Livello: serie
Estremi cronologici: 1926-1959Consistenza: 30 unità
La serie raccoglie gli atti relativi alla disciplina del commercio fisso e
ambulante esercitato sul territorio comunale. Secondo il R.D.L. 16 dicembre 1926, n.
2174 chiunque volesse esercitare una forma di commercio era tenuto a richiedere una
licenza
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. Le domande erano presentate ad un'apposita commissione comunale
nominata dal consiglio e composta dal sindaco e da quattro membri, due dei quali
rappresentavano la categorie dei commercianti e gli altri due quella dei lavoratori.
Con la Legge 5 febbraio 1934, n. 327 fu regolamentato anche il commercio ambulante,
quello cioè esercitato in aree pubbliche o presso il domicilio del compratore. Anche
in questo caso fu previsto il rilascio di licenze attraverso l'esame di apposita
commissione comunale. La commissione era composta dal sindaco e da quattro membri,
due dei quali rappresentavano l'Associazione dei commercianti e gli altri due il
Sindacato dei commercianti ambulanti. I quattro membri erano nominati dal prefetto e
duravano in carica per tre anni.