Livello: serie
Estremi cronologici: 1860 - 1947 dic. 25Consistenza: 10 unità
Compongono questa serie due tipi di liste: quella degli eleggibili a
giurati e quella degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore.
La
scelta dei giurati che dovevano intervenire nella composizione delle Corti d'assise
fu definita in base al R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 (sezione II e II del capo VI,
titolo II) sull'ordinamento giudiziario del regno. La formazione delle liste venne
disciplinata dalla legge 8 gennaio 1874 n. 1937, che fissava tre condizioni per
esservi iscritti: la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e
politici; un'età compresa fra i 25 e i 65 anni compiuti; l'appartenenza a una delle
tante categorie sociali elencate dalla legge. Ogni anno il sindaco invitava gli
interessati dalla legge ad iscriversi nell'elenco dei giurati. Un'apposita
Commissione comunale procedeva alla revisione e alla rettifica dello stesso;
successivamente il pretore convocava in adunanza tutti i sindaci del mandamento ed
essi, insieme col pretore, presidente, componevano la Giunta per la formazione della
lista. La Giunta mandamentale rivedeva la lista che entro il 15 ottobre doveva
essere pubblicata per la parte che riguardava ciascun comune. Trascorsi quindici
giorni per gli eventuali reclami, il pretore trasmetteva le liste mandamentali al
prefetto.
Il giudice conciliatore era un magistrato dell'ordine giudiziario
istituito in ogni comune dal R.D. 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario del
Regno, per definire in via amichevole e, in caso non fosse possibile un accordo
delle parti, per risolvere con giudicato, le cause di minore importanza. Con legge
16 giugno 1892 n. 261 vennero precisate le norme per la nomina dei conciliatori e
venne prevista la compilazione, da parte dei comuni, della lista degli eleggibili al
suddetto ufficio (cfr. anche il regolamento 26 dicembre 1892 n. 728). Il
funzionamento di questo ufficio dipendeva, in gran parte dalle prestazioni del
comune che forniva non solo locali, mobili ed accessori, ma anche il suo stesso
personale. Modificazioni delle competenze dei pretori e conciliatori furono
apportate dalla legge 15 settembre 1922 n. 1287. Le carte prodotte dal giudice
conciliatore formano un archivio aggregato a quello comunale.
Fra gli atti
relativi al culto sono stati collocati i verbali delle cerimonie di ostensione del
sacro cingolo mariano. Gli atti precedenti il 1899 si trovano nella Sezione di
Archivio di Stato di Prato (Nuti,
Inventario, cit., p.
45).