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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Serie XXIX. Atti relativi al commercio

Livello: serie

Estremi cronologici: 1862 - 1940

Consistenza: 39 unità

Questa serie si articola in tre gruppi si documentazione costituiti il primo dalle liste elettorali commerciali, il secondo da quelle dei probi-viri ed il terzo dagli stati degli utenti pesi e misure.
Liste elettorali commerciali - Allo scopo di promuovere gli interessi commerciali ed industriali, con la legge 6 luglio 1862 n. 680, vennero istituite le Camere di commercio ed arti, in seguito estese a tutte le province d'Italia. Essendo un organo elettivo, si disponeva che partecipassero come elettori ed eleggibili le seguenti categorie o individui: a) gli esercenti commerci, arti ed industrie, e i capitani marittimi, iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera; b) i direttori di stabilimenti ed opifici industriali, gli amministratori delle società anonime ed in accomandita che avevano sede nel comune ed erano iscritti nelle liste elettorali politiche; c) i figlio o generi di primo e secondo grado delegati da vedove o mogli separate dal proprio marito mercantesse o proprietarie di opifici industriali; d) gli stranieri che esercitavano almeno da cinque anni il commercio o le arti e possedevano i requisiti previsti per l'iscrizione dei nazionali nelle liste politiche. La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio doveva essere fatta «nei tempi e nei modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali», con la differenza che le funzioni affidate al governatore ed alla deputazione provinciale per queste ultime dovevano essere compiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti o dal Tribunale di commercio.
Lista degli elettori probovirali - Essa era duplice: una comprendente i nomi degli industriali e l'altra quella degli operai. Secondo la legge 15 giugno 1893 e il regolamento 26 aprile 1894 la sua compilazione spettava alla Giunta municipale, che provvedeva a rivederla annualmente. Redatta in duplice esemplare, la lista veniva affissa all'albo pretorio e depositata nell'ufficio comunale.
Stato degli utenti di pesi e misure - Con legge 23 giugno 1874 n. 2000 e relativo regolamento del 29 ottobre, vennero stabilite le norme per la verificazione dei pesi e delle misure. Ulteriori disposizioni in materia si ebbero col testo unico 23 agosto 1890 n. 7088 seguito dal regolamento 31 gennaio 1909 n. 242. Per evitare possibili frodi erano tenuti alla verificazione periodica coloro che facevano uso di pesi e misure per la vendita, compera e per il commercio di qualunque merce e prodotto, per la consegna delle materie destinate alla trasformazione e per determinare la quantità del lavoro e il salario degli operai. La verificazione dei pesi e delle misure (secondo il sistema metrico decimale introdotto in tutte le province del Regno con legge 28 luglio 1861 n. 132) era eseguita ogni anno in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni con almeno ventimila abitanti e in quelli in cui esisteva un pubblico peso fisso. Spettava alla Giunta municipale formare l'elenco degli utenti per categoria, in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. Entro il 1° marzo di ogni anno la Giunta doveva trasmettere lo stato definitivo degli utenti al verificatore che, nei giorni fissati, procedeva all'apposizione di un bollo visibile sull'oggetto controllato. Delle operazioni di verifica periodica si redigeva un verbale in triplice copia dal quale risultava il numero degli utenti iscritti d'ufficio nel registro di verificazione. Oltre allo stato generale degli utenti, i comuni erano tenuti ogni tre mesi a compilare, anche se negativo, l'elenco delle variazioni avvenute. Questa documentazione veniva generalmente raccolta a parte, tra gli atti della categoria X del carteggio diviso per «categorie» (cfr. supra, serie VI).