Livello: serie
Estremi cronologici: secc. XVII - XVIIIConsistenza: 1 unità
«Si nota come Piero di Niccolò Masi, cittadino fiorentino, sotto dì 1° di
giugno 1619 per rogo di ser Giulio Ceccarelli notaio di Prato, fece il suo ultimo
testamento nel quale instituí suoi heredi universali messer Niccolò e Giovanbattista
di Filippo Masi suoi nepoti; e morendo il detto messer Niccolò e Giovanbattista
senza figlioli maschi o femmine legittimi e naturali, allhora et in tal caso in
detta sua heredità e beni instituí et sostituì respettivamente, suo herede
universale esser volse il rev.mo Capitolo della collegiata insigne di Prato con
obligo di... fare ogn'anno in perpetuo tante doti di scudi sei di lire 7 per scudo
per ciascuna dote, secondo comporterà et si caverà d'entrata di detta heredità a
ragione di scudi 4 per cento e per anno, e secondo che parrà e piacerà alli detti
rappresentanti il Capitolo, caricando in ciò la loro conscienza; le quali doti
devino e sieno tenuti et obligati fare e faccino nel giorno della vigilia di santo
Pietro apostolo, nel quale si deve celebrare Poffizio per esso; alle quali doti per
conseguire si devino imborsare tutte quelle fanciulle, tanto della terra quanto del
contado di Prato, che si daranno in nota, purché arrivino all'età d'anni
quindici...
Onde stante la morte di messer Niccolò e Giovanbattista di Filippo
Masi, stati lassati eredi da Piero Masi, senza figlioli maschi e femmine legittimi e
naturali; e stante la morte di madonna Orsola Filippi moglie del detto Piero Masi
lassata usufruttuaria universale di tutti i sua beni sua vita durante; il Capitolo
sotto dì 28 di giugno 1631 accettò la detta heredità per benefizio di legge e
d'inventario... onde sotto il medesimo giorno il Capitolo, servatis servandis,
deliberò de' frutti di detta heredità fare ogn'anno 3 doti di scudi 6 per dote da
darsi secondo la disposizione del testatore... come il tutto apparisce al libro
delle deliberazioni del Capitolo c. 6 sotto dì 17 di maggio 1631 (cfr. n. 24 cc.
5v-7) e sotto dì 23 detto si accettò per beneficio di legge et inventario, per rogo
di ser Giulio Ceccarelli, come al libro de' contratti (cfr. n. 74 cc. 104-105v)»
(Archivio del Capitolo, n. 1433 cc. l-3v).