Livello: serie
Estremi cronologici: 1865 - 1957Consistenza: 50 unità
La Legge comunale e provinciale del 1865 prevedeva che ogni comune fosse
				amministrato da un sindaco affiancato da due assemblee deliberative: il consiglio
				comunale e la giunta municipale, la cui composizione variava secondo il numero degli
					abitanti
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. Nel caso di Sesto Fiorentino i membri del consiglio furono trenta e
				quelli della giunta quattro. I consiglieri, secondo quanto stabilito dagli articoli
				17 e 18 della Legge, erano eletti dai cittadini che avevano compiuto i 21 anni, che
				godevano dei diritti civili e che pagavano annualmente per contribuzioni dirette, di
				qualsivoglia natura, almeno lire 15, a questi si aggiungevano alcune categorie
				particolari. Erano eleggibili a consiglieri tutti gli elettori iscritti nelle liste
				tranne gli ecclesiastici, i funzionari del governo che vigilavano sulle
				amministrazioni comunali, coloro che ricevevano uno stipendio o salario dal comune e
				coloro che avevano il "maneggio" del denaro comunale, le donne, gli interdetti e
				coloro che si erano macchiati di reati. Non potevano essere eletti
				contemporaneamente padre e figlio, suocero e genero. Il consiglio era tenuto a
				riunirsi in sessione ordinaria due volte l'anno: in primavera ed in autunno. Nella
				sessione autunnale eleggeva i membri della giunta, deliberava il bilancio, nominava
				i revisori dei conti. In quella primaverile rivedeva le liste elettorali ed
				esaminava il conto consuntivo dell'anno precedente. Era inoltre stabilito che le
				adunanze del consiglio fossero pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui venivano
				trattati fatti riguardanti persone
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. Ulteriori
				indicazioni circa il funzionamento del consiglio furono emanate con il regolamento
				applicativo della legge comunale, in particolare l'articolo 21 prescriveva che il
				segretario comunale compilasse su appositi registri i verbali delle deliberazioni
				adottate e che queste fossero debitamente conservate
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. Alle norme generali fissate dalla Legge si affiancavano quelle
				definite nel già citato Regolamento
					interno del 1866, secondo il quale il consiglio votava per
				alzata e seduta o per appello nominale, fatta eccezione per le deliberazioni
				riguardanti persone, nel qual caso si ricorreva allo "squittinio" segreto. In queste
				votazioni la palla nera approva, la palla bianca rigetta" (art. LIX)
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. In merito alla
				presenza di eventuali uditori il Regolamento
				stabiliva che "le persone ammesse nel luogo destinato pel pubblico
				dovranno contenersi con rispetto e staranno a capo scoperto" (art. XLVII). Le
				deliberazioni del consiglio si interrompono il 23 maggio 1926 ed il 6 luglio il
				consigliere facente funzioni di sindaco comunica alla giunta che molti membri del
				consiglio avevano presentato le dimissioni in seguito all'annunciato scioglimento
				degli organi rappresentativi elettivi
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. Con la Legge 4 febbraio 1926,
				n. 237, infatti, fu previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 5000
				abitanti i consigli e le giunte fossero sostituiti da un podestà di nomina
				governativa. Con la Legge 1 luglio 1926, n. 1194 furono apportate modifiche alla
				normativa elettorale ed a quella comunale, che abolirono di fatto il sistema
				elettorale amministrativo. Infine con il R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910
				l'ordinamento podestarile fu esteso a tutti i comuni. Così dal luglio del 1926 al
				giugno del 1927 le deliberazioni riguardanti la vita del comune furono prese da un
				commissario prefettizio a cui fece seguito il podestà, che rimase in carica fino al
				4 maggio del 1944, quando fu nuovamente insediato un commissario prefettizio. Le
				prime deliberazioni del commissario sono verbalizzate su un protocollo della giunta
				e continuano poi, insieme a quelle del podestà, sui protocolli del consiglio. Le
				deliberazioni del consiglio riprendono regolari nel 1946 in seguito allo svolgimento
				delle elezioni amministrative. I protocolli di consiglio e giunta recano una
				numerazione originale che è la prosecuzione di quella preunitaria.