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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Danno dato

Livello: serie

Estremi cronologici: 1714-1736

Consistenza: 2 unità

Le disposizioni sul danno dato dettate dagli statuti su temi quali il taglio di alberi da frutto o olivi, gli incendi e l'inquinamento di pozzi e fonti venivano applicate con diligenza tanto più la sussistenza economica delle comunità dipendeva dalle attività agricole.
Prima della sottomissione a Firenze i comuni più distanti eleggevano un notaio o specifici funzionari come giudici del tribunale del danno dato, con il compito di reprimere i reati connessi al danneggiamento dei beni agricoli ad opera sia di persone che di animali 1 . Successivamente alla sottomissione a Firenze molti comuni mantennero i propri tribunali del danno dato 2 .
Per quanto riguarda la lega di Cascia le disposizioni sul danno dato sono spesso collegate con le norme indicate sul modo di tenere gli animali; ai forestieri era proibito tenere bestie al pascolo nei prati della lega per più di tre giorni. Nel comune di Viesca potevano pascolare il bestiame solamente gli abitanti del comune 3 .
Il campaio del territorio insieme ad un compagno avevano l'obbligo di ascoltare le denunce di chi aveva ricevuto un danno; queste ultime venivano poi trascritte su appositi registri, talvolta per le trascrizioni venivano utilizzati i registri dei pegni. La documentazione pervenuta è assai esigua ed è relativa ai registri sui quali il cancelliere trascriverà le denunce e le somme corrispondenti alle ammende assegnate.


21 (187)
Reggello- Danno dato dal 1714 al 1724
Registro cartaceo cc. 1-193 legatura originaria in pergamena.
1714 gen. 8 -1724 ago. 15
22
Danno dato
Registro cartaceo cc. 1-188 legatura originaria in pergamena.
1724 ago. 22-1736 dic. 31