Livello: serie
Estremi cronologici: 1526 - 1794Consistenza: 47 unità
Nell'ambito del territorio delle Vicarie, ogni Comunità era dotata di propri
organi deliberativi, esecutivi di Governo i quali, regolati dagli Statuti
approvati di Comunità in Comunità, gestivano il potere amministrativo e
politico, essendo in possesso di grandi competenze nell'ambito decisionale. Le
deliberazioni consiliari di ordinaria amministrazione erano applicate
immediatamente, senza necessità di alcuna ratifica da parte di organi superiori
centrali, mentre per quelle straordinarie, che avevano ad oggetto decisioni che
modificavano i capitoli statutari, era previsto l'intervento da parte del
Collegio degli Anziani della Repubblica.
I Consigli comunitativi, in genere
costituiti da ogni capofamiglia del paese, si occupavano di tutte le attività,
interne ed esterne, che erano necessarie per una buona conduzione
amministrativa: ci riferiamo alle opere pubbliche, ai pubblici servizi, ai
pubblici impieghi, alle assegnazioni di incanti, ai tramutanti e ai forestieri e
ad altre iniziative quali la gestione dell'orologio pubblico, la manutenzione
delle strade e, nella generalità, la conduzione di ogni affare relativo al
pubblico interesse. Questa facoltà così ampia di autodeterminarsi creò, come si
è notato, uno stato di incertezza economica causata, probabilmente, più dalla
carenza di competenze specifiche nell'amministrazione, piuttosto che da cattiva
volontà o da pessime intenzioni.
Il Collegio dei Governatori, formato in
modo diverso da Comunità a Comunità, aveva funzioni prevalentemente esecutive ed
espletava tutte le attività di governo necessarie al funzionamento delle piccole
realtà territoriali, nell'ambito delle delibere del Consiglio di Comune e delle
norme statutarie. Generalmente restava in carica per un periodo piuttosto breve,
oscillante fra il semestre e l'anno.
I Sindaci avevano come compito
principale quello di rappresentare ogni entità periferica nell'ambito del
Parlamento della Vicaria; ad ogni Parlamento ne intervenivano un numero
variabile da Comunità a Comunità, muniti di delega e con l'obbligo di
relazionare nei Consigli di Comune, riferendo sulle decisioni prese. I Sindaci
inoltre si occupavano di effettuare il sindacato, cioè il controllo contabile
sulla gestione degli Officiali del Comune e di verificare la riscossione delle
colte. Nel 1612 fu stabilito che i Sindaci del Bagno a Corsena "per loro salario
devino avere ogni colta bolognini dieci per ciascuno delle pecunie di detto
Comune"1.
Nel corso del secolo decimosettimo si introdusse la
figura del Deputato, con intendimento di raddrizzare certe squilibrate
situazioni economiche: non si ottennero, tuttavia, risultati soddisfacenti. I
Deputati, scelti generalmente fra i nobili residenti nel territorio della
Vicaria, fecero riformare i registri, aggiornare gli estimi e soprattutto
controllarono gli indebitamenti delle Comunità nei confronti dell'Offizio sopra
l'Abbondanza.
Con l'avvento dei governi democratici e, ancora di più, con
il principato napoleonico, prevalsero le tendenze accentratrici; piccoli, vecchi
e gloriosi consigli ridotti sempre più nel numero e nelle funzioni. Le Comunità
divennero entità periferiche con limitati poteri decisionali. Nelle
Deliberazioni presenti nell'archivio storico del Comune dei Bagni di Lucca è da
notare una particolarità che si discosta dalle situazioni presenti, solitamente,
sul territorio lucchese: le Comunità di S. Cassiano di Controni e di S.
Gemignano di Controni si governavano attraverso propri corpi amministrativi ma,
nel contempo, gestivano alcuni aspetti della vita sociale attraverso un
consiglio comune, composto da 40 uomini, che era stato creato affinché i due
paesi venissero guidati "con li debiti modi per continuare tranquillità e pace"
e fossero così evitati i disordini e gli inconvenienti che spesso "solevano
nascere". Per una più ampia conoscenza di questo argomento si rinvia a quanto
esposto nella Premessa del presente volume. Dall'attività di questo consesso si
hanno due registri relativi agli anni 1694 - 1721 e 1766 - 1803, mentre
ulteriori decisioni consiliari dei "40 Governatori" compaiono nei registri delle
deliberazioni delle due Comunità.