu frequentissimo il caso delle carestie, e quindi ai governi parve necessità l'usare ogni mezzo per ripararvi. Nello Statuto del 1308 s'ha quanto basta per conoscere le principali regole annonarie del vecchio reggimento del Comune che possono compendiarsi nella proibizione assoluta di cavar fuori del territorio i grani e l'olio; favore e privilegi a chi recasse vettovaglie nel medesimo e specialmente nella città; libertà della fabbricazione del pane, ma sottomessa a dazio ed a tutela fiscale la vendita pubblica del medesimo."1
Queste massime generali non escludevano però che l'ingerenza del governo si facesse maggiore in caso di sospetto e di carestia. In tali occasioni venivano effettuate le cerche o i sequestri e gli acquisti forzati del frumento per uso pubblico; si ordinava, frequentemente, che le granaglie si trasferissero tutte nella città, se ne proibiva il trasporto da un luogo all'altro anche dentro il territorio, con gravi pene a chi ne facesse incetta o raduno. Di approvvigionamenti di grani, ordinati direttamente dal Comune in annate di scarsità o in occasione di guerre, si hanno numerosissimi esempi e per svolgere questi incarichi si eleggevano Officiali e Sindaci.
Lo Stato Lucchese, dopo la dominazione pisana, introdusse un sistema annonario dotato di una propria legislazione e di magistrati appositi. Il 20 settembre 1369 il Consiglio Generale emise un decreto con il qual fu stabilito che la città fosse provvista, a pubbliche spese, di frumento e per rendere esecutiva questa decisione venne nominata una commissione composta da quattro cittadini e precisamente Fredo Martini, Nicolao Guinigi, Turellino Bonucci e ser Nicolao Sartoi.2
Questa deputazione ebbe carattere temporaneo e da allora numerose furono le disposizioni sancite dal Governo lucchese; il decreto con il quale, di fatto, l'Offizio sopra l'Abbondanza divenne magistratura ordinaria, fu promulgato il 21 aprile 1525.
Vennero così stabilite le modalità per nominare una commissione composta da sei cittadini che venivano eletti ogni anno durante i mesi di marzo e di aprile con la seguente procedura: "... qui per minus spatium temporis in eo permansissent... debeant... palloctari... et illi tres qui fuissent prius obtenti, servato ordine tersieriorum per duas partes de tribus dicti consilii intelligantur refirmi pro anno seguenti et deinde deveniatur ad electionem aliorum civium". Nella stessa seduta vennero riconfermati dei vecchi componenti la commissione Simone Alberti, Martino Cenami, Martino Bernardini e furono eletti per la prima volta, per la parte finale dell'anno, Iacopo Burlamacchi, Girolamo di Lazzaro Arnolfini e Biagio Mei.3
"L'oggetto principalissimo di questa magistratura, fino da' primi tempi della sua istituzione e ragione del suo nome, era che la città abbondasse di grani e che ciò si ottenesse comprandone fuori dello Stato, ed impedendo nel tempo stesso che quelli raccolti nel territorio ne fossero esportati. Ma siccome i grani riuniti ne' magazzini era necessità che di mano in mano si rivendessero o si consumassero per rinnovarli, ne conseguirono più effetti;
prima, che il Governo per mezzo dell'Offizio sopra l'Abbondanza dovesse far bottega del grano e delle farine e diventasse di poi il fabbricatore e lo spacciatore pubblico del pane e delle paste. A questa ultima conseguenza, dopo varie prove, si venne il 7 gennaio 1534, quando il Consiglio Generale ordinò che fosse da allora in avanti proibito ad ogni persona della Città, Borghi, Sobborghi e Distretto, di fare pane da vendere, eccetto all'Offizio sopra l'Abbondanza o a chi esso avesse conceduto il provento. E benché alcuna volta l'ordine si sospendesse e si restituisse parzialmente la libertà di questo commercio, l'esercizio di tal libertà fu così impacciato e condizionato, che parve subito miglior partito di tornare al monopolio... Era proibita ai fornai la fabbricazione e la vendita del pane, ma si concedeva di cuocerlo per le famiglie particolari; la Repubblica aveva riservato a sé questo ramo di commercio, tanto per il consumo della Città quanto per le Sei Miglia o Distretto, e lo esercitava per mezzo dell'Offizio sopra l'Abbondanza.
Il vasto locale della Cittadella, posto presso il Condotto, conteneva granai, molini, forni e tutto ciò che bisognava per la panizzazione; e più botteghe dette Canove, situate in luoghi separati della Città, servivano per la vendita. Le vistose provviste di granaglie che l'Abbondanza faceva all'estero, non tutte però si consumavano nella fabbricazione, perché una parte di esse si distribuiva ai popoli delle campagne, in caso di cattive raccolte, tenendo conto aperto con le rispettive Comunità. Nelle Vicarie, cioè nel territorio posto al di là del Distretto, non era esteso il privilegio dell'Abbondanza per la vendita del pane, ma questa era per lo più soggetto di provento e di monopolio dei Comuni a forma de' particolari Statuti".4
La citata delibera del Consiglio Generale di Lucca del 7 gennaio 1534, riportava ad una forma di privativa estremamente accentuata: "Quod cum panis venalis qui fit in civitate nostra et eius burgis contratis suburbanis et sex miliaribus ipsius nostrae civitatis tam per pistores et furnarios nostros quam per hospites et alias quascunque personas, excepto offitio abundantiae et eius commissos videtur esse causa quod frumenta nostrata incharentur et a pauperibus civibus nostris huiusmodi frumenta pro debito et convenienti pretio non reperiantur quod redundat non solum in preiudicium privatum sed etiam publicum, propterea ut provideatur predictis auctoritate et potestate presentis Magnifici Consilii intelligatur et sit prohibitum omnibus et singulis prefatis excepto dicto officio abundantiae et ab eo deputatis seu deputandis faciendi et fieri faciendi panem venalem in suprascriptis locis ut supra et similiter posse facere aut fieri facere fogaccias, foghacattas, panuccioros et buccellatos venales ut supra, his exceptis qui habent proventum huiusmodi".5
Le faccende relative al sistema annonario della Repubblica lucchese non restarono tutte affidate all'Offizio sopra l'Abbondanza. Fra queste, il compito di tenere nei magazzini pubblici un deposito fisso di granaglie e di farine per averle pronte ad ogni necessità, fu di tempo in tempo attribuito a speciali deputazioni di cittadini, come quella eletta l'11 luglio 1476, che si disse "Pro Stabili et perpetua Munitione Lucani Comunis".6 Questo nome restò nell'uso e quando il Consiglio Generale, adunato il 27 gennaio 1540, eleggeva nuovamente un uffizio con l'incarico di provvedere stabilmente al deposito annonario, ebbe il titolo appunto di Offizio sopra la Munizione Stabile, che venne composto da sei cittadini annualmente mutabili, ai quali fu assegnata la gestione di un capitale proporzionato di denaro. In questa occasione vennero eletti Iacopo Arnolfini, Pietro Burlamacchi, Iacopo Menochi, Matteo Gili, Francesco Balbani e Silvestro Trenta.7 Tralasciando alcune brevi interruzioni, tale magistratura fu attiva dal momento della sua istituzione fino al 28 gennaio 1801, quando fu operata la sua soppressione. Alcune volte l'Abbondanza e la Munizione Stabile collaborarono, formando così un solo collegio di ambedue gli Offizi.
"Le granaglie della Munizione Stabile non potevano naturalmente rimanere intatte nei magazzini, ma si rinnovavano di mano in mano che si esaurivano; il che accadeva col fornirne l'Abbondanza fabbricatrice del pane venale, col venderle ai cittadini, e col prestarle o incredenziarle, come dicevano, ai Comuni fuori della Città, per renderle poi al tempo della raccolta o pagarne il prezzo. Questi ultimi alla loro volta ne facevano la distribuzione alle famiglie che ne erano sprovvedute; e l'Offizio teneva conto corrente coi Comuni stessi ed anche con i singoli debitori".8
Da tutto ciò vediamo quanto grande fosse la preoccupazione dello Stato di garantire un'alimentazione certa per tutti e per questo motivo, di solito, è abbastanza numerosa la documentazione negli archivi comunali lucchesi. In una serie specifica, dedicata alle Grasce, si trovano elenchi di generi alimentari presi dagli Offizi lucchesi e, in particolare, dall'Offizio sopra la Munizione Stabile e dall'Offizio sopra 1'Abbondanza. Si tratta in genere di farine e di altri generi di sostentamento. La documentazione, conservata nell'archivio del Comune di Bagni di Lucca, ha una consistenza di cinque registri e si riferisce, in particolare, alle Comunità di Benabbio, di Brandeglio, di S. Cassiano di Controni e di S. Gemignano di Controni.