Livello: serie
Estremi cronologici: 1548 - 1805Consistenza: 61 unità
La determinazione delle entrate e delle uscite era uno dei compiti più importanti
dell'attività amministrativa delle Comunità e, conseguentemente, delle Vicarie.
Tale operazione veniva espletata attraverso il sistema delle colte. Venivano
effettuate riunioni trimestrali durante le quali si individuavano le voci in
uscita ed il relativo reperimento delle somme necessarie a ricoprire tali
passività. Generalmente erano voci fisse e le variazioni rimanevano racchiuse in
un ambito delimitato.
La spesa veniva stabilita nella sua entità nel
Parlamento della Vicaria, alla presenza dei Sindaci rappresentanti le singole
Comunità. I Governatori della Vicaria intervenivano dopo l'approvazione della
colta, per suddividere le spese tra le singole Comunità, usando come criterio il
"fuoco".
Il sistema era piuttosto semplice poiché, dopo che era stata
stabilita la spesa e l'entrata, si individuava la somma necessaria da riscuotere
per coprire l'uscita: successivamente l'importo veniva ripartito in base al
numero dei fuochi d'estimo.
La suddivisione delle spese era effettuata,
come si è detto, in base ai fuochi d'estimo, mediante i quali si stabilivano le
uscite in proporzione al numero degli abitanti, alla grandezza e alla
produttività dei territori e ad altre caratteristiche specifiche di ciascuna
Comunità. La tassa veniva riportata dai Sindaci nei Consigli comunitativi ed una
volta approvata passava all'esecuzione mediante i Governatori o gli
Imponitori.
Le voci fisse di uscita erano relative al pagamento degli
Officiali del Comune, alle spese di missione dei Sindaci per recarsi al
Parlamento della Vicaria o dei messi a Lucca; accanto a queste vi erano spese
diverse che mutavano di colta in colta.
Le entrate avevano una delle voci
principali nel ricavato dagli incanti per la gestione dei beni pubblici comunali
ed una particolare disciplina regolava i canoni impositivi dei tramutanti,
ovvero di coloro che non erano nativi e, quindi, non godevano dei diritti e non
erano assoggettati ai doveri ordinari prescritti dalle norme statutarie della
Comunità, e che provenivano da altre zone del territorio lucchese, oltre che dei
forestieri, cioè di coloro che provenivano da altri Stati.
Si trattava di
un'imposizione che potremmo definire "politica", poiché sia la sua esistenza,
sia il suo ammontare dipendevano dal minore o maggiore interesse che una
Comunità aveva di annoverare nel proprio territorio persone estranee. La
tendenza generale era sfavorevole all'immigrazione poiché incideva negativamente
sulla vita comunitativa, basata su di una economia in continuo pericolo di
squilibrio e tale da risentire della minima variazione.
Anche il pagamento
delle multe per danni dati o per altre denunce facevano, generalmente, parte
delle voci di entrata. Tutte le colte dovevano essere registrate di parola in
parola in un apposito registro ad opera del notaio; successivamente veniva
apposta la firma di visto da parte sia del notaio che dei Governatori.
Le
uscite, solitamente, erano in grande misura superiori alle entrate; al fine di
riequilibrare il bilancio si assegnava la somma eccedente alle tassazioni per
testa e d'estimo. Non sempre le colte potevano essere riscosse nella loro
totalità; gli inadempienti venivano iscritti in appositi registri di Censi, dove
il loro debito era consolidato e per il quale pagavano annualmente gli
interessi.
È da precisare la materia riguardante i "fuochi", poiché dal
significato di tale termine hanno origine molte situazioni dubbiose. "Dallo
studio dei documenti appare inconfutabile come, nei secoli XVI-XVIII,
esistessero due tipi di fuoco, che potremmo identificare in un fuoco per testa
ed in un fuoco d'estimo".
Il fuoco per testa viene a corrispondere al
nucleo familiare, cosicché in un Comune vi saranno tanti fuochi per testa quante
saranno le famiglie in esso residenti. È necessario, comunque, tenere distinto
il fuoco per testa dalla tassa per testa (testatico), essendo quest'ultima
applicata a tutti gli abitanti maschi che hanno raggiunto un prestabilito limite
di età, variabile da Comune a Comune, compreso solitamente tra i quattordici ed
i diciotto anni. Può accadere che in un Comune vi siano, ad esempio, quaranta
fuochi per testa (ovvero quaranta famiglie) e siano imposte ottanta tassazioni
per testa (essendovi, in media, per ogni famiglia, oltre al capofamiglia un
maschio maggiore di almeno quattordici anni).
Accanto al fuoco per testa è
posto un fuoco d'estimo, basato non sull'elemento personale, ma sull'elemento
reale, secondo un rapporto diretto della Comunità con il proprio territorio.
Anche in questo caso deve distinguersi tra la tassa d'estimo ed il fuoco
d'estimo. Nella prima ipotesi si tratta di una imposizione gravante sul singolo
proprietario di appezzamenti di terreno, di ogni tipo, ovvero di beni
immobiliari. Nella seconda ipotesi si tende ad individuare un coefficiente utile
alla determinazione della partecipazione delle Comunità alla spesa pubblica
della Vicaria". 1
Nella presente serie manca la documentazione relativa
alle Comunità di Cocciglia, Lugliano, Lucchio e Montefegatesi. Mentre per le
prime due Comunità dobbiamo ipotizzare uno smarrimento del materiale
archivistico, per le ultime due ricordiamo che erano comuni composti perciò non
soggetti al pagamento delle colte.