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(V. s. non esiste)
[senza titolo]
Contiene bandi emessi dalle varie magistrature lucchesi dal 28 novembre
1744 al 22 dicembre 1793. n. 1: "A dì 28 Novembre 1744. Congregati
gl'Illustrissimi Signori de del Magistrato di Monizione Stabile". Delibera
diretta ai Governatori delle Comunità per la nomina del Magazziniere incaricato
della conservazione delle farine. 28 novembre 1744. n. 2: "Per parte e
comandamento degl'Illustrissimi Signori Sei Cittadini Deputati sopra le Gabelle
Generali si fa bandire, e pubblicamente notificare". Per evitare frodi nel
pagamento delle gabelle soprattutto riguardo ai "bossori" che sono portati fuori
dello Stato, il Consiglio ordina che in ogni Comunità, Vicaria e nelle Sei
Miglia venga nominata una persona "pratica di leggere, e scrivere" che ne
registri lo spostamento. Carlo Alessandro Gabrielli, Cancelliere. 9
giugno 1753. "In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1753)". n. 3:
"Per parte e c omandamento degl'Illustrissimi Signori Sei Cittadini Deputati
sopra le Gabelle Generali si fa bandire e pubblicamente notificare". Idem
come sopra. Girolamo Rinaldi, Cancelliere. 5 giugno 1754. "In
Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1754)". n. 4: "Notificazione d 'ordine
degl'Illustrissimi Signori Conservatori di Sanità". Disposizioni dirette ai
conduttori e ai proprietari di bestie bovine affinché comunichino ai
Conservatori di Sanità eventuali casi di bestie ammalate. Giovanni Battista
Sergiusti, Cancelliere. 1756. "In Lucca, per Filippo Maria
Benedini". n. 5: "Ordini e regole da osservarsi dalle Comunità delle
Vicarie per le Compre e Rimpiazzi di Farine, approvati dall'Illustrissimo
Offizio di Monizione Stabile a 2 Decembre 1757". Delibera sulla
regolamentazione dei "rimpiazzi" e delle compre delle farine che devono essere
definiti entro il mese di gennaio per evitare disordini o inconvenienti
derivanti dalla "malizia di chi ha l'incumbenza di comprarle, e procurarne li
Rimpiazzi". Nicolao Nobili, Cancelliere. 2 dicembre 1757. n. 6:
"Aggionta alla notificazione de' 5 Maggio 1758 per i il Male ne i Bovini, detto
cancro volante". Ordini per i proprietari e i conduttori di bestie bovine
perché controllino i loro animali e al primo sintomo di "cancro volante" mettano
in pratica il rimedio consigliato. Giovanni Battista Sergiusti,
Cancelliere. 30 maggio 1758. "In Lucca, per Filippo Maria Benedini.
1758". n. 7: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Of fizio sopra
l'Estrazione delle Biade della Serenissima Repubblica di Lucca, tanto in vigore
de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità
concedutali dal Medesimo, si fa bandire e pubblicamente notificare". Bando
sulla proibizione di estrarre "grano, segale, fave, orzo, scandella, veccia,
miglio, panico, castagne, ceci, fagiuoli, e qualsivoglia altre sorte di
frumenti, biade, legumi nostrati" e altri prodotti, pena la forca e la confisca
di tutti i beni. Gaetano Bernardi, Cancelliere. Luglio 1760.
Pubblicato nel luglio 1760. "In Lucca, per Filippo Maria Benedini.
(1760)". n. 8: "Per parte e comandamento dell'Illustrissima Balìa sopra le
Gabelle Generali si fa bandire e pubblicamente notificare". La Balìa, per
evitare ogni possibile frode "in materia di pagamento di Gabella" e soprattutto
relativamente a coloro che vogiono portare fuori dallo Stato i bozzoli, decreta
che i Sindici, i Governatori e ogni altra autorità nominino una persona capace
perché tenga un registro aggiornato sugli spostamenti della merce. Nicolao
Brancoli, Cancelliere. 26 maggio 1763. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio
Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 28 Maggio 1763". "In Lucca, per
Filippo Maria Benedini 1763". n. 9: "Per parte e comandamento delli Sei
Illustrissimi Signori Deputati dall'Eccellentissimo Consiglio per fare la
descrizione del Grano e Vettovaglie esistenti nella Città e Stato, si fa bandire
e pubblicamente notificare". Il Consiglio delibera con il decreto del 21
febbraio che sia effettuata la descrizione di tutti i generi di vettovaglie
esistenti in tutto lo Stato. Perché ciò avvenga, tutte le persone, compresi i
forestieri, devono presentare la nota di ogni genere di vettovaglie in loro
possesso. Pietro Calandrini, Cancelliere. 22 febbraio 1764.
"Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì
23 Febbraro 1764". "In Lucca, per Filippo Maria Benedini. 1764". n.
10: "Per parte e comandamento egl'Illustrissimi Signori Silvestro Orsucci,
Valerio Pagnini e Lelio Guinigi in questa parte come componenti l'Illustrissima
Balìa sopra l'Estrazione delle Biade in Vigore di Decreto dell'Eccellentissimo
Consiglio de' 20 del corrente Mese di Marzo, si fa bandire e pubblicamente
notificare". La Balìa ordina che nessuna persona osi, per proprio conto o
per altri, aiuti, favorisca o permetta di "estrarre" grano, segale, fave, orso,
scandella, veccia, miglio, panico, ceci e qualsiasi altra specie di granaglie,
pena la forca e la confisca dei beni. Basilio Francesco Pauletti,
Cancelliere. 22 marzo 1764. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli,
Sostituto Pubblico Banditore, questo dì 22 Marzo 1764". "In Lucca, per
Filippo Maria Benedini. 1764". n. 11 - "Per parte e comandamento
dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Entrate della Serenissima Repubblica di Lucca
in vigore de i Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio de' 21 gennaro e de' 23
maggio 1766, si fa bandire e pubblicamente notificare". Per eliminare ogni
possibile disordine, facendo riferimento alla relazione dei Sei Cittadini del 18
gennaio 1766 e al Memoriale dell'Offizio sopra l'Entrate del 25 aprile seguente,
si decreta un nuovo metodo e regolamento in materia di sale, che entrerà in
vigore a partire dalle calende di luglio. Francesco Maria Bambacari,
Cancelliere. 20 giugno 1766. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, il
21 giugno 1766. "In Lucca per Filippo Maria Benedini. 1766". n. 12:
"Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle
Biade, e degli Illustrissimi Signori Carlo Mansi, Domenico Alessio Bondacca,
Giovanni Attilio Arnolfini aggiunti a detto Illustrissimo Offizio, si fa bandire
e pubblicamente notificare". Poiché il Consiglio, con suo decreto del 27
giugno 1766, ha ordinato che per i successivi dieci anni sia effettuata
un'attenta descrizione delle vettovaglie, si dispone che ciascun abitante della
Repubblica, compresi i forestieri, di ogni ordine e grado, fornisca l'elenco
delle vettovaglie in suo possesso. La nota deve comprendere i generi ricavati
sia nelle terre di sua proprietà, sia in quelle che conduce come colono o
affittuario. Nicolao Andriani, Cancelliere. 14 luglio 1766.
"Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì
19 Luglio 1766". "In Lucca, per Filippo Maria Benedini, 1766". n. 13:
"Per parte e comandamento dell'Illustrissimo O Offizio sopra la Munizione
Stabile si fa sapere e pubblicamente notificare a tutte le Comunità delle
Vicarie che congregato l'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile a dì 27
Settembre 1766". Disposizioni per la nomina di un Magazziniere a cui possa
essere consegnata la farina da conservarsi per tre anni, con il salario previsto
per questo incarico. I Governatori delle Comunità devono trasmettere all'Offizio
sopra la Munizione Stabile la nota esplicativa riguardante l'elezione e il
salario. Giovanni di Stefano Marchiò, Cancelliere. 27 settembre 1766.
"In Lucca MDCCLXVII". "Per Filippo Maria Benedini". n. 14: "Per parte
e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra la Munizione Stabile si fa
sapere e pubblicamente notificare a tutte le Comunità delle Vicarie che
congregato l'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile a dì 27 Settembre
1766". Disposizioni per la nomina di un Magazziniere a cui possa essere
consegnata la farina da conservarsi per tre anni, con il salario previsto per
questo incarico. I Governatori delle Comunità devono trasmettere all'Offizio
sopra la Munizione Stabile la nota esplicativa riguardante l'elezione e il
salario. Giovanni Carlo Calandrini Vanni, Cancelliere. 27 settembre
1766. "In Lucca per Giuseppe Rocchi 1766". n. 15: "D'ordine
dell'Illustrissimo Offizio sopra il Censo del Sale si notifica a tutte le
Comunità delle Vicarie, c he fanno Levata di Sale". L'Offizio sopra il
Censo del Sale ordina a tutte le Comunità delle Vicarie che fanno la levata del
sale che, in avvenire, a cominciare dalla successiva prima levata, la
ripartizione del sale dovrà avvenire secondo i dettami degli otto articoli
descritti nel bando. Francesco Maria Bambacari, Cancelliere. 17
febbraio 1767. "In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1767)". n. 16:
"Istruzione per le Comunità che richiedono Roba dal Pubblico Magazzeno". I
Cancellieri, incaricati dai Governatori, devono stendere la nota di tutti i
capifamiglia che vogliono "roba" con il numero esatto delle bocche maggiori di
quattro anni. L'elenco deve essere completo di nome, cognome e in ordine
alfabetico. Giovanni Carlo Calandrini Vanni, Cancelliere. 27 maggio
1767. n. 17: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra
l'Etrazione delle B iade, della Serenissima Repubblica di Lucca, tanto in vigore
de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio, quanto usando della autorità
concedutali dal medesimo, si fa bandire e pubblicamente notificare".
L'Offizio, facendo riferimento al decreto del 27 giugno 1766 che impone, per i
successivi dieci anni, la descrizione di tutte le vettovaglie che si raccolgono
nello Stato, comanda a tutte le persone tanto sudditi che forestieri, di
obbedire, per quell'anno e i seguenti dieci, all' "enunciato veneratissimo
decreto" secondo i termini descritti. Basilio Francesco Pauletti,
Cancelliere. Giugno 1768. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto
Pubblico Banditore, questo dì (vacat) Giugno 1768". "In Lucca, per Filippo
Maria Benedini. (1768)". n. 18: "Per parte e comandamento de' Dodici
Magnifici e Spettabili Cittadini Deputati dall'Eccellentissimo Consiglio
Generale per riformare le Leggi e Decreti, che riguardano l'Arte della Seta, si
fa bandire e pubblicamente notificare". Il bando, valido per tutto l'anno
1769, ordina che nessuno esporti o faccia esportare fuori dello Stato bozzoli di
qualsiasi sorta e quant'altro si posa ricavare da questi, pena il carcere, una
multa in denaro e la perdita della roba. Tommaso Gaetano Sergiusti,
Notaio. 14 marzo 1769. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico
Banditore, questo dì 16 di Marzo 1769". "In Lucca 1769. Pier Giuseppe
Rocchi". n. 19: "Dichiarazione de' due Bandi pubblicati sotto li 16 e 21 di
Marzo p. p. per parte de' Dodici Magnifici e Spettabili Cittadini Deputati
dall'Eccellentissimo Consiglio Generale per riformare le Leggi e Decreti che
riguardano l'Arte della Seta". In dieci articoli vengono semplificati i due
bandi citati nel titolo per "usare ogni maggior facilità possibile", fatta salva
la sostanza delle leggi. Tommaso Gaetano Sergiusti, Notaio. 7 maggio
1769. "In Lucca 1769. Appresso Giuseppe Rocchi". n. 20: "Per parte e
comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade, si fa
bandire e pubblicamente notificare". A principiare dal presente anno, ogni
suddito o forestiero dello Stato è tenuto a fornire la nota giurata esatta e
distinta di tutto il grano, mistura, segale, veccia, orzo, castagne secche o
qualsiasi altro prodotto delle terre che possiede o conduce per altri.
Basilio Francesco Pauletti, Cancelliere. 2 giugno 1769. "Pubblicato da me
Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì 8 giugno
1769". "In Lucca, Per Filippo Maria Benedini. (1769)". n. 21: "Per
parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabil si notifica
alla Comunità del Bagno". Per evitare i gravi disordini che accadono
durante il "rimpiazzo delli Magazzeni delle Farine di Castagne o per essere
poste quelle in luoghi umidi o mal sicuri dalla Pioggia, o perché dalli
Magazzenieri si accetta Farina di pessima qualità che mescolata con la buona
rende tutto il Magazzeno imperfetto e da non consercarsi". L'Offizio ordina
ai Governatori di occuparsi direttamente della scelta della casa dove conservare
le farine e di far costruire dei cassoni di ottime tavole, a spese della
Comunità, dove riporla. 1769. "In Lucca, per Filippo Maria Benedini.
(1769)". n. 22: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi S Signori
Consoli della Corte de' Mercanti e degl'Illustrissimi Proveditori e Conservatori
dell'Arte della Seta, in esecuzione dell'obligo Loro ingiunto da nuovi Ordini
sopra l'Arte della Seta, pubblicati nel dì 30 Decembre 1769. Si fa bandire e
pubblicamente notificare". Rimane in vigore la proibizione di portare fuori
dallo Stato i bozzoli con pene diverse a seconda dei trasgressori e della merce.
In aggiunta ai dettami degli ordini citati nel titolo, si emanano una serie di
regole e avvertenze specificate nell'ultima parte del bando intitolata
"Istruzione". Tommaso Gaetano Sergiusti, Notaio. 14 marzo 1770.
"Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 26
Marzo 1770". "In Lucca 1770. Per Filippo Maria Benedini". n. 23:
"Notificazione. Regole da osservarsi per li Rimpiazzi d de' Magazzini delle
Farine". Le Comunità, "con partito", devono eleggere un magazziniere fra
gli uomini del loro Comune, per pubblico contratto e salario, con l'incarico di
mantenere le farine a "tutto suo rischio", per i successivi tre anni.
1770. "In Lucca 1770. Appresso Giuseppe Rocchi". n. 24: "Per parte e
comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade della
Serenissima Repubblica di Lucca tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo
Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità concedutagli dal Medesimo. Si fa
bandire e pubblicamente notificare". Alcuna persona osi personalmente,
aiuti o collabori all'esportazione di grano e prodotti simili fuori dallo Stato
di Lucca, pena la forca, la confisca dei beni, la perdita della "robba" e delle
bestie sulle quali eventualmente sia caricata. Basilio Francesco Pauletti,
Cancelliere. 1770. "In Lucca, per Filippo Maria Benedini.
(1770)". n. 25: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra
l'Estrazione delle Biade, si fa bandire, e pubblicamente notificare". In
riferimento al decreto del 27 giugno 1766, l'Offizio ordina a tutte le persone
di fornire l'elenco delle vettovaglie in loro possesso, per i successivi dieci
anni, senza la benché minima alterazione delle quantità. Cariolano Fanucci,
Cancelliere. 8 giugno 1771. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi,
Pubblico Banditore, questo dì 8 Giugno 1771". "In Lucca, per Filippo Maria
Benedini. (1771)". n. 26: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi
Signori Deputati alla sopraintendenza del Negozio ed Arte della Quojaria,
andante a conto del Pubblico, per Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 23
Febbrajo 1725, valendosi della piena Autorità concessali per forma di detto
Decreto ed altri dello stesso Eccellentissimo Consiglio ed inerendo ancora al
Bando pubblicato di Ordine degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de'
Mercanti sotto li 29 Luglio dell'Anno 1724, in esecuzione di altro Decreto de'
18 di detto Mese di Luglio, diretto a' detti Signori Consoli e alla disposizione
dello Statuto di detta Corte, ad oggetto d'evitare al possibile le Fraudi e
malizie che si commettessero in detta materia, siccome ancora inerendo ad altro
Decreto del medesimo Eccellentissimo Consiglio de' 4 Luglio 1732, si fa
nuovamente bandire e pubblicamente notificare". Il Consiglio, per il
mantenimento e lo sviluppo dell'Arte del cuoio, proibisce l'introduzione in
tutto lo Stato del cuoio e dei "corami conci e del suolo" provenienti da fuori
della Repubblica. 1773. "In Lucca, appresso Filippo Maria Benedini.
1773". n. 27: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio s opra
l'Estrazione delle Biade, si fa bandire e pubblicamente notificare". Ordina
a tutti i sudditi e a tutti i forestieri di descrivere accuratamente, secondo il
metodo indicato, i prodotti delle terre possedute o in concessione, facendo
riferimento al decreto del 27 giugno 1766. Nicolao Andriani,
Cancelliere. 22 giugno 1774. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi,
Pubblico Banditore, questo dì 22 Giugno 1774". "In Lucca, per Filippo Maria
Benedini. 1772". n. 28: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo
Offizio sopra l'Estrazione delle Biade d ella Serenissima Repubblica di Lucca
tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto
usando l'Autorità concedutagli dal Medesimo. Si fa bandire e pubblicamente
notificare". Ciascuna persona, di che grado, sesso, condizione sia, non
ardisca "estrarre per sé, o per mezzo di altri" alcun tipo di biade fuori dello
Stato. Nicolao Andriani, Cancelliere. Luglio 1774. "Pubblicato da me
Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì (vacat) Luglio
1774". "In Lucca, per Filippo Maria Benedini 1774". n. 29: "Per parte
e c comandamento degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte dei Mercanti e
Provveditori dell'Arte della Seta si fa bandire e pubblicamente
notificare". Provvedimenti "Per quelli che tengono le Caldaie". Gli
interessati a trarre "sete alla caldaia", sia in città che fuori, al massimo
entro il 15 luglio di ogni anno devono informare il notaio della Corte dei
Mercanti relativamente a quante caldaie desiderano avere, specificandone il
tipo. Inoltre sono tenuti a comunicare il nome e la patente di ogni maestra. Il
Bando comprende gli ordini per le maestre, altri ordini generali e l'Instruzione
in modo che ognuno sappia come deve essere "tratta" la seta. Lorenzo Maria
Narducci, Notaio. 7 aprile 1781. "In Lucca MDCCLXXX. Per Francesco
Bonsignori". n. 30: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori
Deputati alla sopraintendenza del Negozio ed Arte della Quojaria, andante a
conto del Pubblico per Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 23 Febbrajo
1725, valendosi della piena Autorità concessali per forma di detto Decreto ed
altri dello stesso Eccellentissimo Consiglio, ed inerendo ancora al Bando
pubblicato di Ordine degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de' Mercanti
sotto li 29 Luglio dell'Anno 1724, in esecuzione di altro Decreto de' 18 di
detto Mese di Luglio, diretto a' detti Signori Consoli e alla disposizione dello
Statuto di detta Corte, ad oggetto d'evitare al possibile le Fraudi e malizie
che si commettessero in detta materia, siccome ancora inerendo ad altro Decreto
del medesimo Eccellentissimo Consiglio de' 4 Luglio 1732, si fa nuovamente
bandire e pubblicamente notificare". Per il mantenimento e lo sviluppo
dell'Arte del cuoio, si rinnova la proibizione di introdurre "in questa Città e
Stato de' Cuoj e Corami conci fuori dello stesso Stato, per Suolo o per Corame
di qualsivoglia sorte che siano, comprendendo in detta proibizione ancora le
Scarpe lavorate di Cuojo forastiero ed i Suoli forastieri, ancorché in minima
quantità e pezzi...". 3 aprile 1782. "Pubblicato da Benedetto Puccinelli,
Pubblico Banditore, questo dì 3 Aprile 1782". "In Lucca, appresso Filippo
Maria Benedini, 1773". n. 31: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi
Signori Deputati alla sopraintendenza del Negozio ed Arte della Quojaria,
andante a conto del Pubblico per Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 23
Febbrajo 1725, valendosi della piena Autorità concessali per forma di detto
Decreto ed altri dello stesso Eccellentissimo Consiglio, ed inerendo ancora al
Bando pubblicato di Ordine degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de'
Mercanti sotto li 29 Luglio dell'Anno 1724, in esecuzione di altro Decreto de'
18 di detto Mese di Luglio, diretto a' detti Signori Consoli e alla disposizione
dello Statuto di detta Corte, ad oggetto d'evitare al possibile le Fraudi e
malizie che si commettessero in detta materia, siccome ancora inerendo ad altro
Decreto del medesimo Eccellentissimo Consiglio de' 4 Luglio 1732, si fa
nuovamente bandire e pubblicamente notificare". Per il mantenimento e lo
sviluppo dell'Arte del cuoio, si rinnova la proibizione di introdurre "in questa
Città e Stato de' Quoj e Corami conci fuori dello stesso Stato, per Suolo o per
Corame di qualsivoglia sorte che siano, comprendendo in detta proibizione ancora
le Scarpe lavorate di Quojo forastiero ed i Suoli forastieri, ancorché in minima
quantità e pezzi...". 3 aprile 1782. "Pubblicato da Benedetto Puccinelli,
Pubblico Banditore, questo dì 3 Aprile 1782". "In Lucca, appresso Filippo
Maria Benedini, 1773". n. 32: "D'Ordine dell'Illustrissima Balìa della
Quojeria, valendosi della Facoltà che gli compete, in vigore di più Decreti
dell'Eccellentissimo Consiglio, si notifica". Proibizione ai calzolari e
agli zoccolari della Città e dello Stato di vendere nelle loro botteghe cuoio da
suole al minuto, a un prezzo maggiore di quello "venduto dalla Quojeria di Lucca
e del Borgo e da altri Pubblici Ministri", pena 3 scudi d'oro. Nicolao
Brancoli, Cancelliere. Aprile 1782. n. 33: "Per parte e comandamento
degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de' Mercanti e Provveditori
dell'Arte della Seta si fa bandire, e pubblicamente notificare". Regole da
osservarsi per coloro che "tengono le caldaie" e per le maestre che "cavano la
seta". Istruzioni perché si sappia quali regole devono essere seguite per
"trarre la seta". Francesco Felice Ricci, Cancelliere. 5 maggio
1782. "In Lucca MDCCLXXX. Per Francesco Bonsignori". n. 34: "Per parte
e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade della
Serenissima Repubblica di Lucca, tanto in vigore de' Decreti
dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità concedutali
dal Medesimo, si fa bandire e pubblicamente notificare". Nessuno può
"estrarre" per sé o per altre persone o in collaborazione "grano, segale, orzo
fave, scandella, veccia, miglio, panico, ceci, fagiuoli e qualsivoglia altra
sorta di Frumenti, Biade e Legumi Nostrati ed ogni sorta di Farina, tanto di
Roba Nostrata che Forestiera, fuori dello Stato e Dominio della Serenissima
Repubblica, sotto pena a ciascheduno Contrafaciente della Forca, in modo che
muoja e l'Anima si separi dal Corpo e confiscazione di tutti i loro Beni e
perdita della Roba e Bestie sopra le quali fosse caricata". Bartolomeo
Nicolini, Cancelliere. 26 giugno 1782. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio
Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 26 Giugno 1782. " "In Lucca 1782.
Presso Filippo Maria Benedini". n. 35: "Per parte e comandamento
dell'Illustrissimo Uffizio sopra l'Estrazione delle Biade: si fa bandire, e
pubblicamente notificare". Si fa obbligo a tutti gli abitanti dello Stato,
compresi i forestieri, di denunciare la quantità di vettovaglie in proprio
possesso, come stabilito dal decreto del 27 luglio 1766. Si comanda quindi di
"dare dentro i respettivi tempi infrascritti nota giurata esatta e distinta di
tutto il Grano, Farro, Mestura, Segale, Segalato, Veccia, Orzo, Scandella, Fave,
Ceci, Lenticchie, Formentone, Miglio, Saggina, Panico, Fagiuoli e Castagne
secche di suo raccolto, comprendendo in detta Nota tanto la parte Dominicale che
Colonica dei sopraddetti Generi". Bartolomeo Nicolini, Cancelliere. 26
giugno 1782. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore,
questo dì 26 Giugno 1782. " "In Lucca 1782. Presso Filippo Maria
Benedini". n. 36: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori
Carlo Conti, Filippo Ottavio Orsetti e Girolamo Guinigi, come Giudici D delegati
dall'Eccellentissimo Consiglio con suo veneratissimo Decreto del presente giorno
17 Agosto 1784, ed in esecuzione della espressa Commissione dal medesimo
Eccellentissimo Consiglio loro ingionta si notifica e si ordina per Pubblico
Bando". Tutte le persone debitrici di Poggio Maria di Poggio, maestro del
Monte di Pietà e del tenente Cristofano Filippo Stagi di Greppolungo, vicinanza
di Camaiore, e di Giovanni Matteo, suo figlio, entro tre giorni dalla
pubblicazione del bando devono presentarsi ai Giudici Delegati e darne
comunicazione. Lo stesso vale per coloro che conoscano persone che abbiano
trafugato e occultato roba di qualsiasi genere, appartenuta ai detti sopra.
"Sotto la pena a quelli che non si dassero in Nota o non manifestassero chi
avesse occultato e trafugato o si fosse appropriato alcuna delle Robe, Scritture
ed altro e non eseguissero quanto sopra, di dover pagare il doppio delli
medesimi Debiti e della valuta rispetto alle suddette Robe ed Effetti e di più
di Anni Dieci di Bando dalla Città e Stato, oltre la Indignazione
dell'Eccellentissimo Consiglio". Girolamo Giuliani, Cancelliere. 17
agosto 1784. Pubblicato il 18 agosto 1784. "In Lucca 1784. Presso Filippo
Maria Benedini". n. 37: "Notificazione. Regole da osservarsi per li
Rimpiazzi de' Magazzeni delle Farine. Stabilite per Deliberazione
dell'Illustrissimo Offizio sopra la Munizione Stabile de' 9 ottobre 1788".
Ordina l'elezione di un magazziniere che, entro il mese di gennaio 1789, deve
aver completato il "rimpiazzo" recuperando dai debitori la farina necessaria.
L'Offizio precisa che il magazziniere è tenuto ad annotare il nome e il cognome
e la quantità di farina consegnata, oltre a un elenco dei contumaci.
Francesco Biancalana, Cancelliere. 9 ottobre 1788. "In Lucca 1788.
Presso Francesco Bonsignori". n. 38 "Per parte e comandamento
dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade. Si fa bandire e
pubblicamente N notificare". L'Offizio ribadisce che tutte le persone
devono comunicare l'elenco delle vettovaglie in loro possesso, in virtù del
decreto del 27 luglio 1766. Alessandro Monsoni, Cancelliere. 1791.
"Pubblicato da me Giovanni Pallavicini, Pubblico Banditore, questo dì
(vacat)". "In Lucca 1791. Presso Francesco Bonsignori". n. 39: "Per
parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile si notifica
alla Comunità del Bagno". L'Offizio ordina che oltre alla nomina di un
magazziniere, i Governatori devono controllare la casa dove custodisce la farina
e far costruire, a spese della Comunità, dei cassoni di buon legname per
conservarla adeguatamente. Francesco Biancalana, Cancelliere. 22
settembre 1792. "In Lucca 1786. Presso Francesco Bonsignori". n. 40:
"Notificazione. Regole d da osservarsi per li Rimpiazzi de' Magazzeni delle
Farine. Stabilite per Deliberazione dell'Illustrissimo Offizio sopra la
Munizione Stabile de' 9 ottobre 1788". Dovrà essere eletto un magazziniere
che, entro il mese di gennaio 1793 deve aver soddisfatto il "rimpiazzo"
prendendo da ogni debitore la farina dovuta, annotandone nome e cognome su un
apposito registro. Inoltre deve comunicare al Magistrato i contumaci.
Francesco Biancalana, Cancelliere. 22 settembre 1792. "In Lucca 1788.
Presso Francesco Bonsignori". n. 41: "Per parte e comandamento
degl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Anziani e Gonfaloniero di
Giustizia della Serenissima Repubblica di Lucca, si fa bandire e pubblicamente
notificare". Per evitare gli abusi nell'acquisto delle olive, "per lo più
rubbate su beni altrui", in riferimento a bandi e ordini precedenti, gli Anziani
proibiscono la vendita e la compra di olive durante il periodo del raccolto,
cioè dal primo novembre a tutto il mese di giugno. Le due operazioni sono
ammesse soltanto nel caso che sia il proprietario stesso ad effettuarle.
Girolamo Giuliani, Cancelliere. 22 dicembre 1793. "Pubblicato da me
(vacat) Pubblico Banditore questo dì 1793." "In Lucca 1793. Presso Filippo
Maria Benedini". n. 42 "Instruzione per le Communità che richiedono Robba
del Pu Pubblico Magazzeno". "Li Governatori, per mezzo del Cancelliere
della Comunità, facciano formare Nota esatta di tutti gli Capi di Casa che hanno
bisogno e vogliano Robba col numero delle Bocche della Famiglia, Maggiori di
Anni 4." La nota, comprensiva di nomi e di cognomi per esteso, senza
abbreviazioni, deve essere firmata dal rettore e dal cancelliere. Senza
data. n. 43: "Instruzione per le Communità che richiedono Robba del
Pubblico Magazzeno". "Li Governatori, per mezzo del Cancelliere della
Comunità, facciano formare Nota esatta di tutti gli Capi di Casa che hanno
bisogno e vogliano Robba col numero delle Bocche della Famiglia, Maggiori di
Anni 4." La nota, comprensiva di nomi e di cognomi per esteso, senza
abbreviazioni, deve essere firmata dal rettore e dal cancelliere. Senza
data. n. 44: "Instruzione per le Communità che richiedono robba del
Pubblico Magazzeno". "Li Governatori, per mezzo del Cancelliere della
Comunità, facciano formare Nota esatta di tutti gli Capi di Casa che hanno
bisogno e vogliano Robba col numero delle Bocche della Famiglia, Maggiori di
Anni 4." La nota, comprensiva di nomi e di cognomi per esteso, senza
abbreviazioni, deve essere firmata dal rettore e dal cancelliere. Senza
data. Filza cartacea in 4°
leg. cartone
cc.
1-44
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1744 -
1793
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