Il Magistrato comunitativo, costituito da tre priori, doveva riunirsi due
volte l'anno per l'elezione del camarlingo e per l'approvazione di bilanci e dei
rendiconti. Il Consiglio generale, formato da dodici consiglieri, si riuniva invece
una volta l'anno, insieme al Magistrato, per deliberare sugli stipendi dei
magistrati commutativi, sulla nomina di medici e chirurghi, sugli affari di strade e
per eleggere i deputati addetti alla formazione dei reparti della tassa di famiglia.
Il gonfaloniere, nominato direttamente dal Granduca, diventò la più importante
autorità della comunità, il capo della magistratura commutativa di cui presiedeva le
adunanze. Il Regolamento del
18491 stabilì
la nomina dei consiglieri attraverso le elezioni: i priori sarebbero stati eletti
dallo stesso Consiglio, scegliendoli tra i propri membri. Il consiglio diventava
dunque il principale organo deliberante della comunità, mentre al Magistrato
comunitativo, ora denominato Collegio dei priori, erano delegate sostanzialmente
funzioni esecutive. Il gonfaloniere, in carica per quattro anni, rimaneva di nomina
granducale. Secondo il Decreto del 28 settembre 18532, con cui
vennero abolite le innovazioni introdotte nel 1849, ogni comunità tornò ad essere
rappresentato dal Consiglio generale, dal Magistrato e dal gonfaloniere3.
Il Regolamento Elettorale
promulgato nel 18594, che rimase in vigore fino al
18655, ripristinò le procedure
elettorali per la nomina alle cariche comunitative. A partire dal 1850, in
esecuzione di quanto prescritto dal Regolamento del 1849, le deliberazioni del consiglio e quelle
dei priori, fino ad allora riportate su un unico registro, vennero trascritte su
registri separati fino al 1853.
Si ricorda infine che alcuni registri furono redatti in duplice
esemplare (regg. 18 e 19, 23 e 24, 25 e 26), ad uso rispettivamente del gonfaloniere
e del cancelliere ministro del censo.