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Serie XVII. Bilanci preventivi e conti consuntivi

Livello: serie

Estremi cronologici: 1866 - 1944

Consistenza: 153 unità

Tutte le operazioni economiche e finanziarie del comune trovano il loro fondamento nel bilancio, che deve mostrare come in un prospetto tutte le entrate che il comune incassa o spera di conseguire, ed il quadro di tutte le spese che presume di fare durante l'anno. L'obbligo di preparare il bilancio spettava alla Giunta municipale (art. 96 n. 6 della legge comunale del 1865), che lo doveva presentare al Consiglio in tempo da poter essere discusso e deliberato nella sessione autunnale.
L'art. 105 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, stabiliva che i bilanci fossero divisi in tre parti ben distinte: attivo, passivo e residui. Il Ministero dell'interno impartì apposite istruzioni per la loro compilazione il 25 agosto 1865, le quali vennero parzialmente modificate dal nuovo modello di bilancio formulato dalla circolare ministeriale 20 luglio 1875.
La struttura del bilancio preventivo e del conto consuntivo ricevette una forma stabile con il regolamento sulla contabilità comunale del 1890 (R.D. 6 luglio, n. 7036, titolo IV), che tendeva a uniformare l'amministrazione comunale a quella statale.
La parte attiva si divideva in tre titoli: entrate effettive (a loro volta classificate in ordinarie e straordinarie), movimenti di capitali (comprendenti le operazioni di trasformazione della sostanza patrimoniale attiva come vendite di beni fruttiferi, affrancazioni di canoni attivi, creazione di debiti), contabilità speciali (partite di giro, cioè entrate che hanno effetto puramente figurativo, e entrate negli istituti amministrati dal comune).
La parte passiva era distinta in altrettanti titoli corrispondenti. I titoli erano divisi in categorie aventi un numero d'ordine progressivo per ciascuna parte. Le categorie erano a loro volta suddivise in articoli. Al bilancio di previsione dovevano essere allegati i documenti giustificativi delle proposte e una relazione generale.
L'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente spettava al Consiglio comunale nella sessione di primavera, dopo che erano stati presentati i rapporti dei revisori (art. 85 della legge comunale del 1865). I conti delle entrate e delle spese dovevano poi essere approvati dal Consiglio di prefettura. Per questo l'esattore o tesoriere era tenuto a render conto delle riscossioni o dei pagamenti operati per il comune entro un mese (poi tre) dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferiva. Al consuntivo doveva essere allegato il conto generale del patrimonio del comune, con le variazioni delle attività, passività e dei beni.