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Eredità del prete Lorenzo Calvi

Livello: serie

Estremi cronologici: secc. XVI - XX

Consistenza: 33 unità

Il prete Lorenzo Calvi, figlio d'Alessandro Organi di Prato, della Congregazione di San Filippo Neri di Firenze, con testamento rogato ser Tommaso di Giovanni Franchi il 9 ottobre 1684 dispose, fra l'altro, «delle facoltà dategli dalla divina liberalità» nel seguente modo:
1) «Item, per ragion di legato lasciò e lascia et ordina che il rev.mo Capitolo de' signori canonici e dignità di Prato, che questo intende per Capitolo, ogn'anno in perpetuo per la festa del glorioso patriarca san Giuseppe, avvocato della sua casa, deva dare de' sua effetti scudi tre per elemosina a tre poveri secondo il loro stato, pratesi, timorati di Dio, cioè a un giovinetto di anni dodici in circa fino in sedici, ad una fanciulla di anni quattordici in circa fino in venti al più, ad un vecchio d'anni sessanta in chea, in questo modo cioè: monsignor vicario generale o capitolare di Prato imborsi a sua elezione quattro vecchi e quattro fanciulle che non faccino all'amore e timorate di Dio, et il signore seniore della famiglia Calvi nomini quattro giovanetti, che due in abito di prete e due secolari, che tutti per la festa del sopradetto santo si sieno confessati e comunicati e, questi tutti imborsati, se ne tragga uno per ciascuna età, accioché questi tre suddetti rappresentino ciascheduno la persona di Giesù il giovanetto, di Maria la fanciulla e di san Giuseppe il vecchio, e quelli che saranno estratti abbino ciascheduno uno scudo d'elemosina, acciò preghino Iddio per l'anima di detto signor testatore; e perché abbia effetto la condizione delle fanciulle del non fare all'amore, come sotto dichiara nel susseguente legato più chiaramente, vuole che monsignore vicario, avanti le fanciulle sieno imborsate, habbia fede del curato e d'una altra persona da bene di tal requisito, e quando costasse a detto monsignore vicario in contrario, nonostante la fede, non deva in modo alcuno imborsarle.
2) Item, lasciò e lascia al rev.mo Capitolo sopradetto l'entrata dei sei luoghi e mezzo del Monte di Pietà di Firenze, e due se ne comperi quando al tempo di sua morte non li avessi comperati e messi in faccia della cappella di S. Lorenzo martire posta nella cattedrale di Prato fra l'altare maggiore e l'altare vicino alla sagrestia, di padronato della famiglia degl'Organi, della quale entrata il giorno della detta festa di detto santo faccia celebrare alla cappella di detto santo ogn'anno in perpetuo n° sette messe piane per l'anima sua e secondo la sua intenzione da celebrarsi da cappuccini, da zoccolanti o da altri sacerdoti che non sieno obbligati in Domo, e questo per il maggior numero di messe in detta festa, ai quali si dia d'elemosina lire una per ciascun celebrante, e dal suddetto Capitolo si canti una altra messa solenne in detta cappella, oltre la solita cantarsi giornalmente al celebrante si dia lire due d'elemosina; all'assistenti cioè ministro, diacono e suddiacono lire due fra tutti a tre; a' quattro cantorini un grosso per ciascuno; a' due cherici che servino le messe un grosso per ciascuno; ad un sacerdote o cherico o altra persona che tenga conto delle robe per uso di detta cappella, al quale sieno consegnate per inventario da sottoscriversi da detto per uso di detta cappella, perché la tenga tutto l'anno pulita, accomodata et ornata, da eleggersi per la prima volta dal suo erede, et in avvenire dal signor seniore della famiglia degl'Organi o Calvi, lire tre da pagarseli dal signore depositario del rev.mo Capitolo di Prato, con il mandato et ordine del sopradetto erede, quale possa a suo arbitrio mutarlo secondo li parrà espediente; al campanaio, acciò suoni alle messe ed al vespro come alle feste di prima classe, lire una e mezzo; ai signori canonici e cappellani, presenti a detta messa e vespro, lire dieci da distribuirsi fra di essi; per il consumo di cera, lire tre.
Item, vuole et ordina che la mattina o il giorno, come più torni comodo, si faccia un morale e fruttuoso discorso sopra la virtù del santo, da regolare o secolare sacerdote da eleggersi da monsignore ill.mo vescovo o, in sua assenza, da monsignore vicario, al quale si dia per elemosina hre sette, con pregarlo a volere celebrare la mattina nella cappella del santo suddetta, quando però non gli tornassi d'incomodo, acciò il santo gl'assista per far frutto negl'ascoltanti; e quando vi fusse religioso nella famiglia degl'Organi o Calvi che volesse far tale discorso deva esser preferito agl'altri, etiam che non fosse sacerdote. Item, vuole et ordina che del restante de' frutti dei luoghi sei e mezzo o più che ve ne fusse del detto Monte, da risquotersi dal rev.mo Capitolo e per esso dal depositario deputato, se ne faccia ogn'anno tante elemosine d'uno scudo l'una da distribuirsi a tante fanciulle povere secondo il loro grado e timorate di Dio, che non facciano all'amore e che in detta festa si sieno confessate e comunicate; in questo modo cioè:
s'imborsino numero dieci fanciulle, le quali abbino fedi del loro curato e da altra persona da bene, e maggiore di ogni eccezzione non aver dami, né fare all'amore con star ferme alla porta e fenestra a guardar giovani, molto meno parlarli tanto nelle proprie case che fuori o in qualsivoglia luogo, e queste da monsignore ill.mo vescovo o suo vicario tutte imborsate in un giorno infra ottava del santo, come più torna comodo, si tragga tante fanciulle et a ciascheduna che uscirà si dia uno scudo, acciò preghi Dio per l'anima sua e secondo la sua intenzione; e quando non si trovasse tante fanciulle comunicate che non facessero all'amore, come sopra, s'imborsino quelle che si trovino; se la somma di detti frutti dei detti luoghi eccedesse il numero delle fanciulle, si distribuisca prò rata a quelle che vi sieno senza altro imborso; e per maggior dichiarazione ordina e vuole che quando non vi fussero altre che due o tre fanciulle con tali requisiti si dia ad esse prò rata tutta la somma, con dichiarazione ancora che se, per accidente che non crede, si desse il caso che costasse e fusse noto a monsignore vescovo o al suo vicario che le fanciulle facessero all'amore come sopra, nonostante le fedi fatte o per errore o per non essere testimonii ben informati, non le devino in modo alcuno ammettere, havendo il signore testatore esperienza di quanti peccati sieno causa tali innamoramenti, conforme alla sentenza di sant'Agostino che dice 'malum esse mulierem videre, peius alloqui, pessimum tangere'.
3) Item, per ragion di legato lasciò e lascia et ordina quanto appresso. Per questa causa e questo fine et in questo modo perciò dichiarò e dichiara che la causa di fare la susseguente disposizione esser la maggior gloria di Dio e salute de l'anime et acciò con il seguente aiuto si allevino e si istruischino due giovanetti nel santo timor di Dio e nelle lettere, quali con la bontà della vita, costumi e dottrina possino essi non solo perfettamente servire al Signore, ma aiutare ancora i prossimi all'acquisto dell'eterna salute.
Questo fine del testatore sia, nelle cose dubbiose e non espresse, la norma e regola agl'elettori et eletti; però tutti quelli coopereranno all'inosservanza del sopradetto fine, ne resteranno avanti a Dio in cocienza aggravati, com'intende per tal effetto aggravargli; allora perciò haveranno gl'eletti incontrata la sua volontà quando si saranno principalmente approfittati nello spirito e santo timor di Dio e, secondariamente, nelle lettere, e così averanno giovato all'anima propria e potranno giovare a quelle de' prossimi; prega però quelli che divenissero sacerdoti che per amor di Dio voglino nel santo sacrificio della messa pregare Dio per l'anima sua e sue intenzioni; et acciò di quanto da esso è stato disposto ne segua sempre la gloria di Dio e salute dell'anime redente col prezioso sangue di Giesù Cristo, alle quali non potendo altrimenti giovare intende farlo, per quanto può, per mezzo di tali suggetti che si alleveranno col santo timor di Dio e scienza, come sopra; prega la beatissima vergine Maria e sant'Anna sua madre colla maggiore umiltà che possa creatura umana a degnarsi di ricevere sotto la sua protezione questa sua ultima volontà e disposizione et in specie li due presenti legati de' giovanetti, acciò si approfittino grandemente nello spirito in primo luogo e di poi nelle lettere e nelle scienze per maggior gloria di S. D. Maestà, e salute non solo dell'aniine proprie, ma di molte altre ancora, perciò esorta con ogni affetto maggiore i medesimi sotto il patrocinio e tutela di detta gran madre di Dio Maria vergine e di sant'Anna sua madre.
La dote di questi legati sieno l'infrascritti effetti cioè tutti i luoghi del Monte del Sale, della Pietà e delle Graticole della città di Firenze e di Roma, che haverà detto signor testatore al tempo della sua morte, con i frutti decorsi fino a detto tempo non riscossi, cogl'aumenti et accrescimento che accadessero in perpetuo, eccetto i frutti decorsi della cappella di S. Lorenzo, quale vuole servino per la festa da farsi doppo la sua morte il primo anno. Item, tutti i denari contanti che restino nella sua eredità, pagati i legati, e debiti e spese necessarie.
Item, tutti i frutti decorsi fino a detto tempo del censo del signor Leonetti, di scudi cinquecento, sottoposti al maiorasco e non riscossi. Item, tutti i frutti decorsi dei tre censi sottoposti al sopradetto maiorasco con i Pini: che due di scudi cinquanta e l'altro di scudi venticinque a ragione di scudi sei per cento, ai quali censi s'obligò il signore cav. Pier Francesco Buonamici di Prato compratore dei beni censuati, come per rogo di ser Giulio Ceccarelli di Prato del dì 9 dicembre 1634 et oggi dal dì 19 luglio 1680 si sono obligati a pagare detti frutti li nipoti di detto signore testatore, per compra fatta dall'eredi del sopradetto signore cavaliere e nominatamente dal signore cav. Piero e Matteo Buonamici suoi figlioli.
Item, un censo di scudi cinquanta con detti signori Buonamici, per compra fatta di detto censo dal Signore Giovanni Vai, come apparisce di tal accollazione per rogo di ser Bastiano Ambrogi di Prato, del dì 19 luglio 1680, al quale si abbia relazione. Item, tutti gPaltri censi e crediti che con qualsivoglia persona haverà.
a) 11 primo suggetto, quando vi sarà vacanza, sia mi fanciullo di anni cinque in sei in circa, sano di corpo, di mente, e di buona indole, che dia indizio di pietà cristiana e che sia atto agli studii; qual fanciullo s'instruisca nel santo timor di Dio, ne' buoni costumi e nelle lettere umane sino all'età di amii quindici o di minore età appresso i suoi o fuori; a chi sarà da detti parenti eletto a tale effetto, ordina e vuole che si paghi dal Capitolo dell'entrate de' sopradetti effetti ad un buon maestro timorato di Dio e virtuoso da eleggersi da' parenti, che gl'insegni leggere e scrivere in casa e gramática, scudi due il mese in mano propria e non a1 parenti, e quando il fanciullo farà bene di tutte le regole, s'accresca al detto maestro uno scudo, e quando il fanciullo sarà arrivato a spiegar bene un libro latino, in prosa o in versi, verbi gratia l'Epistole familiari di Cicerone ad Atticum e Vergilio, si dia al maestro fino a quaranta scudi l'anno per tutto quel tempo che sarà sotto la sua disciplina; in caso che non fusse buon umanista e competentemente rettorico, in suo luogo se ne pigli un altro, acciò il giovanetto possa avere studiato bene l'umanità e dato qualche principio alla rettorica, per rendersi atto ad andare in seminario romano e possa nello spazio d'otto o nove anni respetivamente avere studiato la rettorica, la filosofia e la sacra teologia et instituta.
Per la cognizione di tal profitto, vuole che si stia alla dichiarazione d'uno dei signori canonici de' più atti ad eleggersi dal Capitolo e dal padre rettore de' Giesuiti o da altro padre da esso deputato; e quando non vi sieno i Giesuiti in Prato o recusando, in tal caso dal maestro della scuola maggiore della comunità di Prato. Quando nella città vi fusse il collegio di detti padri della Compagnia di Giesù, parendo bene ai suoi parenti, vuole lo possino mandare alle loro scuole con che il maestro li serva di ripetitore e l'accompagni con provvisione di scudi due il mese, e l'altro scudo che si rispiarma serva per pagare un buon maestro di scrivere che l'insegni in casa, quando il ripetitore non avessi egli buona mano di scrivere e non fusse egli atto ad insegnarli da se medesimo, et essendo abile li si dia li scudi tre.
Quando vi sia concorrenza di più fanciulletti con i sopradetti requisiti, si faccia elezione del suggetto del quale si possa sperale maggior riuscita, tanto nello spirito che nelle lettere. Il qual giovanetto deva ogni due anni essere esaminato da monsignore vicario di Prato, da uno de' signori canonici da eleggersi dal Capitolo, dal padre rettore de' Giesuiti e dal maestro della scuola maggiore di Prato, quali prega per l'amore di Dio a volersi pigliare tale incomodo e referire fedelmente al rev.mo Capitolo in che grado di sapere e quanto bene instrutto ne', buoni costumi l'abbia trovato: il qual Capitolo, sentito la relazione, faccino insieme con gl'esaminatori il partito con voti segreti di confermare o reprovare per il giovanetto la continuazione della provisione per il maestro, secondo la predetta relazione, non volendo il signore testatore che, conosciuto in coscienza il giovanetto inabile, etiam della sua famiglia, a far riuscita nella pietà e nelle lettere, s'occupi infruttuosamente il luogo ad un altro; per ciò prega instantemente i vocati a non voler guardare ad alcuno rispetto umano per escmderlo o approvarlo, per non apportar danno ad altro più atto ad approfittarsi; et il partito della approvazione o reprovazione deva essere vinto per li due terzi; et essendo escluso, si venga a nuova elezione; e si dia agl'infrascritti vocati quanto appresso:
ai signori esaminatori et elettori libbre tre di candellotti di cera bianca per ciascheduno, ai signori dignità e canonici e seniore della famiglia elettore della descendenza del signore Andrea Organi libbre tre di candellotti per ciascheduna volta che occorrerà per fare tale esame et il partito deirapprovazione o reprovazione... E se più fanciulli, secondo la disposizione infrascritta, conoscessero che avessero i debiti requisiti, si elegga uno per sorte mediante polizze imbussolate, tratte per mano di monsignore vicario presente al Capitolo, implorato prima il divino aiuto col Veni Creator Spiritus.
b) Il secondo suggetto per il secondo legato s'elegga da' signori elettori come sotto si dirà, che non sia minore d anni dodici né maggiore d'anni quattordici compiti, che sia senza deformità di corpo, sano, di buona indole et espettazione nella pietà cristiana e nelle lettere, abbia franchezza nella lingua latina et intenda bene un libbro latino tanto in prosa quanto in versi; et in competenza di più suggetti d'eguale abilità d'ingegno et altre buone parti, ceteris paribus, si elegga quello che si conosca avere inclinazione allo stato ecclesiastico; al quale giovanetto si dia scudi centosettantacinque l'anno di moneta romana, da cominciare a correre il pagamento dal giorno che sarà entrato in seminario romano; la quale somma si faccia pervenire nelle mane del prete rettore del seminario o di altro prete della Compagnia, di confidenza, come si stimerà meglio. Se più saranno i concorrenti secondo l'ordine infrascritto sia eletto il più idoneo ad approfittarsi nella pietà cristiana e nelle lettere né si abbia riguardo se sia il più povero, come talora si suol guardare col pregiudizio del ben comune, ma al più virtuoso, incaricandone la cocienza degl'esaminatori et elettori;
però li prega in visceribus lesti Cristi a non contraffare alla sua volontà, ma a rimovere da sé ogni rispetto umano d'amicizie o raccomandazioni di persone grandi, volendo che appresso detti signori elettori sia l'intercessore il merito, perché, come dice san Bernardo, 'alius pro alio rogat, sit tibi suspecpis' perciò proibì a tutti i signori elettori dare il voto scoperto et in tal caso sia nullo il partito, come ancora se alcuno dei concorrenti porgesse lettere di raccomandazione o altri ufficii appresso i signori elettori sia incapace d'essere eletto, et in tal caso l'elezione s'abbia per nulla e s'intenda fatta per il concorrente più degno et abbia luogo la recaducità e succedino nel medesimo luogo i padri della Compagnia di Giesù e nel secondo luogo i padri di S. Domenico; se delle famiglie sotto nominate concorressero più suggetti, tutti egualmente atti et idonei, il maggior nato sia preferito all'altro minore.
Il giovanetto si mantenga in perpetuo fuori di Prato a studiare in seminario romano o in altra città dove la Compagnia per occasione di peste o altro accidente avesse trasferito lo studio di detto seminario; ai quali giovanetti si deva dare anticipatamente per una sol volta scudi centodieci di lire sette per scudo, la qual somma deva servirli per la compra delle masserizie, per mettersi all'ordine di vestimenti e per il viaggio, con l'obbligo di dare sicurtà di restituire detta quantità di denaro quando non andasse o seguisse qualche impedimento che non potesse, e questa somma non si computi nell'annua prestazione di scudi cento settantacinque di moneta romana; intende che li scudi centodieci si dia la metà quando parte di Prato e l'altra arrivato in Roma.
Quando averanno finito il corso delli studi in seminario romano della rettorica, filosofia e sacra teologia per li quali si assegna anni otto o nove, respetivamente che per la rettorica uno, per la filosofia tre e per la sacra teologia quattro conforme lo stile del seminario, ma se il giovanetto volesse studiare legge civile e canonica, si contenta che egli possa stare un altro anno in seminario per ivi studiare l'istituta e nel medesimo tempo, quando avesse finito il corso de' quattro anni della teologia suddetta, perfezionarlo nel nono anno, ma non potendo studiai l'istituta non possa né deva starvi il nono anno ma solo l'ottavo, e fuori di seminario studiar l'istituta.
Item, se il giovanetto voglia, dopo il nono anno che averà studiato l'instituta, continuare gli studi della legge, mentre abbia sostenuto publicamente della filosofia e teologia e studiato gl'anni tre e gl'anni quattro respettivamente e fatto l'ultim'anno gl'esercizi di sant'Ignazio, li lascia per tal effetto per anni due, stando a studiare nell'università di Roma scudi cento l'anno, e nell'università di Bologna o a Siena scudi ottanta l'anno, e se in quella di Pisa scudi cinquanta l'anno, mentre stia fuori di collegio Ferdinando e di Sapienza, ma in casa di persone timorate di Dio, come di lettori di studio di buona e ottima fama et altre, acciocché il giovanetto non si metta in pericolo di rovina spirituale, conforme il detto di sant'Antonino arcivescovo di Firenze 'ubi est multitudo iuvenum ibi multum de sensu et parum de ratione', che perciò in qualsivoglia università che vadino gl'ammonisce e gl'esorta a fuggire la moltitudine della gioventù che fusse nella casa dove doveranno posare e convenne.
Quando il giovane si dovrà addottorare in legge civile e in canonica, mentre abbia sostenuto o almeno arguméntate pubblicamente d'essa, li lascia scudi cinquanta per detta laurea, da pagarsi dal depositario suddetto ogni volta che mostri la fede di detta laurea e delle condizioni adempite, et in specie d'aver fatto l'esercizii di santIgnazio... E perché quanto e dalla parte sua il signore testatore desidera che i giovanetti s'allevino nel santo timor di Dio e pietà cristiana, perciò prega et esorta tutti i giovanetti, nel tempo che saranno in Seminario, voler far ogn'anno per otto giorni l'esercizii di sant'Ignazio; l'ultimo anno che doveranno uscire di detto Seminario vuole e gl'obliga a farli necessariamente... Elettore per il legato sia il rev.mo Capitolo delli signori dignità e canonici di Prato, della cui fedeltà, sincerità e rettitudine grandemente confida; e a detto Capitolo sostituì i preti della Compagnia di Giesù del collegio futuro di Prato...
4) Item, stante la sopradetta entrata, quando Iddio prosperassi i suddetti effetti per buona amministrazione del Capitolo, di maniera che si augumentassero o crescessero l'entrate sopra li scudi dugentotrenta, altri quaranta o qual maggiore o menor somma che servisse per mantenere ogn'anno in perpetuo in Seminario de' chierici di Prato o S. Salvadore di Firenze, come più piacerà alli signori elettori, un giovanetto pratese in abito clericale, vuole che vi si mantenga, con le condizioni che si dicono appresso; et al medesimo, per mettersi all'ordine, se li dia scudi quindici per una volta tanto, con dichiarazione che quando nel seminario di Prato non si leggesse filosofia e teologia, si deva mandare in seminario di S. Salvadore di Firenze o vero si tenga in seminario di Prato fino a che sia atto agl'altri studi di filosofia, teologia scolastica e morale e legge canonica, che insegnano in S. Salvadore. [Elezione del giovine per il seminario di Prato. Condizioni del chierico].
Prima, che il giovanetto non sia minore di anni dodici in circa; seconda condizione che sia nato in Prato e di pratese famiglia e che abiti attualmente in Prato; terzo, che sia di buoni costumi, di buon ingegno, sano e senza deformità corporale, e deva fare ogn'anno gl'esercizi di sant'Ignazio; quarto, che deva essere esaminato da monsignore vicario di Prato e da uno de' signori canonici da eleggersi dal Capitolo e dal prete rettore della Compagnia di Giesù di Prato, perché si conosca se sia atto e tanto introdotto nella grammatica che possa essere ammesso alla scuola del medesimo Seminario, secondo che costumano riceverli; quinto, che possa stare in Seminario anni sette almeno, acciò abbia tempo di studiare la rettorica, la filosofia e teologia scolastica e morale insieme et instituta canonica; sesto, che gl'elettori del chierico per questa prima volta solamente vuole, nonostante quanto si è detto di sopra e si dirà sotto ancora, sieno il signore Alessandro Organi suo nipote et il signore Simone Vai et il signore Giovanni Vai; nell'altri seguenti, che seguiranno e occorreranno, sieno i sopra nominati dal rev.mo Capitolo e da' signori Seniori delle famiglie sopra nominate, e detti tre elettori, due concordi, faccino il partito legittimo». (Archivio del Capitolo, n. 93, fase. 48).


1486
Testamento del prete Lorenzo Calvi di Prato della congregazione di S. Filippo Neri di Firenze, rogato ser Tommaso di Giovanni Franchi.
Quaderno mm. 310x220 cc. 29
1684 ottobre 9
1487
Libbro dell'eredità del prete Lorenzo Calvi. Debitori e creditori, entrata e uscita, A.
Con repertorio.
Registro mm. 355x240, legato in pergamena cc. 130
1685 luglio 11 - 1717 giugno 22
1488
Libbro dell'eredità del prete Lorenzo Calvi. Debitori e creditori, entrata e escita, B.
Con repertorio.
Registro mm. 440x290, legato in pergamena cc. 195
1689 aprile 1 - 1753 aprile 30
1489
Eredità Calvi, 1753-1824, A.
A c. 1: Questo libbro intitolato giornale dell'eredità Calvi, segnato di lettera A, servirà per notare e scrivere tutta l'entrata et uscita che faranno annualmente i signori depositari prò tempore di detta eredità, principiato quest'anno 1753 al tempo degl'ill.mi signori decano Pier Antonio Migliorati e can. Giulio Antonio Bizzochi, deputati della sopra detta eredità, essendo al presente depositario l'ill.mo can. Lorenzo Vai.
Registro mm. 450x300, legato in pergamena cc. 160
1753 maggio 27 - 1824 dicembre 31
1490
Eredità Calvi. Entrata e uscita, B.
Registro mm. 445x305, legato in pergamena e cartone cc. 121
1825 gennaio 1 - 1869 dicembre 31
1491
Eredità Calvi. Cassa, 1870.
Registro mm. 350x240, legato in pergamena e cartone cc. 193
1870 gennaio 1 - 1919 dicembre 31
1492
Pia eredità Organi Calvi. Libro cassa.
Quaderno mm. 315x200, legato in pergamena e cartone cc. 50
1920 gennaio 1 - 1944 dicembre 31
1493
Entrata e uscita della fattoria di Colle in favore dell'eredità Calvi di Prato, 1818.
Registro mm. 420x285, legato in cartone cc. 5
1817 novembre 26 - 1819 febbraio 15
1494
Eredità Calvi. Scartafaccio, 1883. Entrata e uscita.
Quaderno mm. 340x230 cc. non numerate
1883 gennaio 1 - 1905 dicembre 31
1495
Eredità Organi Calvi. Libro cassa.
Quaderno mm. 315x200 cc. non numerate
1906 gennaio 1 - 1933 dicembre 31
1496
Organi Calvi. Libro cassa.
Quaderno mm. 320x200 cc. non numerate
1934 gennaio 1 - 1954 dicembre 31
1497
Organi Calvi. Libro cassa.
Quaderno mm. 320x200 cc. non numerate
1955 gennaio 1 - 1959 ottobre 22
1498
Campione dell'eredità Calvi, 1753-1824, A.
4 c. 1: Campione ossia libbro maestro spettante agli interessi dell'eredità del prete Lorenzo Calvi, dove si terrà registro e conto aperto di tutti i debitori e creditori e di tutti i luoghi di Monte, censi et altro.
Registro mm. 370x250, legato in pergamena cc. 136
1753 novembre 30 - 1824 dicembre 31
1498
Campione dell'eredità Calvi, 1753-1824, A.
4 c. 1: Campione ossia libbro maestro spettante agli interessi dell'eredità del prete Lorenzo Calvi, dove si terrà registro e conto aperto di tutti i debitori e creditori e di tutti i luoghi di Monte, censi et altro.
Registro mm. 370x250, legato in pergamena cc. 136
1753 novembre 30 - 1824 dicembre 31
1499
Campione B, dal 1824 al 1854.
Registro mm. 445x300, legato in pergamena e cartone cc. 135
1824 dicembre 31 - 1853 dicembre 31
1500
Campione C, dal 1853 al 1880.
Registro mm. 445x300, legato in pergamena e cartone cc. 137
1853 dicembre 31 - 1880 dicembre 31
1501
Campione D. dal 1881 al 1911.
Registro mm. 450x300, legato in pergamena e cartone cc. 145
1881 gennaio 1 - 1911 dicembre 31
1502
Campione E, dal 1° gennaio 1912.
Registro mm. 400x270, legato in tela e cartone cc. 108
1912 gennaio 1 - 1944 dicembre 31
1503
Eredità Calvi. Contratti e carte interessanti.
Busta mm. 330x230 cc. non numerate
1757 marzo 1 - 1955 settembre 5
1504
Eredità Calvi. Legato 1° detto Piccolo.
Busta mm. 330x230 fascc. 9
1847 marzo 1 - 1869 giugno 30
1505
Eredità Calvi. Legato 2° detto Grosso o Maggiore.
1. Istanze per la collazione del legato, 1778-1868; 2. Lite fra il Capitolo e Giovambattista Leonetti legatario maggiore, 1846-1862; 3. Istanze per la collazione del legato, editti, resoconti, 1855-1927.
Busta mm. 330x230 fascc. 3
1778 settembre 21 - 1927 dicembre 31
1506
Eredità Calvi. Legato 3°, posto di Seminario.
Busta mm. 330x230 cc. non numerate
1832 marzo 1 - 1889 febbraio 6
1507
Eredità Calvi. Pareri, sentenze, rescritti e lodi.
Contiene, fra l'altro, un Ristretto di fatto e di ragione nella Pratensis electionis iuvenum super reiudicata a favore del nobile signor Niccolò Buonamici contro il nobile signor Giacomo Leonetti, in Firenze, nella stamperia Bonducciana, 1807, pp. 33, e un Parere per il sig. cav. Francesco Mattei intorno al testamento Organi Calvi, Firenze, tip. Bonducciana, 1867, pp. 28.
Busta mm. 330x230 cc. non numerate
1726 giugno 1 - 1906 febbraio 28
1508
Eredità Calvi. Documenti dal 1887 al 1897.
Ricevute e depositi, conti dell'eredità.
Busta mm. 230x170 fascc. 12
1886 - 1897
1509
Eredità Calvi. Rendiconti annuali.
Busta mm. 330x230 cc. non numerate
1887 - 1920
1510
Eredità Calvi. Rendiconti annuali.
Busta mm. 330x230 cc. non numerate
1921 - 1958
1511
Eredità Calvi. Ricevute.
Busta mm. 200x115 fascc. 6
1689 agosto 10 - 1770 dicembre 31
1512
Eredità Calvi. Ricevute.
Busta mm. 200x115 fascc. 31
1771 gennaio 30 - 1853 dicembre 31
1513
Eredità Calvi. Ricevute.
Busta mm. 240x165 fascc. 10
1855 - 1865
1514
Eredità Calvi. Ricevute.
Busta mm. 240x165 fascc. 13
1866 - 1875
1515
Eredità Calvi. Ricevute.
Busta mm. 240x165 fascc. 15
1879 - 1905
1516
Eredità Calvi. Ricevute.
Busta mm. 200x155 fascc. 6
1907 - 1940
1517
Eredità Calvi. Catasto storico.
Registro mm. 350x250, legato in tela cc. 55
1878 maggio 31 - 1911 giugno 29