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Bandi

Livello: serie

Estremi cronologici: 1744 - 1793

Consistenza: 1 unità

Erano numerosi gli atti di interesse pubblico e privato che venivano comunicati alla popolazione attraverso la forma del bando. "La loro istituzione doveva essere di antichissima origine e forse non fu mai interrotta dai tempi romani in poi, avendo lo stesso ufficio dei praecones, qual nome fu anche mantenuto ai Banditori del Medio Evo nei documenti latini"1.
Nello statuto del Comune di Lucca del 1331 vi era un apposito capitolo intitolato De Preconibus Lucani Comunis et eorum officio et salario, nel quale veniva stabilito, fra le altre cose, che il Comune doveva avere tre Banditori i quali dovevano essere armati, possedere un cavallo o un ronzino ed erano obbligati a bandire nei luoghi consueti della città per conto dei pubblici ufficiali. I bandi venivano "gridati" nei luoghi più frequentati, dopo aver suonato la tromba affinché il popolo accorresse ed erano letti naturalmente in volgare: "Et qui precones debeant esse bene armati, armis militaribus, et teneantur habere et tenere pro dicto eorum feudo, unum equum seu ronsinum pro quolibet eorum quem consignare debeant camere Lucani Comunis pro Lucano Comuni singulis quattuor mensibus..."2
I Banditori, oltre ad effettuare servizi attinenti all'attività pubblica, svolgevano anche mansioni nell'interesse dei privati, come avveniva per le vendite all'incanto. Per quest'ultimo tipo di prestazioni nello statuto del 1331, corretto nel 1336 e ribadito in quello del 1342, venne definito anche il compenso.3
Nella riforma del 1446, nello statuto de Regimine, al capitolo LV si stabilì che gli Anziani, il Vessillifero di Giustizia ed i Condottieri dovessero eleggere uno o due Banditori, "praticos et expertos et bene loquentes", che fossero possessori di un cavallo; a costoro veniva attribuito uno stipendio mensile di cinque fiorini. Fra i compiti loro spettanti, oltre a quello di andare in giro a cavallo per le vie della città a rendere noti i bandi emessi dalle varie magistrature dello Stato lucchese, c'era quello di procedere alla vendita all'asta dei proventi e di farne atto pubblico in qualità di Procuratori e Sindaci del Comune: "Et in festo Sancti Reguli vestiantur eadem vestium qualitate et habeat quilibet eorum unum cappellum honorabilem foderatum panno seu sindone et ornatum fregiis auri ut moris est pro quibus vestibus et cappello habeat quilibet ipsorum a Commune Lucano florenos (vacat)... Et possint dicti precones et quilibet eorum insolidum possit in ipsis venditionibus proventuum pacisci, pacta et quascunque conventiones facere, promictere et firmare pro ut videbitur collegio Dominorum Antianorum et Vexilliferi Iusticiae et dictorum trium civium super introitibus; et praedicta intelligantur de proventibus qui vendi possunt, non autem de illis de quibus per statuta esset venditio interdicta et teneantur semper associare Dominos Antianos quando irent ad festa vel processiones sub pena librarum decem si contrafaceret"4.
La prima volta che i Banditori venivano eletti erano invitati a stipulare uno specifico contratto con il Comune a seguito del quale e per tale motivo venivano insigniti del titolo di Cavalieri dello Spron d'Oro; l'effettuazione queste nomine rappresentava l'applicazione di antichi privilegi; basti pensare al fatto che nel secolo XIV i Banditori venivano individuati con l'appellativo Dominus.
È opportuno ricordare inoltre che gli Anziani, in una delibera del 26 maggio 1628, stabilirono che i banditori fossero "compresi nella famiglia del Palazzo dell'Eccellenze Loro"5.
Nella seduta del 5 gennaio 1629 il Consiglio Generale, a seguito di un memoriale presentato dall'Avvocato e dal Procuratore Fiscale, affrontò il problema relativo ad alcuni disordini che si erano verificati nella pubblicazione dei bandi e stabilì certe risoluzioni. Interessante è il contenuto della relazione sopra citata che, in parte, viene qui riportata: "Et quanto al primo de banditori che non pubblicano le citationi contro gli assenti et contro i contumaci ne luoghi soliti per bando, come sono obligati per forma delli statuti et nondimeno sottoscriveno le polize come se havessero effettivamente pubblicato dette citationi, come noi stimiamo che per il tempo fino ad hora decorso non possa farsi alcuna cosa sì perché non riuscirebbe di giustificare il suddetto disordine, si perché da banditori potrebbe forse allegarsi certa lor pretesa consuetudine in questi casi che li scusasse, così reputiamo esser necessario che l'Eccellentissimo Consiglio s'assecuri che per l'avvenire dette Citationi si faccino come comandano gli statuti per pubblico bando, impuonendo quella pena che più parrà a banditori che ciò non faranno, con effetto et in oltre comandando che per l'avvenire devino i medesimi banditori tener un libro da consegnarsi bollato dall'Offiziale sopra l'Entrate, nel modo che è solito di fare con gli Offiziali, nel quale siano tenuti detti banditori per ordine di tempo scrivere le soprascritte publicationi che potranno poi scontrarsi occorrendo con le sottoscrizioni che faranno alle polizze; et in questo libro parrebbe a noi che dovessero esser obligati ancora di notare per ordine come sopra tutte le subastationi de beni de minori o altri che deveno fare conferme alli statuti come ancor tutte le insinuationi che fanno nell'Eccellentissimo Consiglio delle donationi et alienationi de beni ne casi dovuti, quali libri devino consegnarsi dopoi la lor morte nell'archivio pubblico, acciò da quelli in ogni tempo possa apparir la verità del fatto et il suddetto obligo, se paresse all'Eccellentissimo Consiglio di approvar questa nostra opinione potrebbe cominciare nelle Calende di Gennaio dell'anno prossimo 1629". Il Consiglio Generale approvò la relazione e impose ai trasgressori la pena di scudi dieci.6
La carica di Banditore, salvo alcune eccezioni, era a vita, anzi veniva generalmente trasmessa da padre in figlio, comunque era sottoposta a continue conferme da parte dello Stato lucchese.
Questa istituzione era sopravvissuta a tutti i cambiamenti dei Governi, addirittura Carlo Ludovico di Borbone in un suo decreto del 27 agosto 1833 stabilì "le attribuzioni e le mercedi dei pubblici Banditori" e praticamente ribadì le antiche e tradizionali attribuzioni. All'articolo 1 si precisò che i Banditori "sono rivestiti della qualità di pubblici Officiali e godono della pubblica fede in tutto ciò che la Legge confida al loro ministero". Il decreto continuò con ulteriori precisazioni all'articolo 2, dove si determinò che "Appartiene esclusivamente al ministero dei pubblici Banditori di eseguire le vendite dei beni mobili ed immobili, le aggiudicazioni dei livelli e locazioni, dei proventi e dei cottimi ogni qual volta tali atti volontari o coattivi o ingiunti dalla Legge vengano praticati col mezzo del pubblico incanto. Vi è pubblico incanto non solo quando si eseguisca sotto la pubblica loggia in Lucca, ma anche allorché si voglia praticare nelle respettive case dei proprietari sia in Città, sia nel territorio del Ducato, ogni qual volta le vendite e le aggiudicazioni predette si vogliano eseguire con precedente avviso al Pubblico"7.
I Banditori cessarono la loro attività, almeno come pubblici ufficiali, nel 1848 quando, avvenuta l'annessione di Lucca al Granducato di Toscana, fu introdotto il sistema legale vigente presso questo Stato.
Il materiale presente nell'archivio comunale di Bagni di Lucca consiste in una raccolta di bandi e leggi, a stampa, inviati dallo Stato centrale alla Vicaria per l'organizzazione della vita sociale, economica e amministrativa. La varietà delle materie trattate fa capire quanto capillare e attento fosse lo Stato lucchese nei confronti dei suoi cittadini.
Il periodo di tempo a cui questi documenti appartengono è racchiuso entro gli anni 1744-1793.
Il criterio seguito nell'ordinamento e nell'inventariazione dei bandi è stato quello cronologico, al di là del contenuto e della magistratura che aveva prodotto tale atto. Queste ultime due problematiche sono state affrontate nella descrizione analitica di ogni singolo documento.



301 (V. s. non esiste)
[senza titolo]
Contiene bandi emessi dalle varie magistrature lucchesi dal 28 novembre 1744 al 22 dicembre 1793.
n. 1: "A dì 28 Novembre 1744. Congregati gl'Illustrissimi Signori de del Magistrato di Monizione Stabile". Delibera diretta ai Governatori delle Comunità per la nomina del Magazziniere incaricato della conservazione delle farine.
28 novembre 1744.
n. 2: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori Sei Cittadini Deputati sopra le Gabelle Generali si fa bandire, e pubblicamente notificare".
Per evitare frodi nel pagamento delle gabelle soprattutto riguardo ai "bossori" che sono portati fuori dello Stato, il Consiglio ordina che in ogni Comunità, Vicaria e nelle Sei Miglia venga nominata una persona "pratica di leggere, e scrivere" che ne registri lo spostamento.
Carlo Alessandro Gabrielli, Cancelliere.
9 giugno 1753.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1753)".
n. 3: "Per parte e c omandamento degl'Illustrissimi Signori Sei Cittadini Deputati sopra le Gabelle Generali si fa bandire e pubblicamente notificare".
Idem come sopra.
Girolamo Rinaldi, Cancelliere.
5 giugno 1754.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1754)".
n. 4: "Notificazione d 'ordine degl'Illustrissimi Signori Conservatori di Sanità".
Disposizioni dirette ai conduttori e ai proprietari di bestie bovine affinché comunichino ai Conservatori di Sanità eventuali casi di bestie ammalate.
Giovanni Battista Sergiusti, Cancelliere.
1756.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini".
n. 5: "Ordini e regole da osservarsi dalle Comunità delle Vicarie per le Compre e Rimpiazzi di Farine, approvati dall'Illustrissimo Offizio di Monizione Stabile a 2 Decembre 1757".
Delibera sulla regolamentazione dei "rimpiazzi" e delle compre delle farine che devono essere definiti entro il mese di gennaio per evitare disordini o inconvenienti derivanti dalla "malizia di chi ha l'incumbenza di comprarle, e procurarne li Rimpiazzi".
Nicolao Nobili, Cancelliere.
2 dicembre 1757.
n. 6: "Aggionta alla notificazione de' 5 Maggio 1758 per i il Male ne i Bovini, detto cancro volante".
Ordini per i proprietari e i conduttori di bestie bovine perché controllino i loro animali e al primo sintomo di "cancro volante" mettano in pratica il rimedio consigliato.
Giovanni Battista Sergiusti, Cancelliere.
30 maggio 1758.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. 1758".
n. 7: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Of fizio sopra l'Estrazione delle Biade della Serenissima Repubblica di Lucca, tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità concedutali dal Medesimo, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Bando sulla proibizione di estrarre "grano, segale, fave, orzo, scandella, veccia, miglio, panico, castagne, ceci, fagiuoli, e qualsivoglia altre sorte di frumenti, biade, legumi nostrati" e altri prodotti, pena la forca e la confisca di tutti i beni.
Gaetano Bernardi, Cancelliere.
Luglio 1760. Pubblicato nel luglio 1760.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1760)".
n. 8: "Per parte e comandamento dell'Illustrissima Balìa sopra le Gabelle Generali si fa bandire e pubblicamente notificare".
La Balìa, per evitare ogni possibile frode "in materia di pagamento di Gabella" e soprattutto relativamente a coloro che vogiono portare fuori dallo Stato i bozzoli, decreta che i Sindici, i Governatori e ogni altra autorità nominino una persona capace perché tenga un registro aggiornato sugli spostamenti della merce.
Nicolao Brancoli, Cancelliere.
26 maggio 1763. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 28 Maggio 1763".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini 1763".
n. 9: "Per parte e comandamento delli Sei Illustrissimi Signori Deputati dall'Eccellentissimo Consiglio per fare la descrizione del Grano e Vettovaglie esistenti nella Città e Stato, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Il Consiglio delibera con il decreto del 21 febbraio che sia effettuata la descrizione di tutti i generi di vettovaglie esistenti in tutto lo Stato. Perché ciò avvenga, tutte le persone, compresi i forestieri, devono presentare la nota di ogni genere di vettovaglie in loro possesso.
Pietro Calandrini, Cancelliere.
22 febbraio 1764. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì 23 Febbraro 1764".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. 1764".
n. 10: "Per parte e comandamento egl'Illustrissimi Signori Silvestro Orsucci, Valerio Pagnini e Lelio Guinigi in questa parte come componenti l'Illustrissima Balìa sopra l'Estrazione delle Biade in Vigore di Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 20 del corrente Mese di Marzo, si fa bandire e pubblicamente notificare".
La Balìa ordina che nessuna persona osi, per proprio conto o per altri, aiuti, favorisca o permetta di "estrarre" grano, segale, fave, orso, scandella, veccia, miglio, panico, ceci e qualsiasi altra specie di granaglie, pena la forca e la confisca dei beni.
Basilio Francesco Pauletti, Cancelliere.
22 marzo 1764. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì 22 Marzo 1764".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. 1764".
n. 11 - "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Entrate della Serenissima Repubblica di Lucca in vigore de i Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio de' 21 gennaro e de' 23 maggio 1766, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Per eliminare ogni possibile disordine, facendo riferimento alla relazione dei Sei Cittadini del 18 gennaio 1766 e al Memoriale dell'Offizio sopra l'Entrate del 25 aprile seguente, si decreta un nuovo metodo e regolamento in materia di sale, che entrerà in vigore a partire dalle calende di luglio.
Francesco Maria Bambacari, Cancelliere.
20 giugno 1766. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, il 21 giugno 1766.
"In Lucca per Filippo Maria Benedini. 1766".
n. 12: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade, e degli Illustrissimi Signori Carlo Mansi, Domenico Alessio Bondacca, Giovanni Attilio Arnolfini aggiunti a detto Illustrissimo Offizio, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Poiché il Consiglio, con suo decreto del 27 giugno 1766, ha ordinato che per i successivi dieci anni sia effettuata un'attenta descrizione delle vettovaglie, si dispone che ciascun abitante della Repubblica, compresi i forestieri, di ogni ordine e grado, fornisca l'elenco delle vettovaglie in suo possesso. La nota deve comprendere i generi ricavati sia nelle terre di sua proprietà, sia in quelle che conduce come colono o affittuario.
Nicolao Andriani, Cancelliere.
14 luglio 1766. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì 19 Luglio 1766".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini, 1766".
n. 13: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo O Offizio sopra la Munizione Stabile si fa sapere e pubblicamente notificare a tutte le Comunità delle Vicarie che congregato l'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile a dì 27 Settembre 1766".
Disposizioni per la nomina di un Magazziniere a cui possa essere consegnata la farina da conservarsi per tre anni, con il salario previsto per questo incarico. I Governatori delle Comunità devono trasmettere all'Offizio sopra la Munizione Stabile la nota esplicativa riguardante l'elezione e il salario.
Giovanni di Stefano Marchiò, Cancelliere.
27 settembre 1766. "In Lucca MDCCLXVII".
"Per Filippo Maria Benedini".
n. 14: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra la Munizione Stabile si fa sapere e pubblicamente notificare a tutte le Comunità delle Vicarie che congregato l'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile a dì 27 Settembre 1766".
Disposizioni per la nomina di un Magazziniere a cui possa essere consegnata la farina da conservarsi per tre anni, con il salario previsto per questo incarico. I Governatori delle Comunità devono trasmettere all'Offizio sopra la Munizione Stabile la nota esplicativa riguardante l'elezione e il salario.
Giovanni Carlo Calandrini Vanni, Cancelliere.
27 settembre 1766.
"In Lucca per Giuseppe Rocchi 1766".
n. 15: "D'ordine dell'Illustrissimo Offizio sopra il Censo del Sale si notifica a tutte le Comunità delle Vicarie, c he fanno Levata di Sale".
L'Offizio sopra il Censo del Sale ordina a tutte le Comunità delle Vicarie che fanno la levata del sale che, in avvenire, a cominciare dalla successiva prima levata, la ripartizione del sale dovrà avvenire secondo i dettami degli otto articoli descritti nel bando.
Francesco Maria Bambacari, Cancelliere.
17 febbraio 1767.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1767)".
n. 16: "Istruzione per le Comunità che richiedono Roba dal Pubblico Magazzeno".
I Cancellieri, incaricati dai Governatori, devono stendere la nota di tutti i capifamiglia che vogliono "roba" con il numero esatto delle bocche maggiori di quattro anni. L'elenco deve essere completo di nome, cognome e in ordine alfabetico.
Giovanni Carlo Calandrini Vanni, Cancelliere.
27 maggio 1767.
n. 17: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Etrazione delle B iade, della Serenissima Repubblica di Lucca, tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio, quanto usando della autorità concedutali dal medesimo, si fa bandire e pubblicamente notificare".
L'Offizio, facendo riferimento al decreto del 27 giugno 1766 che impone, per i successivi dieci anni, la descrizione di tutte le vettovaglie che si raccolgono nello Stato, comanda a tutte le persone tanto sudditi che forestieri, di obbedire, per quell'anno e i seguenti dieci, all' "enunciato veneratissimo decreto" secondo i termini descritti.
Basilio Francesco Pauletti, Cancelliere.
Giugno 1768. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì (vacat) Giugno 1768".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1768)".
n. 18: "Per parte e comandamento de' Dodici Magnifici e Spettabili Cittadini Deputati dall'Eccellentissimo Consiglio Generale per riformare le Leggi e Decreti, che riguardano l'Arte della Seta, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Il bando, valido per tutto l'anno 1769, ordina che nessuno esporti o faccia esportare fuori dello Stato bozzoli di qualsiasi sorta e quant'altro si posa ricavare da questi, pena il carcere, una multa in denaro e la perdita della roba.
Tommaso Gaetano Sergiusti, Notaio.
14 marzo 1769. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 16 di Marzo 1769".
"In Lucca 1769. Pier Giuseppe Rocchi".
n. 19: "Dichiarazione de' due Bandi pubblicati sotto li 16 e 21 di Marzo p. p. per parte de' Dodici Magnifici e Spettabili Cittadini Deputati dall'Eccellentissimo Consiglio Generale per riformare le Leggi e Decreti che riguardano l'Arte della Seta".
In dieci articoli vengono semplificati i due bandi citati nel titolo per "usare ogni maggior facilità possibile", fatta salva la sostanza delle leggi.
Tommaso Gaetano Sergiusti, Notaio.
7 maggio 1769.
"In Lucca 1769. Appresso Giuseppe Rocchi".
n. 20: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade, si fa bandire e pubblicamente notificare".
A principiare dal presente anno, ogni suddito o forestiero dello Stato è tenuto a fornire la nota giurata esatta e distinta di tutto il grano, mistura, segale, veccia, orzo, castagne secche o qualsiasi altro prodotto delle terre che possiede o conduce per altri.
Basilio Francesco Pauletti, Cancelliere.
2 giugno 1769. "Pubblicato da me Benedetto Puccinelli, Sostituto Pubblico Banditore, questo dì 8 giugno 1769".
"In Lucca, Per Filippo Maria Benedini. (1769)".
n. 21: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabil si notifica alla Comunità del Bagno".
Per evitare i gravi disordini che accadono durante il "rimpiazzo delli Magazzeni delle Farine di Castagne o per essere poste quelle in luoghi umidi o mal sicuri dalla Pioggia, o perché dalli Magazzenieri si accetta Farina di pessima qualità che mescolata con la buona rende tutto il Magazzeno imperfetto e da non consercarsi".
L'Offizio ordina ai Governatori di occuparsi direttamente della scelta della casa dove conservare le farine e di far costruire dei cassoni di ottime tavole, a spese della Comunità, dove riporla.
1769.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1769)".
n. 22: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi S Signori Consoli della Corte de' Mercanti e degl'Illustrissimi Proveditori e Conservatori dell'Arte della Seta, in esecuzione dell'obligo Loro ingiunto da nuovi Ordini sopra l'Arte della Seta, pubblicati nel dì 30 Decembre 1769. Si fa bandire e pubblicamente notificare".
Rimane in vigore la proibizione di portare fuori dallo Stato i bozzoli con pene diverse a seconda dei trasgressori e della merce. In aggiunta ai dettami degli ordini citati nel titolo, si emanano una serie di regole e avvertenze specificate nell'ultima parte del bando intitolata "Istruzione".
Tommaso Gaetano Sergiusti, Notaio.
14 marzo 1770. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 26 Marzo 1770".
"In Lucca 1770. Per Filippo Maria Benedini".
n. 23: "Notificazione. Regole da osservarsi per li Rimpiazzi d de' Magazzini delle Farine".
Le Comunità, "con partito", devono eleggere un magazziniere fra gli uomini del loro Comune, per pubblico contratto e salario, con l'incarico di mantenere le farine a "tutto suo rischio", per i successivi tre anni.
1770.
"In Lucca 1770. Appresso Giuseppe Rocchi".
n. 24: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade della Serenissima Repubblica di Lucca tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità concedutagli dal Medesimo. Si fa bandire e pubblicamente notificare".
Alcuna persona osi personalmente, aiuti o collabori all'esportazione di grano e prodotti simili fuori dallo Stato di Lucca, pena la forca, la confisca dei beni, la perdita della "robba" e delle bestie sulle quali eventualmente sia caricata.
Basilio Francesco Pauletti, Cancelliere.
1770.
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1770)".
n. 25: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade, si fa bandire, e pubblicamente notificare".
In riferimento al decreto del 27 giugno 1766, l'Offizio ordina a tutte le persone di fornire l'elenco delle vettovaglie in loro possesso, per i successivi dieci anni, senza la benché minima alterazione delle quantità.
Cariolano Fanucci, Cancelliere.
8 giugno 1771. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 8 Giugno 1771".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. (1771)".
n. 26: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori Deputati alla sopraintendenza del Negozio ed Arte della Quojaria, andante a conto del Pubblico, per Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 23 Febbrajo 1725, valendosi della piena Autorità concessali per forma di detto Decreto ed altri dello stesso Eccellentissimo Consiglio ed inerendo ancora al Bando pubblicato di Ordine degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de' Mercanti sotto li 29 Luglio dell'Anno 1724, in esecuzione di altro Decreto de' 18 di detto Mese di Luglio, diretto a' detti Signori Consoli e alla disposizione dello Statuto di detta Corte, ad oggetto d'evitare al possibile le Fraudi e malizie che si commettessero in detta materia, siccome ancora inerendo ad altro Decreto del medesimo Eccellentissimo Consiglio de' 4 Luglio 1732, si fa nuovamente bandire e pubblicamente notificare".
Il Consiglio, per il mantenimento e lo sviluppo dell'Arte del cuoio, proibisce l'introduzione in tutto lo Stato del cuoio e dei "corami conci e del suolo" provenienti da fuori della Repubblica.
1773.
"In Lucca, appresso Filippo Maria Benedini. 1773".
n. 27: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio s opra l'Estrazione delle Biade, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Ordina a tutti i sudditi e a tutti i forestieri di descrivere accuratamente, secondo il metodo indicato, i prodotti delle terre possedute o in concessione, facendo riferimento al decreto del 27 giugno 1766.
Nicolao Andriani, Cancelliere.
22 giugno 1774. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 22 Giugno 1774".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini. 1772".
n. 28: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade d ella Serenissima Repubblica di Lucca tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità concedutagli dal Medesimo. Si fa bandire e pubblicamente notificare".
Ciascuna persona, di che grado, sesso, condizione sia, non ardisca "estrarre per sé, o per mezzo di altri" alcun tipo di biade fuori dello Stato.
Nicolao Andriani, Cancelliere.
Luglio 1774. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì (vacat) Luglio 1774".
"In Lucca, per Filippo Maria Benedini 1774".
n. 29: "Per parte e c comandamento degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte dei Mercanti e Provveditori dell'Arte della Seta si fa bandire e pubblicamente notificare".
Provvedimenti "Per quelli che tengono le Caldaie". Gli interessati a trarre "sete alla caldaia", sia in città che fuori, al massimo entro il 15 luglio di ogni anno devono informare il notaio della Corte dei Mercanti relativamente a quante caldaie desiderano avere, specificandone il tipo. Inoltre sono tenuti a comunicare il nome e la patente di ogni maestra. Il Bando comprende gli ordini per le maestre, altri ordini generali e l'Instruzione in modo che ognuno sappia come deve essere "tratta" la seta.
Lorenzo Maria Narducci, Notaio.
7 aprile 1781.
"In Lucca MDCCLXXX. Per Francesco Bonsignori".
n. 30: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori Deputati alla sopraintendenza del Negozio ed Arte della Quojaria, andante a conto del Pubblico per Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 23 Febbrajo 1725, valendosi della piena Autorità concessali per forma di detto Decreto ed altri dello stesso Eccellentissimo Consiglio, ed inerendo ancora al Bando pubblicato di Ordine degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de' Mercanti sotto li 29 Luglio dell'Anno 1724, in esecuzione di altro Decreto de' 18 di detto Mese di Luglio, diretto a' detti Signori Consoli e alla disposizione dello Statuto di detta Corte, ad oggetto d'evitare al possibile le Fraudi e malizie che si commettessero in detta materia, siccome ancora inerendo ad altro Decreto del medesimo Eccellentissimo Consiglio de' 4 Luglio 1732, si fa nuovamente bandire e pubblicamente notificare".
Per il mantenimento e lo sviluppo dell'Arte del cuoio, si rinnova la proibizione di introdurre "in questa Città e Stato de' Cuoj e Corami conci fuori dello stesso Stato, per Suolo o per Corame di qualsivoglia sorte che siano, comprendendo in detta proibizione ancora le Scarpe lavorate di Cuojo forastiero ed i Suoli forastieri, ancorché in minima quantità e pezzi...".
3 aprile 1782. "Pubblicato da Benedetto Puccinelli, Pubblico Banditore, questo dì 3 Aprile 1782".
"In Lucca, appresso Filippo Maria Benedini, 1773".
n. 31: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori Deputati alla sopraintendenza del Negozio ed Arte della Quojaria, andante a conto del Pubblico per Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio de' 23 Febbrajo 1725, valendosi della piena Autorità concessali per forma di detto Decreto ed altri dello stesso Eccellentissimo Consiglio, ed inerendo ancora al Bando pubblicato di Ordine degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de' Mercanti sotto li 29 Luglio dell'Anno 1724, in esecuzione di altro Decreto de' 18 di detto Mese di Luglio, diretto a' detti Signori Consoli e alla disposizione dello Statuto di detta Corte, ad oggetto d'evitare al possibile le Fraudi e malizie che si commettessero in detta materia, siccome ancora inerendo ad altro Decreto del medesimo Eccellentissimo Consiglio de' 4 Luglio 1732, si fa nuovamente bandire e pubblicamente notificare".
Per il mantenimento e lo sviluppo dell'Arte del cuoio, si rinnova la proibizione di introdurre "in questa Città e Stato de' Quoj e Corami conci fuori dello stesso Stato, per Suolo o per Corame di qualsivoglia sorte che siano, comprendendo in detta proibizione ancora le Scarpe lavorate di Quojo forastiero ed i Suoli forastieri, ancorché in minima quantità e pezzi...".
3 aprile 1782. "Pubblicato da Benedetto Puccinelli, Pubblico Banditore, questo dì 3 Aprile 1782".
"In Lucca, appresso Filippo Maria Benedini, 1773".
n. 32: "D'Ordine dell'Illustrissima Balìa della Quojeria, valendosi della Facoltà che gli compete, in vigore di più Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio, si notifica".
Proibizione ai calzolari e agli zoccolari della Città e dello Stato di vendere nelle loro botteghe cuoio da suole al minuto, a un prezzo maggiore di quello "venduto dalla Quojeria di Lucca e del Borgo e da altri Pubblici Ministri", pena 3 scudi d'oro.
Nicolao Brancoli, Cancelliere.
Aprile 1782.
n. 33: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori Consoli della Corte de' Mercanti e Provveditori dell'Arte della Seta si fa bandire, e pubblicamente notificare".
Regole da osservarsi per coloro che "tengono le caldaie" e per le maestre che "cavano la seta".
Istruzioni perché si sappia quali regole devono essere seguite per "trarre la seta".
Francesco Felice Ricci, Cancelliere.
5 maggio 1782.
"In Lucca MDCCLXXX. Per Francesco Bonsignori".
n. 34: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade della Serenissima Repubblica di Lucca, tanto in vigore de' Decreti dell'Eccellentissimo Consiglio Generale, quanto usando l'Autorità concedutali dal Medesimo, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Nessuno può "estrarre" per sé o per altre persone o in collaborazione "grano, segale, orzo fave, scandella, veccia, miglio, panico, ceci, fagiuoli e qualsivoglia altra sorta di Frumenti, Biade e Legumi Nostrati ed ogni sorta di Farina, tanto di Roba Nostrata che Forestiera, fuori dello Stato e Dominio della Serenissima Repubblica, sotto pena a ciascheduno Contrafaciente della Forca, in modo che muoja e l'Anima si separi dal Corpo e confiscazione di tutti i loro Beni e perdita della Roba e Bestie sopra le quali fosse caricata".
Bartolomeo Nicolini, Cancelliere.
26 giugno 1782. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 26 Giugno 1782. "
"In Lucca 1782. Presso Filippo Maria Benedini".
n. 35: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Uffizio sopra l'Estrazione delle Biade: si fa bandire, e pubblicamente notificare".
Si fa obbligo a tutti gli abitanti dello Stato, compresi i forestieri, di denunciare la quantità di vettovaglie in proprio possesso, come stabilito dal decreto del 27 luglio 1766. Si comanda quindi di "dare dentro i respettivi tempi infrascritti nota giurata esatta e distinta di tutto il Grano, Farro, Mestura, Segale, Segalato, Veccia, Orzo, Scandella, Fave, Ceci, Lenticchie, Formentone, Miglio, Saggina, Panico, Fagiuoli e Castagne secche di suo raccolto, comprendendo in detta Nota tanto la parte Dominicale che Colonica dei sopraddetti Generi".
Bartolomeo Nicolini, Cancelliere.
26 giugno 1782. "Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi, Pubblico Banditore, questo dì 26 Giugno 1782. "
"In Lucca 1782. Presso Filippo Maria Benedini".
n. 36: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi Signori Carlo Conti, Filippo Ottavio Orsetti e Girolamo Guinigi, come Giudici D delegati dall'Eccellentissimo Consiglio con suo veneratissimo Decreto del presente giorno 17 Agosto 1784, ed in esecuzione della espressa Commissione dal medesimo Eccellentissimo Consiglio loro ingionta si notifica e si ordina per Pubblico Bando".
Tutte le persone debitrici di Poggio Maria di Poggio, maestro del Monte di Pietà e del tenente Cristofano Filippo Stagi di Greppolungo, vicinanza di Camaiore, e di Giovanni Matteo, suo figlio, entro tre giorni dalla pubblicazione del bando devono presentarsi ai Giudici Delegati e darne comunicazione. Lo stesso vale per coloro che conoscano persone che abbiano trafugato e occultato roba di qualsiasi genere, appartenuta ai detti sopra. "Sotto la pena a quelli che non si dassero in Nota o non manifestassero chi avesse occultato e trafugato o si fosse appropriato alcuna delle Robe, Scritture ed altro e non eseguissero quanto sopra, di dover pagare il doppio delli medesimi Debiti e della valuta rispetto alle suddette Robe ed Effetti e di più di Anni Dieci di Bando dalla Città e Stato, oltre la Indignazione dell'Eccellentissimo Consiglio".
Girolamo Giuliani, Cancelliere.
17 agosto 1784. Pubblicato il 18 agosto 1784.
"In Lucca 1784. Presso Filippo Maria Benedini".
n. 37: "Notificazione. Regole da osservarsi per li Rimpiazzi de' Magazzeni delle Farine. Stabilite per Deliberazione dell'Illustrissimo Offizio sopra la Munizione Stabile de' 9 ottobre 1788".
Ordina l'elezione di un magazziniere che, entro il mese di gennaio 1789, deve aver completato il "rimpiazzo" recuperando dai debitori la farina necessaria. L'Offizio precisa che il magazziniere è tenuto ad annotare il nome e il cognome e la quantità di farina consegnata, oltre a un elenco dei contumaci.
Francesco Biancalana, Cancelliere.
9 ottobre 1788.
"In Lucca 1788. Presso Francesco Bonsignori".
n. 38 "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade. Si fa bandire e pubblicamente N notificare".
L'Offizio ribadisce che tutte le persone devono comunicare l'elenco delle vettovaglie in loro possesso, in virtù del decreto del 27 luglio 1766.
Alessandro Monsoni, Cancelliere.
1791. "Pubblicato da me Giovanni Pallavicini, Pubblico Banditore, questo dì (vacat)".
"In Lucca 1791. Presso Francesco Bonsignori".
n. 39: "Per parte e comandamento dell'Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile si notifica alla Comunità del Bagno".
L'Offizio ordina che oltre alla nomina di un magazziniere, i Governatori devono controllare la casa dove custodisce la farina e far costruire, a spese della Comunità, dei cassoni di buon legname per conservarla adeguatamente.
Francesco Biancalana, Cancelliere.
22 settembre 1792.
"In Lucca 1786. Presso Francesco Bonsignori".
n. 40: "Notificazione. Regole d da osservarsi per li Rimpiazzi de' Magazzeni delle Farine. Stabilite per Deliberazione dell'Illustrissimo Offizio sopra la Munizione Stabile de' 9 ottobre 1788".
Dovrà essere eletto un magazziniere che, entro il mese di gennaio 1793 deve aver soddisfatto il "rimpiazzo" prendendo da ogni debitore la farina dovuta, annotandone nome e cognome su un apposito registro. Inoltre deve comunicare al Magistrato i contumaci.
Francesco Biancalana, Cancelliere.
22 settembre 1792.
"In Lucca 1788. Presso Francesco Bonsignori".
n. 41: "Per parte e comandamento degl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Anziani e Gonfaloniero di Giustizia della Serenissima Repubblica di Lucca, si fa bandire e pubblicamente notificare".
Per evitare gli abusi nell'acquisto delle olive, "per lo più rubbate su beni altrui", in riferimento a bandi e ordini precedenti, gli Anziani proibiscono la vendita e la compra di olive durante il periodo del raccolto, cioè dal primo novembre a tutto il mese di giugno. Le due operazioni sono ammesse soltanto nel caso che sia il proprietario stesso ad effettuarle.
Girolamo Giuliani, Cancelliere.
22 dicembre 1793.
"Pubblicato da me (vacat) Pubblico Banditore questo dì 1793."
"In Lucca 1793. Presso Filippo Maria Benedini".
n. 42 "Instruzione per le Communità che richiedono Robba del Pu Pubblico Magazzeno".
"Li Governatori, per mezzo del Cancelliere della Comunità, facciano formare Nota esatta di tutti gli Capi di Casa che hanno bisogno e vogliano Robba col numero delle Bocche della Famiglia, Maggiori di Anni 4."
La nota, comprensiva di nomi e di cognomi per esteso, senza abbreviazioni, deve essere firmata dal rettore e dal cancelliere.
Senza data.
n. 43: "Instruzione per le Communità che richiedono Robba del Pubblico Magazzeno".
"Li Governatori, per mezzo del Cancelliere della Comunità, facciano formare Nota esatta di tutti gli Capi di Casa che hanno bisogno e vogliano Robba col numero delle Bocche della Famiglia, Maggiori di Anni 4."
La nota, comprensiva di nomi e di cognomi per esteso, senza abbreviazioni, deve essere firmata dal rettore e dal cancelliere.
Senza data.
n. 44: "Instruzione per le Communità che richiedono robba del Pubblico Magazzeno".
"Li Governatori, per mezzo del Cancelliere della Comunità, facciano formare Nota esatta di tutti gli Capi di Casa che hanno bisogno e vogliano Robba col numero delle Bocche della Famiglia, Maggiori di Anni 4."
La nota, comprensiva di nomi e di cognomi per esteso, senza abbreviazioni, deve essere firmata dal rettore e dal cancelliere.
Senza data.
Filza cartacea in 4° leg. cartone cc. 1-44
1744 - 1793