Con il decreto del 16 settembre 18161 l'antica tassa di
redenzione2, in vigore sin dal
1774, fu sostituita dalla tassa prediale, sui terreni e fabbricati. Quelle
comunità che non avevano «fondi o redditi in proprio» per supplire alle
spese comunitative, potevano aggiungere il dazio comunitativo. I cancellieri
formavano i dazzaioli con i nomi dei possessori dei beni fra i quali
ripartire il contingente assegnato alla comunità. I dazzaioli erano poi
consegnati al camarlingo che, ad avvenuta riscossione, doveva versare
l'importo della tassa prediale alla Regia depositeria, mentre il dazio
comunitativo veniva incamerato direttamente dalla comunità. Per far fronte a
quest'ultimo fu mantenuta la tassa sui lavoratori e testanti che veniva
calcolata, per quanto riguarda i mezzadri, sull'importo del dazio comunale
e, per quanto riguarda gli artigiani, con il sistema del testatico3. Nuovi apporti normativi, in materia di tasse prediale e
dei lavoratori e testanti, furono introdotti con il Motuproprio del 7 ottobre 18174.