Livello: serie
Estremi cronologici: 1866-1960Consistenza: 25 unità
L'assistenza medica gratuita di medici e levatrici fu resa obbligatoria per
tutti i comuni del regno fino dal 1865 ma non fu prevista l'erogazione di sussidi di
spedalità
1
. In Toscana tuttavia rimase in vigore la normativa granducale che
prevedeva per i comuni l'obbligo di rimborsare agli enti ospedalieri le spese
sostenute per il ricovero e la cura dei malati miserabili
2
. Solo
negli anni successivi all'unificazione del regno, grazie alle leggi sulla sanità
pubblica che poi confluirono nel Testo unico delle leggi sanitarie del 1907,
l'obbligo alla partecipazione delle spese per i ricoveri fu esteso a tutti comuni.
3
. La serie si compone di due
sottoserie aperte perché destinate ad incrementarsi almeno fino al 1978, quando con
l'istituzione del servizio sanitario nazionale cessarono tutte le competenze dei
comuni
4
. La prima sottoserie,
che si presenta assai lacunosa, è relativa ai registri in cui venivano annotati i
rimborsi delle degenze ospedaliere; la seconda comprende invece i fascicoli
nominativi dei ricoverati a partire dal 1948, quelli degli anni precedenti sono
reperibili nel Carteggio generale - Parte I, alla categoria 51.
Spedalità.