Livello: serie
Estremi cronologici: 1714-1736Consistenza: 2 unità
Le disposizioni sul danno dato dettate dagli statuti su temi quali
il taglio di alberi da frutto o olivi, gli incendi e l'inquinamento di pozzi e fonti
venivano applicate con diligenza tanto più la sussistenza economica delle comunità
dipendeva dalle attività agricole.
Prima della sottomissione a Firenze i comuni
più distanti eleggevano un notaio o specifici funzionari come giudici del tribunale
del danno dato, con il compito di reprimere i reati connessi al danneggiamento dei
beni agricoli ad opera sia di persone che di animali
1
. Successivamente alla
sottomissione a Firenze molti comuni mantennero i propri tribunali del danno dato
2
.
Per quanto riguarda la lega di Cascia le
disposizioni sul danno dato sono spesso collegate con le norme indicate sul modo di
tenere gli animali; ai forestieri era proibito tenere bestie al pascolo nei prati
della lega per più di tre giorni. Nel comune di Viesca potevano pascolare il
bestiame solamente gli abitanti del comune
3
.
Il campaio del territorio insieme ad un compagno
avevano l'obbligo di ascoltare le denunce di chi aveva ricevuto un danno; queste
ultime venivano poi trascritte su appositi registri, talvolta per le trascrizioni
venivano utilizzati i registri dei pegni.
La documentazione pervenuta è assai esigua ed è relativa ai registri sui
quali il cancelliere trascriverà le denunce e le somme corrispondenti alle ammende
assegnate.