Livello: serie
Estremi cronologici: 1845 - 1973Consistenza: 26 unità
Inventari dei beni - Già la
legge comunale del 1865 prescriveva, all'art. 111, l'obbligo per ciascun comune di
«formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili» e di
«tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale
ed alla sua amministrazione». I suddetti inventari dovevano essere rivisti ad ogni
cambiamento di sindaco e aggiornati in occasione di qualche variazione. Il
regolamento della legge comunale del 1889 specificava il tipo di inventari (dei beni
stabili, dei beni mobili, dei crediti e altre attività, dei debiti e altre
passività, delle strade comunali) e le indicazioni che essi dovevano contenere. Il
regolamento sulla contabilità comunale del 1890 (R.D. 6 luglio 1890 n. 7036, art.
1-7) confermava le disposizioni precedenti e precisava che i beni patrimoniali
immobili dovevano essere distinti in beni fruttiferi e infruttiferi. La tenuta
dell'elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore o contro il comune fu prescritta
dal regolamento della legge comunale del 1899. Successivamente venne fissato il
termine della revisione ordinaria (ogni dieci anni) e di quella straordinaria (cfr.
testo unico sulla finanza locale del 1931 art. 13 e 19).
Conti giudiziali - Secondo l'art. 639 del
Regolamento 4 settembre 1870, tutti gli agenti incaricati delle riscossioni e dei
pagamenti dovuti allo Stato, oltre alle dimostrazioni e ai conti amministrativi,
dovevano rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro
gestione.
Verbali di verifica della cassa
comunale - Allo scopo di accertare le somme esistenti e lo stato
delle riscossioni, il regolamento della legge comunale del 1889 (art. 94) disponeva
che il sindaco dovesse procedere, all'inizio di ogni mese, ad una verifica della
cassa comunale tenuta dal tesoriere. Di ogni verifica si doveva stendere un verbale
in doppio originale (cfr. anche regolamento della legge comunale 12 febbraio 1911 n.
297, artt. 166-168).
Ruoli dei
depositi - I dati relativi ai depositi di denaro effettuati da
privati cittadini nella cassa comunale in conto di spedalità, di lavori da
eseguirsi, ecc., venivano riportati in appositi registri.