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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Estimo

Livello: serie

Estremi cronologici: 1558 - 1809

Consistenza: 42 unità

"Le tassazioni erano imposte in base a due distinti criteri: quello personale e quello reale. Le contribuzioni personali, il testatico e la tassa sul sale, erano legate alla persona e da essa dipendevano nella loro integrità; le contribuzioni d'estimo erano collegate con l'elemento reale, con il bene immobile ed in base alle caratteristiche del medesimo venivano imposte. Da ciò derivava la necessità di periodiche revisioni dei registri d'estimo, facendo in modo di controllare se erano state apportate le modifiche in ossequio ai trasferimenti di proprietà. Tali revisioni, sebbene fossero previste con periodicità piuttosto breve, in considerazione della loro difficoltosa effettuazione, non risultarono troppo frequenti". 1
Nel corso dei secoli XVII - XVIII a compilare questi registri furono chiamati dei pubblici agrimensori che, talvolta, li compilarono in maniera esemplare, arricchendoli con disegni, prospetti e stemmi, spesso a colori, oltre naturalmente a dare la descrizione analitica di case e di terreni, con il valore di stima, con le misure (questo, in genere, solo per i terreni) e con l'importo della tassa da pagare. Si tratta quindi di materiale estremamente prezioso, poiché è testimone dell'entità patrimoniale delle singole Comunità, delle loro capacità contributive e, di conseguenza, della ricchezza dei cittadini ivi residenti.
Si può ben capire quanto fossero importanti le revisioni periodiche, i controlli sulle modifiche, i trasferimenti di proprietà, dal momento che le contribuzioni derivanti dall'estimo erano direttamente collegate con il bene immobile e con le sue caratteristiche: i registri d'estimo dovevano essere rinnovati ogni cinque anni. Questa regola era stabilita dallo Statuto lucchese del 1446 e ribadita da quello del 1539.
Il primo così decretava: "Statuimus quod singulis quinque annis dicta quantitats vel alia quam commune lucanum ordinaverit, distribuatur inter pleberia et communia suburbana et deinde inter communia pleberiorum et demum inter singulares personas communium. Et sic extimi reficiantur et renoventur. Et propterea eligi debeant extimatores et officiales ad predicta facienda", inoltre si aggiungeva: "In Vicariis vero disponimus quod singulis quinque annis debeant refici extimi cuiuslibet Vicarie extimando bona mobilia et immobilia et se moventia cuiuscunque persone. Et ad predicta eligi debeant et deputari extimatores et mensuratores et officiales et observando formam que in reficiendis extimis vicariarum observari hactenus consuevit. Ita videlicet quod in qualibet Vicaria servetur modus qui in ipsa Vicaria in refectione extimi est solitus observari". 2 Lo Statuto del 1539 ribadiva esattamente la stessa disposizione. 3
Un'altra normativa disciplinava le "Misurazioni" e già nello Statuto del 1446 si disponeva che tali operazioni dovevano essere eseguite ogni venticinque anni da esperti agrimensori e misuratori: "Et post completam mensurationem terrarum dicta salaria solvi debeant per possessores terrarum que sic mensurarentur". 4
Lo Statuto del 1539 ribadiva esattamente la stessa disposizione. 5
Il Consiglio Generale, in un decreto del 29 luglio 1546, ordinava che entro tre anni dovevano essere rinnovate le "misure" del territorio lucchese. 6 Questa fu l'ultima compilazione eseguita sotto la Repubblica: successivamente l'estimo si tenne "in corrente", per quello che riguardava i beni stabili, mediante correzioni eseguite di volta in volta. In mancanza di rilevazioni catastali sistematiche, gli estimi delle Comunità vicariali rimangono gli unici documenti descrittivi del territorio ai quali affidarsi per una attendibile ricostruzione della proprietà immobiliare nel periodo repubblicano.
Si tratta di documenti che, in genere, non si ritrovano nelle carte del Governo lucchese poiché la stessa serie, conservata nell'Archivio di Stato di Lucca, e per lo più formata da registri dei secoli XIV - XVI, con pochi documenti per il Seicento ed il Settecento.
L'Estimo, in un primo tempo, fu comune alla città ed alla campagna; solo agli inizi del XIV secolo restò esclusivamente per gli abitanti del Suburbio, del Distretto e delle Vicarie: questa divisione di tributi si mantenne fino all'istituzione del moderno catasto. La differenziazione fra città e campagna venne riportata nello Statuto lucchese del 1446, dove al capitolo X si legge: "Statuimus quod nullus civis lucanus possit extra civitatem lucanam in territorio et districtu civitatis predicte pro possessionibus quas tenet et possidet in territorio lucano modo aliquo extimari, gravari vel collectizari pro aliquibus oneribus realibus personalibus seu mistis set ab omnibus predictis oneribus in toto lucano districtu reddatur immunis". 7 La stessa normativa veniva riportata nello Statuto del 1539. 8