Livello: serie
Estremi cronologici: 1866 - 1944Consistenza: 153 unità
Tutte le operazioni economiche e finanziarie del comune trovano il loro
fondamento nel bilancio, che deve mostrare come in un prospetto tutte le entrate che
il comune incassa o spera di conseguire, ed il quadro di tutte le spese che presume
di fare durante l'anno. L'obbligo di preparare il bilancio spettava alla Giunta
municipale (art. 96 n. 6 della legge comunale del 1865), che lo doveva presentare al
Consiglio in tempo da poter essere discusso e deliberato nella sessione autunnale.
L'art. 105 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, stabiliva che i bilanci
fossero divisi in tre parti ben distinte: attivo, passivo e residui. Il Ministero
dell'interno impartì apposite istruzioni per la loro compilazione il 25 agosto 1865,
le quali vennero parzialmente modificate dal nuovo modello di bilancio formulato
dalla circolare ministeriale 20 luglio 1875.
La struttura del bilancio
preventivo e del conto consuntivo ricevette una forma stabile con il regolamento
sulla contabilità comunale del 1890 (R.D. 6 luglio, n. 7036, titolo IV), che tendeva
a uniformare l'amministrazione comunale a quella statale.
La parte attiva si
divideva in tre titoli: entrate effettive (a loro volta classificate in ordinarie e
straordinarie), movimenti di capitali (comprendenti le operazioni di trasformazione
della sostanza patrimoniale attiva come vendite di beni fruttiferi, affrancazioni di
canoni attivi, creazione di debiti), contabilità speciali (partite di giro, cioè
entrate che hanno effetto puramente figurativo, e entrate negli istituti
amministrati dal comune).
La parte passiva era distinta in altrettanti titoli
corrispondenti. I titoli erano divisi in categorie aventi un numero d'ordine
progressivo per ciascuna parte. Le categorie erano a loro volta suddivise in
articoli. Al bilancio di previsione dovevano essere allegati i documenti
giustificativi delle proposte e una relazione generale.
L'esame e
l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente spettava al Consiglio
comunale nella sessione di primavera, dopo che erano stati presentati i rapporti dei
revisori (art. 85 della legge comunale del 1865). I conti delle entrate e delle
spese dovevano poi essere approvati dal Consiglio di prefettura. Per questo
l'esattore o tesoriere era tenuto a render conto delle riscossioni o dei pagamenti
operati per il comune entro un mese (poi tre) dalla chiusura dell'esercizio
finanziario al quale il conto si riferiva. Al consuntivo doveva essere allegato il
conto generale del patrimonio del comune, con le variazioni delle attività,
passività e dei beni.