La Guardia nazionale, istituita in alcune città del Regno nel 18591, e
attivata, per le province toscane, con Decreto dell'11 agosto 18602, era alle dipendenze del Ministero dell'Interno ed aveva lo
scopo di coadiuvare le milizie dello Stato nell'assicurare la sicurezza
pubblica3. Tutti i cittadini compresi fra i 21 ed i 55 anni, che
avevano domicilio reale nel comune e pagavano una qualsiasi contribuzione
diretta, erano tenuti a presentarsi alle autorità municipali che avevano il
compito di soprintendere alla formazione del ruolo generale dei cittadini e di
impartire le disposizioni opportune per la convocazione delle compagnie. I
contravventori erano puniti colla pena del carcere non maggiore di quindici
giorni, e con una multa da cento a mille lire. Compiuta la stesura delle liste,
il Consiglio di recognizione procedeva alla loro rettificazione e alla
formazione della matricola, da cui venivano formati tre elenchi corrispondenti
alle categorie dei celibi o vedovi senza prole, degli ammogliati senza prole e
degli ammogliati con prole. Il Consiglio, ai termini dell'art. 19 della legge
del 1848, formava, infine, il ruolo del servizio ordinario e il ruolo di riserva
e, successivamente, procedeva alla distribuzione in compagnie, o in suddivisioni
di compagnie, dei militi iscritti nel ruolo del servizio
ordinario.