Livello: serie
Estremi cronologici: 1852 mag. 14 - 1946 dic. 14Consistenza: 37 unità
L'art. 102 n. 5 della legge comunale del 1865 attribuiva al sindaco, quale
capo dell'amministrazione, la stipula dei contratti deliberati dal consiglio
comunale e dalla giunta. La medesima legge suddivideva le competenze sulla materia
contrattuale attribuendo al consiglio la facoltà di deliberare in linea di massima i
contratti da stipulare, alla giunta quella di determinarne e svilupparne le
condizioni e i patti, al sindaco quella di stipularli effettivamente in conformità
alle relative deliberazioni. Successivamente fu ammessa la regolarità di contratti
stipulati da un assessore per il sindaco, qualora l'assessore fosse a ciò delegato
dal sindaco con procura autentica e speciale.
La presente serie accoglie
contratti di compra-vendita, accollo, pagamento, collocamento, mutuo, ecc. Contiene
inoltre atti di consegna di uffici, atti di obbligazione, di accettazione, di
sistemazione, di transazione; atti privati, convenzioni; atti per licenza; atti di
locazione.
All'inizio della serie è stato posto il repertorio degli atti
stipulati dall'ente tenuto dal segretario comunale. Tale repertorio fu inserito
nell'elenco dei registri da conservare nell'ufficio comunale dall'allegato n. 4 al
regolamento della legge comunale del 1898.