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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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XII. Spedalità

Livello: serie

Estremi cronologici: 1866-1960

Consistenza: 25 unità

L'assistenza medica gratuita di medici e levatrici fu resa obbligatoria per tutti i comuni del regno fino dal 1865 ma non fu prevista l'erogazione di sussidi di spedalità 1 . In Toscana tuttavia rimase in vigore la normativa granducale che prevedeva per i comuni l'obbligo di rimborsare agli enti ospedalieri le spese sostenute per il ricovero e la cura dei malati miserabili 2 . Solo negli anni successivi all'unificazione del regno, grazie alle leggi sulla sanità pubblica che poi confluirono nel Testo unico delle leggi sanitarie del 1907, l'obbligo alla partecipazione delle spese per i ricoveri fu esteso a tutti comuni. 3 . La serie si compone di due sottoserie aperte perché destinate ad incrementarsi almeno fino al 1978, quando con l'istituzione del servizio sanitario nazionale cessarono tutte le competenze dei comuni 4 . La prima sottoserie, che si presenta assai lacunosa, è relativa ai registri in cui venivano annotati i rimborsi delle degenze ospedaliere; la seconda comprende invece i fascicoli nominativi dei ricoverati a partire dal 1948, quelli degli anni precedenti sono reperibili nel Carteggio generale - Parte I, alla categoria 51. Spedalità.