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Casabasciana

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1780 - 1781

Consistenza: 1 unità


113 (Vv. ss. Casabasciana n. 7; R. 74)
[tit. est. cost.] Casabasciana. Estimo
Contiene l'estimo della Comunità di Casabasciana del 1780 con registrazioni fino al 31 dicembre 1781.
Cc. 1r.- 2v., repertorio dei possesori;
cc. 4r.-v., copia della deliberazione della Comunità di Casabasciana del 21 maggio 1780, relativa alla richiesta per l'impianto del nuovo estimo e successiva delibera di autorizzazione dell'Offizio sopra i Disordini delle Vicarie in data 7 agosto 1780;
cc. 4v.-5v., "Adi 12 agosto 1780. Dallo Spettabile Gabrielli, come Deputato suddetto, in esecuzione della suddetta facoltà si ordina che nella rinovazione dell'Estimo si debba osservare quanto appresso: che debbano eleggersi due Stimatori, uno cioè della stessa Comunità ed altro di altra Comunità, avvertendo che l'elezione cada in Persone capaci e degne di Fede, alli quali stimatori non possa assegnarsi maggiore quotidiano emolumento che di Lire 1. 16 al Forestiero e Lire 1. 4 al Comunitativo. Dovrà pure eleggersi uno Scrivano per registrare le stime de' Beni che verranno fatte con indicare respettivamente il Proprietario e Padrone de' Beni. I detti Padroni dovranno, un giorno avanti, essere avvisati per mezzo dell'Offiziale o altro Deputato di ritrovarsi il giorno seguente nel luogo che gli verrà indicato per portarsi con i detti Stimatori alla visita e stima de' Loro respettivi Beni. Quando si dovrà fare la stima de' Beni dello Stimatore Comunitativo, esso non dovrà intervenire come stimatore, ma soltanto per insegnare i propri Beni ed in suo luogo dovrà dalla Comunità eleggersi altro soggetto e lo stesso dovrà fare in caso di qualunque impedimento che sopravenisse allo stimatore eletto.
Terminate tutte le stime, si dovrà convocare nelle solite forme la Comunità, comprese ancora le Vedove o Tutori de' figli minori nel suo caso, qualora possiedino Beni nella medesima Comunità, ed in detta Radunanza si deva leggere dallo Scrivano o Cancelliere i Beni di qualunque Persona e la stima fattane e sarà assegnato a ciascheduno il tempo e termine di un Mese prossimo, dal giorno che, come sopra, sarà stata radunata la Comunità, a ricorrere nel caso che pretendessero di essere stati gravati in dette stime; nel qual caso dovranno rifarsi secondo quello che verrà ordinato dallo Spettabile Deputato e da pagarsi la spesa occorrente da chi sarà di Ragione, a dichiarazione del medesimo Spettabile Deputato e decorso il suddetto termine di un Mese s'intenda imposto a chiunque un perpetuo Silenzio.
E rispetto a quelle Persone non abitanti in detto Comune, ma che vi possiedono Beni, debbano pure, ultimata la stima e descrizione de' Loro Beni, essere avvisate dal Cancelliero di portarsi a sentire e vedere le stime come sopra fatte, con assegnare Loro lo stesso termine di un Mese a ricorrere, nel caso si credessero gravati. Dopo il decorso di detto Mese dovrà formarsi il Campione generale ed un Bastardello per le rivolture. Prima però di darsi principio alla Erezione del nuovo Estimo si dovrà portare il Campione al Cancelliero dell'Illustrissimo Offizio, perché sia munito della sua sottoscrizione, dopo essere stato riveduto ed esaminato dallo Spettabile Deputato e ciò ad oggetto di evitare che non possa mai seguirvi veruna alterazione o variazione di partite e di stime. In Fede. Pietro Federigo Bugassi, Cancelliero" e successiva delibera di Francesco Gabrielli, Deputato della Vicaria del Bagno, con la quale si autorizza la creazione del nuovo estimo in data 31 dicembre 1781.
cc. 133r.-134v., repertorio relativo ai forestieri.
Non sono riportati i disegni delle proprietà descritte.
Registro cartaceo in 4° leg. tutta pergamena cc. 1-175
1780 - 1781