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XXXV. Disciplina del commercio

Livello: serie

Estremi cronologici: 1926-1959

Consistenza: 30 unità

La serie raccoglie gli atti relativi alla disciplina del commercio fisso e ambulante esercitato sul territorio comunale. Secondo il R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 chiunque volesse esercitare una forma di commercio era tenuto a richiedere una licenza 1 . Le domande erano presentate ad un'apposita commissione comunale nominata dal consiglio e composta dal sindaco e da quattro membri, due dei quali rappresentavano la categorie dei commercianti e gli altri due quella dei lavoratori. Con la Legge 5 febbraio 1934, n. 327 fu regolamentato anche il commercio ambulante, quello cioè esercitato in aree pubbliche o presso il domicilio del compratore. Anche in questo caso fu previsto il rilascio di licenze attraverso l'esame di apposita commissione comunale. La commissione era composta dal sindaco e da quattro membri, due dei quali rappresentavano l'Associazione dei commercianti e gli altri due il Sindacato dei commercianti ambulanti. I quattro membri erano nominati dal prefetto e duravano in carica per tre anni.