Livello: serie
Estremi cronologici: secc. XVI - XXConsistenza: 33 unità
Il prete Lorenzo Calvi, figlio d'Alessandro Organi di Prato, della
Congregazione di San Filippo Neri di Firenze, con testamento rogato ser Tommaso di
Giovanni Franchi il 9 ottobre 1684 dispose, fra l'altro, «delle facoltà dategli
dalla divina liberalità» nel seguente modo:
1) «Item, per ragion di legato
lasciò e lascia et ordina che il rev.mo Capitolo de' signori canonici e dignità di
Prato, che questo intende per Capitolo, ogn'anno in perpetuo per la festa del
glorioso patriarca san Giuseppe, avvocato della sua casa, deva dare de' sua effetti
scudi tre per elemosina a tre poveri secondo il loro stato, pratesi, timorati di
Dio, cioè a un giovinetto di anni dodici in circa fino in sedici, ad una fanciulla
di anni quattordici in circa fino in venti al più, ad un vecchio d'anni sessanta in
chea, in questo modo cioè: monsignor vicario generale o capitolare di Prato imborsi
a sua elezione quattro vecchi e quattro fanciulle che non faccino all'amore e
timorate di Dio, et il signore seniore della famiglia Calvi nomini quattro
giovanetti, che due in abito di prete e due secolari, che tutti per la festa del
sopradetto santo si sieno confessati e comunicati e, questi tutti imborsati, se ne
tragga uno per ciascuna età, accioché questi tre suddetti rappresentino ciascheduno
la persona di Giesù il giovanetto, di Maria la fanciulla e di san Giuseppe il
vecchio, e quelli che saranno estratti abbino ciascheduno uno scudo d'elemosina,
acciò preghino Iddio per l'anima di detto signor testatore; e perché abbia effetto
la condizione delle fanciulle del non fare all'amore, come sotto dichiara nel
susseguente legato più chiaramente, vuole che monsignore vicario, avanti le
fanciulle sieno imborsate, habbia fede del curato e d'una altra persona da bene di
tal requisito, e quando costasse a detto monsignore vicario in contrario, nonostante
la fede, non deva in modo alcuno imborsarle.
2) Item, lasciò e lascia al rev.mo
Capitolo sopradetto l'entrata dei sei luoghi e mezzo del Monte di Pietà di Firenze,
e due se ne comperi quando al tempo di sua morte non li avessi comperati e messi in
faccia della cappella di S. Lorenzo martire posta nella cattedrale di Prato fra
l'altare maggiore e l'altare vicino alla sagrestia, di padronato della famiglia
degl'Organi, della quale entrata il giorno della detta festa di detto santo faccia
celebrare alla cappella di detto santo ogn'anno in perpetuo n° sette messe piane per
l'anima sua e secondo la sua intenzione da celebrarsi da cappuccini, da zoccolanti o
da altri sacerdoti che non sieno obbligati in Domo, e questo per il maggior numero
di messe in detta festa, ai quali si dia d'elemosina lire una per ciascun
celebrante, e dal suddetto Capitolo si canti una altra messa solenne in detta
cappella, oltre la solita cantarsi giornalmente al celebrante si dia lire due
d'elemosina; all'assistenti cioè ministro, diacono e suddiacono lire due fra tutti a
tre; a' quattro cantorini un grosso per ciascuno; a' due cherici che servino le
messe un grosso per ciascuno; ad un sacerdote o cherico o altra persona che tenga
conto delle robe per uso di detta cappella, al quale sieno consegnate per inventario
da sottoscriversi da detto per uso di detta cappella, perché la tenga tutto l'anno
pulita, accomodata et ornata, da eleggersi per la prima volta dal suo erede, et in
avvenire dal signor seniore della famiglia degl'Organi o Calvi, lire tre da
pagarseli dal signore depositario del rev.mo Capitolo di Prato, con il mandato et
ordine del sopradetto erede, quale possa a suo arbitrio mutarlo secondo li parrà
espediente; al campanaio, acciò suoni alle messe ed al vespro come alle feste di
prima classe, lire una e mezzo; ai signori canonici e cappellani, presenti a detta
messa e vespro, lire dieci da distribuirsi fra di essi; per il consumo di cera, lire
tre.
Item, vuole et ordina che la mattina o il giorno, come più torni comodo,
si faccia un morale e fruttuoso discorso sopra la virtù del santo, da regolare o
secolare sacerdote da eleggersi da monsignore ill.mo vescovo o, in sua assenza, da
monsignore vicario, al quale si dia per elemosina hre sette, con pregarlo a volere
celebrare la mattina nella cappella del santo suddetta, quando però non gli tornassi
d'incomodo, acciò il santo gl'assista per far frutto negl'ascoltanti; e quando vi
fusse religioso nella famiglia degl'Organi o Calvi che volesse far tale discorso
deva esser preferito agl'altri, etiam che non fosse sacerdote. Item, vuole et ordina
che del restante de' frutti dei luoghi sei e mezzo o più che ve ne fusse del detto
Monte, da risquotersi dal rev.mo Capitolo e per esso dal depositario deputato, se ne
faccia ogn'anno tante elemosine d'uno scudo l'una da distribuirsi a tante fanciulle
povere secondo il loro grado e timorate di Dio, che non facciano all'amore e che in
detta festa si sieno confessate e comunicate; in questo modo cioè:
s'imborsino
numero dieci fanciulle, le quali abbino fedi del loro curato e da altra persona da
bene, e maggiore di ogni eccezzione non aver dami, né fare all'amore con star ferme
alla porta e fenestra a guardar giovani, molto meno parlarli tanto nelle proprie
case che fuori o in qualsivoglia luogo, e queste da monsignore ill.mo vescovo o suo
vicario tutte imborsate in un giorno infra ottava del santo, come più torna comodo,
si tragga tante fanciulle et a ciascheduna che uscirà si dia uno scudo, acciò preghi
Dio per l'anima sua e secondo la sua intenzione; e quando non si trovasse tante
fanciulle comunicate che non facessero all'amore, come sopra, s'imborsino quelle che
si trovino; se la somma di detti frutti dei detti luoghi eccedesse il numero delle
fanciulle, si distribuisca prò rata a quelle che vi sieno senza altro imborso; e per
maggior dichiarazione ordina e vuole che quando non vi fussero altre che due o tre
fanciulle con tali requisiti si dia ad esse prò rata tutta la somma, con
dichiarazione ancora che se, per accidente che non crede, si desse il caso che
costasse e fusse noto a monsignore vescovo o al suo vicario che le fanciulle
facessero all'amore come sopra, nonostante le fedi fatte o per errore o per non
essere testimonii ben informati, non le devino in modo alcuno ammettere, havendo il
signore testatore esperienza di quanti peccati sieno causa tali innamoramenti,
conforme alla sentenza di sant'Agostino che dice 'malum esse mulierem videre, peius
alloqui, pessimum tangere'.
3) Item, per ragion di legato lasciò e lascia et
ordina quanto appresso. Per questa causa e questo fine et in questo modo perciò
dichiarò e dichiara che la causa di fare la susseguente disposizione esser la
maggior gloria di Dio e salute de l'anime et acciò con il seguente aiuto si allevino
e si istruischino due giovanetti nel santo timor di Dio e nelle lettere, quali con
la bontà della vita, costumi e dottrina possino essi non solo perfettamente servire
al Signore, ma aiutare ancora i prossimi all'acquisto dell'eterna salute.
Questo fine del testatore sia, nelle cose dubbiose e non espresse, la norma e regola
agl'elettori et eletti; però tutti quelli coopereranno all'inosservanza del
sopradetto fine, ne resteranno avanti a Dio in cocienza aggravati, com'intende per
tal effetto aggravargli; allora perciò haveranno gl'eletti incontrata la sua volontà
quando si saranno principalmente approfittati nello spirito e santo timor di Dio e,
secondariamente, nelle lettere, e così averanno giovato all'anima propria e potranno
giovare a quelle de' prossimi; prega però quelli che divenissero sacerdoti che per
amor di Dio voglino nel santo sacrificio della messa pregare Dio per l'anima sua e
sue intenzioni; et acciò di quanto da esso è stato disposto ne segua sempre la
gloria di Dio e salute dell'anime redente col prezioso sangue di Giesù Cristo, alle
quali non potendo altrimenti giovare intende farlo, per quanto può, per mezzo di
tali suggetti che si alleveranno col santo timor di Dio e scienza, come sopra; prega
la beatissima vergine Maria e sant'Anna sua madre colla maggiore umiltà che possa
creatura umana a degnarsi di ricevere sotto la sua protezione questa sua ultima
volontà e disposizione et in specie li due presenti legati de' giovanetti, acciò si
approfittino grandemente nello spirito in primo luogo e di poi nelle lettere e nelle
scienze per maggior gloria di S. D. Maestà, e salute non solo dell'aniine proprie,
ma di molte altre ancora, perciò esorta con ogni affetto maggiore i medesimi sotto
il patrocinio e tutela di detta gran madre di Dio Maria vergine e di sant'Anna sua
madre.
La dote di questi legati sieno l'infrascritti effetti cioè tutti i
luoghi del Monte del Sale, della Pietà e delle Graticole della città di Firenze e di
Roma, che haverà detto signor testatore al tempo della sua morte, con i frutti
decorsi fino a detto tempo non riscossi, cogl'aumenti et accrescimento che
accadessero in perpetuo, eccetto i frutti decorsi della cappella di S. Lorenzo,
quale vuole servino per la festa da farsi doppo la sua morte il primo anno. Item,
tutti i denari contanti che restino nella sua eredità, pagati i legati, e debiti e
spese necessarie.
Item, tutti i frutti decorsi fino a detto tempo del censo del
signor Leonetti, di scudi cinquecento, sottoposti al maiorasco e non riscossi. Item,
tutti i frutti decorsi dei tre censi sottoposti al sopradetto maiorasco con i Pini:
che due di scudi cinquanta e l'altro di scudi venticinque a ragione di scudi sei per
cento, ai quali censi s'obligò il signore cav. Pier Francesco Buonamici di Prato
compratore dei beni censuati, come per rogo di ser Giulio Ceccarelli di Prato del dì
9 dicembre 1634 et oggi dal dì 19 luglio 1680 si sono obligati a pagare detti frutti
li nipoti di detto signore testatore, per compra fatta dall'eredi del sopradetto
signore cavaliere e nominatamente dal signore cav. Piero e Matteo Buonamici suoi
figlioli.
Item, un censo di scudi cinquanta con detti signori Buonamici, per
compra fatta di detto censo dal Signore Giovanni Vai, come apparisce di tal
accollazione per rogo di ser Bastiano Ambrogi di Prato, del dì 19 luglio 1680, al
quale si abbia relazione. Item, tutti gPaltri censi e crediti che con qualsivoglia
persona haverà.
a) 11 primo suggetto, quando vi sarà vacanza, sia mi fanciullo
di anni cinque in sei in circa, sano di corpo, di mente, e di buona indole, che dia
indizio di pietà cristiana e che sia atto agli studii; qual fanciullo s'instruisca
nel santo timor di Dio, ne' buoni costumi e nelle lettere umane sino all'età di amii
quindici o di minore età appresso i suoi o fuori; a chi sarà da detti parenti eletto
a tale effetto, ordina e vuole che si paghi dal Capitolo dell'entrate de' sopradetti
effetti ad un buon maestro timorato di Dio e virtuoso da eleggersi da' parenti, che
gl'insegni leggere e scrivere in casa e gramática, scudi due il mese in mano propria
e non a1 parenti, e quando il fanciullo farà bene di tutte le regole, s'accresca al
detto maestro uno scudo, e quando il fanciullo sarà arrivato a spiegar bene un libro
latino, in prosa o in versi, verbi gratia l'Epistole familiari di Cicerone ad
Atticum e Vergilio, si dia al maestro fino a quaranta scudi l'anno per tutto quel
tempo che sarà sotto la sua disciplina; in caso che non fusse buon umanista e
competentemente rettorico, in suo luogo se ne pigli un altro, acciò il giovanetto
possa avere studiato bene l'umanità e dato qualche principio alla rettorica, per
rendersi atto ad andare in seminario romano e possa nello spazio d'otto o nove anni
respetivamente avere studiato la rettorica, la filosofia e la sacra teologia et
instituta.
Per la cognizione di tal profitto, vuole che si stia alla
dichiarazione d'uno dei signori canonici de' più atti ad eleggersi dal Capitolo e
dal padre rettore de' Giesuiti o da altro padre da esso deputato; e quando non vi
sieno i Giesuiti in Prato o recusando, in tal caso dal maestro della scuola maggiore
della comunità di Prato. Quando nella città vi fusse il collegio di detti padri
della Compagnia di Giesù, parendo bene ai suoi parenti, vuole lo possino mandare
alle loro scuole con che il maestro li serva di ripetitore e l'accompagni con
provvisione di scudi due il mese, e l'altro scudo che si rispiarma serva per pagare
un buon maestro di scrivere che l'insegni in casa, quando il ripetitore non avessi
egli buona mano di scrivere e non fusse egli atto ad insegnarli da se medesimo, et
essendo abile li si dia li scudi tre.
Quando vi sia concorrenza di più
fanciulletti con i sopradetti requisiti, si faccia elezione del suggetto del quale
si possa sperale maggior riuscita, tanto nello spirito che nelle lettere. Il qual
giovanetto deva ogni due anni essere esaminato da monsignore vicario di Prato, da
uno de' signori canonici da eleggersi dal Capitolo, dal padre rettore de' Giesuiti e
dal maestro della scuola maggiore di Prato, quali prega per l'amore di Dio a volersi
pigliare tale incomodo e referire fedelmente al rev.mo Capitolo in che grado di
sapere e quanto bene instrutto ne', buoni costumi l'abbia trovato: il qual Capitolo,
sentito la relazione, faccino insieme con gl'esaminatori il partito con voti segreti
di confermare o reprovare per il giovanetto la continuazione della provisione per il
maestro, secondo la predetta relazione, non volendo il signore testatore che,
conosciuto in coscienza il giovanetto inabile, etiam della sua famiglia, a far
riuscita nella pietà e nelle lettere, s'occupi infruttuosamente il luogo ad un
altro; per ciò prega instantemente i vocati a non voler guardare ad alcuno rispetto
umano per escmderlo o approvarlo, per non apportar danno ad altro più atto ad
approfittarsi; et il partito della approvazione o reprovazione deva essere vinto per
li due terzi; et essendo escluso, si venga a nuova elezione; e si dia
agl'infrascritti vocati quanto appresso:
ai signori esaminatori et elettori
libbre tre di candellotti di cera bianca per ciascheduno, ai signori dignità e
canonici e seniore della famiglia elettore della descendenza del signore Andrea
Organi libbre tre di candellotti per ciascheduna volta che occorrerà per fare tale
esame et il partito deirapprovazione o reprovazione... E se più fanciulli, secondo
la disposizione infrascritta, conoscessero che avessero i debiti requisiti, si
elegga uno per sorte mediante polizze imbussolate, tratte per mano di monsignore
vicario presente al Capitolo, implorato prima il divino aiuto col Veni Creator
Spiritus.
b) Il secondo suggetto per il secondo legato s'elegga da' signori
elettori come sotto si dirà, che non sia minore d anni dodici né maggiore d'anni
quattordici compiti, che sia senza deformità di corpo, sano, di buona indole et
espettazione nella pietà cristiana e nelle lettere, abbia franchezza nella lingua
latina et intenda bene un libbro latino tanto in prosa quanto in versi; et in
competenza di più suggetti d'eguale abilità d'ingegno et altre buone parti, ceteris
paribus, si elegga quello che si conosca avere inclinazione allo stato
ecclesiastico; al quale giovanetto si dia scudi centosettantacinque l'anno di moneta
romana, da cominciare a correre il pagamento dal giorno che sarà entrato in
seminario romano; la quale somma si faccia pervenire nelle mane del prete rettore
del seminario o di altro prete della Compagnia, di confidenza, come si stimerà
meglio. Se più saranno i concorrenti secondo l'ordine infrascritto sia eletto il più
idoneo ad approfittarsi nella pietà cristiana e nelle lettere né si abbia riguardo
se sia il più povero, come talora si suol guardare col pregiudizio del ben comune,
ma al più virtuoso, incaricandone la cocienza degl'esaminatori et elettori;
però li prega in visceribus lesti Cristi a non contraffare alla sua volontà, ma a
rimovere da sé ogni rispetto umano d'amicizie o raccomandazioni di persone grandi,
volendo che appresso detti signori elettori sia l'intercessore il merito, perché,
come dice san Bernardo, 'alius pro alio rogat, sit tibi suspecpis' perciò proibì a
tutti i signori elettori dare il voto scoperto et in tal caso sia nullo il partito,
come ancora se alcuno dei concorrenti porgesse lettere di raccomandazione o altri
ufficii appresso i signori elettori sia incapace d'essere eletto, et in tal caso
l'elezione s'abbia per nulla e s'intenda fatta per il concorrente più degno et abbia
luogo la recaducità e succedino nel medesimo luogo i padri della Compagnia di Giesù
e nel secondo luogo i padri di S. Domenico; se delle famiglie sotto nominate
concorressero più suggetti, tutti egualmente atti et idonei, il maggior nato sia
preferito all'altro minore.
Il giovanetto si mantenga in perpetuo fuori di
Prato a studiare in seminario romano o in altra città dove la Compagnia per
occasione di peste o altro accidente avesse trasferito lo studio di detto seminario;
ai quali giovanetti si deva dare anticipatamente per una sol volta scudi centodieci
di lire sette per scudo, la qual somma deva servirli per la compra delle masserizie,
per mettersi all'ordine di vestimenti e per il viaggio, con l'obbligo di dare
sicurtà di restituire detta quantità di denaro quando non andasse o seguisse qualche
impedimento che non potesse, e questa somma non si computi nell'annua prestazione di
scudi cento settantacinque di moneta romana; intende che li scudi centodieci si dia
la metà quando parte di Prato e l'altra arrivato in Roma.
Quando averanno
finito il corso delli studi in seminario romano della rettorica, filosofia e sacra
teologia per li quali si assegna anni otto o nove, respetivamente che per la
rettorica uno, per la filosofia tre e per la sacra teologia quattro conforme lo
stile del seminario, ma se il giovanetto volesse studiare legge civile e canonica,
si contenta che egli possa stare un altro anno in seminario per ivi studiare
l'istituta e nel medesimo tempo, quando avesse finito il corso de' quattro anni
della teologia suddetta, perfezionarlo nel nono anno, ma non potendo studiai
l'istituta non possa né deva starvi il nono anno ma solo l'ottavo, e fuori di
seminario studiar l'istituta.
Item, se il giovanetto voglia, dopo il nono anno
che averà studiato l'instituta, continuare gli studi della legge, mentre abbia
sostenuto publicamente della filosofia e teologia e studiato gl'anni tre e gl'anni
quattro respettivamente e fatto l'ultim'anno gl'esercizi di sant'Ignazio, li lascia
per tal effetto per anni due, stando a studiare nell'università di Roma scudi cento
l'anno, e nell'università di Bologna o a Siena scudi ottanta l'anno, e se in quella
di Pisa scudi cinquanta l'anno, mentre stia fuori di collegio Ferdinando e di
Sapienza, ma in casa di persone timorate di Dio, come di lettori di studio di buona
e ottima fama et altre, acciocché il giovanetto non si metta in pericolo di rovina
spirituale, conforme il detto di sant'Antonino arcivescovo di Firenze 'ubi est
multitudo iuvenum ibi multum de sensu et parum de ratione', che perciò in
qualsivoglia università che vadino gl'ammonisce e gl'esorta a fuggire la moltitudine
della gioventù che fusse nella casa dove doveranno posare e convenne.
Quando il
giovane si dovrà addottorare in legge civile e in canonica, mentre abbia sostenuto o
almeno arguméntate pubblicamente d'essa, li lascia scudi cinquanta per detta laurea,
da pagarsi dal depositario suddetto ogni volta che mostri la fede di detta laurea e
delle condizioni adempite, et in specie d'aver fatto l'esercizii di santIgnazio... E
perché quanto e dalla parte sua il signore testatore desidera che i giovanetti
s'allevino nel santo timor di Dio e pietà cristiana, perciò prega et esorta tutti i
giovanetti, nel tempo che saranno in Seminario, voler far ogn'anno per otto giorni
l'esercizii di sant'Ignazio; l'ultimo anno che doveranno uscire di detto Seminario
vuole e gl'obliga a farli necessariamente... Elettore per il legato sia il rev.mo
Capitolo delli signori dignità e canonici di Prato, della cui fedeltà, sincerità e
rettitudine grandemente confida; e a detto Capitolo sostituì i preti della Compagnia
di Giesù del collegio futuro di Prato...
4) Item, stante la sopradetta entrata,
quando Iddio prosperassi i suddetti effetti per buona amministrazione del Capitolo,
di maniera che si augumentassero o crescessero l'entrate sopra li scudi
dugentotrenta, altri quaranta o qual maggiore o menor somma che servisse per
mantenere ogn'anno in perpetuo in Seminario de' chierici di Prato o S. Salvadore di
Firenze, come più piacerà alli signori elettori, un giovanetto pratese in abito
clericale, vuole che vi si mantenga, con le condizioni che si dicono appresso; et al
medesimo, per mettersi all'ordine, se li dia scudi quindici per una volta tanto, con
dichiarazione che quando nel seminario di Prato non si leggesse filosofia e
teologia, si deva mandare in seminario di S. Salvadore di Firenze o vero si tenga in
seminario di Prato fino a che sia atto agl'altri studi di filosofia, teologia
scolastica e morale e legge canonica, che insegnano in S. Salvadore. [Elezione del
giovine per il seminario di Prato. Condizioni del chierico].
Prima, che il
giovanetto non sia minore di anni dodici in circa; seconda condizione che sia nato
in Prato e di pratese famiglia e che abiti attualmente in Prato; terzo, che sia di
buoni costumi, di buon ingegno, sano e senza deformità corporale, e deva fare
ogn'anno gl'esercizi di sant'Ignazio; quarto, che deva essere esaminato da
monsignore vicario di Prato e da uno de' signori canonici da eleggersi dal Capitolo
e dal prete rettore della Compagnia di Giesù di Prato, perché si conosca se sia atto
e tanto introdotto nella grammatica che possa essere ammesso alla scuola del
medesimo Seminario, secondo che costumano riceverli; quinto, che possa stare in
Seminario anni sette almeno, acciò abbia tempo di studiare la rettorica, la
filosofia e teologia scolastica e morale insieme et instituta canonica; sesto, che
gl'elettori del chierico per questa prima volta solamente vuole, nonostante quanto
si è detto di sopra e si dirà sotto ancora, sieno il signore Alessandro Organi suo
nipote et il signore Simone Vai et il signore Giovanni Vai; nell'altri seguenti, che
seguiranno e occorreranno, sieno i sopra nominati dal rev.mo Capitolo e da' signori
Seniori delle famiglie sopra nominate, e detti tre elettori, due concordi, faccino
il partito legittimo». (Archivio del Capitolo, n. 93, fase. 48).