Livello: serie
Estremi cronologici: 1862 - 1940Consistenza: 39 unità
Questa serie si articola in tre gruppi si documentazione costituiti il
primo dalle liste elettorali commerciali, il secondo da quelle dei probi-viri ed il
terzo dagli stati degli utenti pesi e misure.
Liste elettorali commerciali - Allo scopo di promuovere gli
interessi commerciali ed industriali, con la legge 6 luglio 1862 n. 680, vennero
istituite le Camere di commercio ed arti, in seguito estese a tutte le province
d'Italia. Essendo un organo elettivo, si disponeva che partecipassero come elettori
ed eleggibili le seguenti categorie o individui: a) gli esercenti commerci, arti ed
industrie, e i capitani marittimi, iscritti nelle liste elettorali politiche dei
comuni compresi nella circoscrizione della Camera; b) i direttori di stabilimenti ed
opifici industriali, gli amministratori delle società anonime ed in accomandita che
avevano sede nel comune ed erano iscritti nelle liste elettorali politiche; c) i
figlio o generi di primo e secondo grado delegati da vedove o mogli separate dal
proprio marito mercantesse o proprietarie di opifici industriali; d) gli stranieri
che esercitavano almeno da cinque anni il commercio o le arti e possedevano i
requisiti previsti per l'iscrizione dei nazionali nelle liste politiche. La
formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio doveva
essere fatta «nei tempi e nei modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali
comunali», con la differenza che le funzioni affidate al governatore ed alla
deputazione provinciale per queste ultime dovevano essere compiute dalla rispettiva
Camera di commercio ed arti o dal Tribunale di commercio.
Lista degli elettori probovirali - Essa era
duplice: una comprendente i nomi degli industriali e l'altra quella degli operai.
Secondo la legge 15 giugno 1893 e il regolamento 26 aprile 1894 la sua compilazione
spettava alla Giunta municipale, che provvedeva a rivederla annualmente. Redatta in
duplice esemplare, la lista veniva affissa all'albo pretorio e depositata
nell'ufficio comunale.
Stato degli utenti di pesi
e misure - Con legge 23 giugno 1874 n. 2000 e relativo
regolamento del 29 ottobre, vennero stabilite le norme per la verificazione dei pesi
e delle misure. Ulteriori disposizioni in materia si ebbero col testo unico 23
agosto 1890 n. 7088 seguito dal regolamento 31 gennaio 1909 n. 242. Per evitare
possibili frodi erano tenuti alla verificazione periodica coloro che facevano uso di
pesi e misure per la vendita, compera e per il commercio di qualunque merce e
prodotto, per la consegna delle materie destinate alla trasformazione e per
determinare la quantità del lavoro e il salario degli operai. La verificazione dei
pesi e delle misure (secondo il sistema metrico decimale introdotto in tutte le
province del Regno con legge 28 luglio 1861 n. 132) era eseguita ogni anno in tutti
i capoluoghi di mandamento, nei comuni con almeno ventimila abitanti e in quelli in
cui esisteva un pubblico peso fisso. Spettava alla Giunta municipale formare
l'elenco degli utenti per categoria, in ordine alfabetico, con l'indicazione del
nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. Entro il 1° marzo di ogni anno la
Giunta doveva trasmettere lo stato definitivo degli utenti al verificatore che, nei
giorni fissati, procedeva all'apposizione di un bollo visibile sull'oggetto
controllato. Delle operazioni di verifica periodica si redigeva un verbale in
triplice copia dal quale risultava il numero degli utenti iscritti d'ufficio nel
registro di verificazione. Oltre allo stato generale degli utenti, i comuni erano
tenuti ogni tre mesi a compilare, anche se negativo, l'elenco delle variazioni
avvenute. Questa documentazione veniva generalmente raccolta a parte, tra gli atti
della categoria X del carteggio diviso per «categorie» (cfr. supra, serie VI).