Livello: serie
Estremi cronologici: secc. XVII - XXConsistenza: 23 unità
Il conte Giovan Battista del quondam Giovan Lodovico Casotti (+ 16 luglio
1737), pievano della chiesa pievania di S. Maria dell'Impruneta, con testamento del
25 ottobre 1731 ricevuto dal notaio Silvestro del fu Giovanni del Poggio, dopo aver
confermato «la donazione inter vivos de' suoi libri fatta alla publica Libreria di
Prato, detta la Libreria Ronciona, ad universale e perpetuo beneficio e comodo della
sua cara patria, colle clausole, condizioni e riservi che si leggono nel contratto
di essa donazione del dì 19 settembre 1731, rogato ser Ferdinando del quondam ser
Clemente Meucci notaro pratese», e fatti alcuni legati, così dispose dei suoi
beni:
«E perché di tutto quello ch'ei possiede ei riconosce con modo
specialissimo debitore all'infinita misericordia di Dio, che in tutto '1 tempo della
sua vita e nelle più urgenti necessità lo ha sempre opportunamente provveduto con
parzialissima visibile providenza, di qui è che, prostrato di nuovo davanti al suo
augustissimo trono, ardisce supplicarlo per la sua stessa immensa bontà che non
isdegni che ei a lui offera, consacri e restituisca quello che da lui ha ricevuto
nella persona d'un nuovo ministro, da deputarsi al suo servizio nella sua chiesa
cattedrale di Prato, in posto e con titolo ed ufficio di canonico penitenziere, dal
suo infrascritto erede, nella forma seguente:
In tutti adunque i suoi beni,
stabili e mobili di qualunque genere, azzioni, ragioni, crediti e nomi di crediti di
Monti e generalmente in tutto quello che a lui appartiene presentemente e si troverà
appartenere al tempo della sua morte, senz'eccezzione veruna, suo erede universale
instituisce, fa, dichiara et esser vuole il rev.mo Capitolo della chiesa cattedrale
della città di Prato, dichiarando a cautela che sotto questo nome di capitolo
intende di comprender solamente i rev.mi signori dignità e canonici, con gl'obblighi
e pesi che seguono:
Seguita la sua morte, ordina e vuole che dagl'infrascritti
suoi esecutori si prenda il possesso, a nome del sopradetto rev.mo Capitolo suo
erede, di tutti i beni stabili che si troverà che appartengano a lui e che
prontamente si vendano e si riducano da loro in contante tutti i mobili, grasce,
bestiami che saranno in essere, e del ritratto unito al contante che ei lascerà e
alle riscossioni de' suoi crediti, fatte le spese del mortorio nella forma ordinata,
pagati da loro i legati e supplito a tutte le altre spese necessarie e di ragione,
il rimanente s'impieghino, nella forma più utile e più cauta che sia possibile, col
consenso del rev.mo Capitolo erede, al quale, fatto che sia il fondo, lo consegnino
liberamente e interamente, affinché si proceda alla fondazione d un nuovo canonicato
e prebenda di penitenziere da farsi dal predetto rev.mo Capitolo suo erede,
coirassistenza de' predetti infrascritti esecutori testamentarii...
Il
padronato e ius onorifico di nominare, eleggere e presentare, tanto la prima volta
dopo la morte del signor testatore, quanto successivamente in perpetuo in ogni caso
di vacanza, intende, ordina e vuole che appartenga al rev.mo Capitolo, suo erede,
congiuntamente coll'ill.mo signore Giovanni Inghirami di Prato, e dopo la sua morte
del maggior nato maschio della sua discendenza masculina in infinito; con espressa
dichiarazione che il predetto signore Giovanni e il maggior nato che sarà tempo per
tempo nel modo detto, non concorra all'elezzione se non per un voto solo e non più:
il qual voto faccia numero co' voti de' rev.mi dignità e canonici, né mai per alcun
tempo possa pretendere d'aver maggior rata di padronato...
E questa facoltà
abbia in oltre il rev.mo Capitolo erede, in caso d'estinzione della famiglia del
signore Giovanni Inghirami o di qualunque de gentiluomini secolari da esso Capitolo
sostituiti, sicché l'effetto sia che sempre ci sia un gentiluomo secolare che
concorra per un voto all'elezzione nel modo detto.
E in caso che tra i
concorrenti a questo canonicato ci sia alcuno dei figlioli o descendenti per linea
masculina di esso signore Giovanni Inghirami ed avendo tutti i debiti requisiti a
giudizio di esso rev.mo Capitolo, intende e vuole che questo sia anteposto a tutti
gl'altri e preeletto e presentato, sicché conseguisca il detto canonicato.
E il
predetto giudizio si debba fare con voti segreti dal Capitolo, salvo sempre la
privazione espressa di sopra. I requisiti che dovrà avere chi pretenderà di esser
ammesso al partito sieno questi: che sia almeno oriundo della città di Prato,
nobile, cioè di casa che goda il gonfalonierato, dottore in ambe le leggi o almeno
in sacra teologia; e quando fra i nobili non vi fosse soggetto capace, si possa
pretendere dall'ordine de' cittadini, avendo riguardo sempre alla maggior abilità»
(Archivio del Capitolo, n. 93, fase. 35).